Dichiarazione entro febbraio per l’applicazione del beneficio
Entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, i datori di lavoro di alcuni settori produttivi che nell’anno precedente non hanno occupato più di 50 dipendenti devono inoltrare all’INPS una dichiarazione di responsabilità, per poter applicare la riduzione dell’aliquota contributiva CIGO. L’invio può essere effettuato anche tramite la PEC (posta elettronica certificata) che equivale ad una raccomandata A/R (Msg. INPS n. 2136/2010).
Sono interessati i datori di lavoro dei settori industriale, edile e lapideo (solo per impiegati e quadri) e cooperative di trasformazione, manipolazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, con un organico fino a 50 dipendenti, nell’anno precedente (come media del periodo gennaio-dicembre) o alla fine del primo mese, se l’attività è iniziata in corso d’anno.
Sono esentate dalla trasmissione della dichiarazione le imprese artigiane dei settori edile e lapideo per impiegati e quadri, in quanto la contribuzione è automaticamente ridotta all’1,90%.
Ricordiamo comunque che la dichiarazione deve essere presentata soltanto all’inizio dell’attività aziendale o a seguito della variazione del numero dei dipendenti rilevante per la riduzione dell’aliquota CIGO.
Dunque, se l’organico è rimasto invariato e l’azienda già beneficia della riduzione, la dichiarazione non deve essere presentata alla scadenza annuale.
Se viceversa l’azienda era in precedenza autorizzata alla riduzione contributiva e nell’anno precedente il numero degli occupati risulta superiore a 50, l’azienda deve trasmettere all’INPS la dichiarazione per la revoca dell’agevolazione contributiva.
Il conteggio degli occupati
Per la verifica del limite degli occupati devono essere conteggiati tutti i lavoratori dipendenti, compresi quelli per i quali non è dovuto il contributo per il finanziamento della Cassa integrazione guadagni ordinaria, di tutte le sedi o unità produttive (operai, impiegati, viaggiatori e piazzisti, quadri, dirigenti, lavoratori a domicilio e lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto: congedo di maternità, congedi parentali ecc., non sostituiti da altro lavoratore assunto.
I lavoratori part-time devono essere computati in proporzione all’orario ridotto, con arrotondamento all’unità di frazione oraria superiore. Analogamente due lavoratori con contratto di job sharing (lavoro ripartito) contano un’unità o, se il contratto è part-time, in proporzione all’unità.
I lavoratori con contratto intermittente sono conteggiati in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre.
Non devono invece essere conteggiati i lavoratori assunti con contratto di reinserimento, inserimento e apprendistato.
Base imponibile Aliquote Base imponibile
Riepiloghiamo nella tabella sottostante le aliquote contributive applicabili:
N. occupati | Contribuzione ordinaria | Contribuzione addizionale*** |
Aziende industriali | ||
Fino a 50 | 1,90% sulla retribuzione imponibile IVS | 4% sull’importo della CIG corrisposta |
Oltre 50 | 2,20% sulla retribuzione imponibile IVS | 8% sull’importo della CIG corrisposta |
Edili ed affini industriali/artigiane Lapidee industriali/artigiane | ||
Fino a 50 | Impiegati/Quadri 1,90% Operai edili 5,20% sulla retribuzione imponibile IVS | 5% sull’importo della CIG corrisposta |
Oltre 50 | Impiegati/Quadri 2,20% Operai lapidei 3,70% sulla retribuzione imponibile IVS | 5% sull’importo della CIG corrisposta |
*** È dovuta esclusivamente se l’azienda fa ricorso all’intervento di CIG calcolata sull’ammontare complessivo delle integrazioni salariali corrisposte al lavoratore (al netto del contributo del 5,84%).Aliquote
Riferimenti: Legge 20 maggio 1975, n. 164; DL n. 4/1998 convertito con Legge n. 52/1998; Circ. INPS n. 89/2003
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