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mercoledì 24 febbraio 2010

LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO: LE NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2010

Per prestazioni di lavoro occasionale accessorio debbono intendersi attività lavorative di natura meramente saltuaria ed occasionale e accessoria, non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ma mere prestazioni di lavoro definite con la sola finalità di assicurare le tutele minime previdenziali e assicurative in funzione di contrasto a forme di lavoro nero e irregolare.

Inoltre la natura di accessorietà comporta che le attività debbano essere svolte direttamente a favore dell'utilizzatore della prestazione, senza il tramite di intermediari.

Il ricorso ai buoni lavoro è dunque limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che una impresa, sia essa una cooperativa o una agenzia del lavoro, possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell'appalto o della somministrazione.

Limite massimo. Per tutte le tipologie di prestatori resta fermo il limite massimo delle erogazioni fissato dal D.Lgs. n. 276/2003: un compenso non superiore a 5.000 euro nel corso di un anno solare con riferimento al medesimo committente.

Il limite del compenso erogabile dal singolo committente deve intendersi per il prestatore come netto. Di conseguenza il limite di importo lordo per il committente è di 6.660 euro, corrispondenti a 4.995 euro netti per prestatore.

Per i lavoratori che riscuotono prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (disoccupati, cassaintegrati, in mobilità) il limite di importo, per anno solare, è di 3.000 euro netti complessivi, corrispondenti per il committente a 4.000 euro lordi.

Le imprese familiari possono utilizzare lavori accessori per un importo complessivo non superiore, nel corso di ogni anno fiscale, a 10.000 euro netti, pari - per il committente - a 13.333 euro lordi. A proposito della impresa familiare, la legge Finanziaria per il 2010 ha eliminato il riferimento ai settori del commercio, turismo e servizi, di conseguenza l'impresa familiare può ricorrere all'utilizzo del lavoro occasionale per tutti i settori produttivi.

Per impresa familiare si intende quella cui collaborano il titolare ed i familiari - anche non conviventi con il titolare - che prestano la loro attività nell'impresa in modo continuativo e prevalente (si intendono per familiari il coniuge, i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado).

Tali imprese possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro. La norma sul lavoro occasionale di tipo accessorio considera le imprese familiari nella qualità di «datori di lavoro» nei riguardi di soggetti estranei all'imprenditore e all'impresa familiare stessa.

Impiego di buoni lavoro. Pertanto con riferimento all'impiego dei buoni lavoro da parte delle imprese familiari si confermano due situazioni.

A) Se l'impresa familiare utilizza prestatori all'interno dell'attività normalmente esercitata nel campo delle proprie attività specifiche potrà ampiamente fare ricorso ai buoni alla sola condizione di applicare il regime contributivo e assicurativo del lavoro subordinato. In questo caso non opereranno limitazioni in ordine alle modalità dell'attività esercitata, salvo il fatto che essa sia svolta da soggetti estranei all'imprenditore e all'impresa familiare stessa, nei cui confronti, anzi, l'impresa familiare appare in veste di «datrice di lavoro», con esclusione pertanto di attività inquadrabili in quelle proprie dei collaboratori autonomi.

B) Nei casi, invece, in cui l'impresa familiare intende avvalersi del lavoro occasionale accessorio secondo le altre tipologie di attività potrà utilizzare i buoni lavoro ordinari con il regime contributivo e assicurativo agevolato, il quale prevede la contribuzione pari al 13% da versare alla gestione separata, come previsto per tutti i settori e tutte le tipologie di imprese.

In entrambi i casi resta fermo il limite complessivo dei compensi per singola impresa familiare non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10 mila euro.

per approfondimenti vai sulle GUIDE PRATICHE DEL SITO STUDIO CASSONE: http://www.studiocassone.it/GuidePratiche/lavoro-accessorio-voucher/0/Premessa.aspx


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