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giovedì 25 febbraio 2010

JOB SHARING NEL LAVORO DOMESTICO

Ai sensi dell’art. 8 del CCNL è consentita l’assunzione di due lavoratori che assumo in solido l’adempimento di un’unica obbligazione lavorativa.

Ciascuno dei due lavoratori, fatti salvi il vincolo di solidarietà e una diversa intesa fra le parti contraenti, resta personalmente e direttamente responsabile dell’adempimento dell’intera obbligazione lavorativa.

Il contratto di lavoro ripartito deve essere stipulato in forma scritta e nella lettera di assunzione devono essere indicati la retribuzione spettante a ciascun lavoratore e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei due lavoratori.

Invero, gli stessi hanno facoltà di determinare, discrezionalmente ed in qualsiasi momento, sostituzioni fra di loro, nonché di modificare consensualmente la collocazione temporale dei rispettivi orari di lavoro, nel qual caso il rischio dell’impossibilità della prestazione lavorativa, per fatti attinenti ad uno dei coobbligati, è posta in capo all’altro obbligato.

E’ importante ricordare che non sono ammesse sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o di entrambi i lavoratori coobbligati.

Le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori, fatte salve le diverse intese fra le parti, comportano l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale, tranne nel caso in cui, su richiesta del datore di lavoro o su proposta dell’altro prestatore di lavoro, quest’ultimo si renda disponibile ad adempiere l’obbligazione lavorativa, interamente o parzialmente; in tal caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato ai sensi dell’ art. 2094 c.c..

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