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lunedì 19 aprile 2010

Invio telematico dei certificati di malattia

Dal 3 aprile 2010, i certificati medici attestanti la malattia di dipendenti pubblici e privati, dovranno essere trasmessi telematicamente all’Inps dai medici dipendenti o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, circolare Inps n. 60 del 16 aprile 2010.

Viene previsto un periodo transitorio di tre mesi, durante il quale i medici potranno comunque seguire la vecchia procedura nel rilascio dei certificati ( rilascio del certificato medico in forma cartacea al lavoratore con obbligo per quest’ultimo di fornirne copia al datore di lavoro e all’Inps).

Come anticipato, dal 3 aprile 2010, i medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale e i medici ad esso convenzionati, devono collegarsi al sistema SAC, messo a disposizione dal Ministero delle Finanze per gestire gli invii dei certificati.

Il medico, tramite il sistema SAC, farà pervenire in via telematica all’Inps il certificato medico del lavoratore, del quale sarà tenuto a rilasciarne copia all’interessato.

Il lavoratore potrà altresì acquisire il certificato medico anche in via telematica, accedendo al portale Inps ( www.inps.it) previa richiesta delle password di accesso anche per il tramite del numero verde o del call center dell’Istituto.

La procedura da seguire è di seguito rappresentata:

  • i medici dipendenti o convenzionati con SSN acquisiscono ed inviano i certificati al sistema di accoglienza centrale (SAC) del Ministero dell’economia e delle finanze che provvede ad inoltrarli all’Inps. In caso di errore, viene loro consentito di annullare i certificati entro il giorno successivo al rilascio e rettificare la data di fine prognosi entro il termine della stessa, sempre utilizzando i servizi erogati dal SAC;

- dopo l’invio all’Inps, il sistema SAC restituisce al medico il numero identificativo per la stampa del certificato e dell’attestato da consegnare, entrambi, al lavoratore;

- l’Inps, sulla base delle informazioni presenti sulle proprie banche dati e dei servizi forniti dall’Inpdap, individua, per l’intestatario del certificato il datore di lavoro al quale mettere a disposizione l’attestato;

- l’Inps rende disponibili ai datori di lavoro, sul proprio sito Internet, funzioni di consultazione e di stampa degli attestati con elementi di ricerca diversi, previo riconoscimento tramite PIN;

- l’Inps mette a disposizione dei lavoratori i certificati loro intestati accedendo al sito Internet dell’Istituto. In relazione alle credenziali di accesso utilizzate, vengono visti tutti i certificati (accesso con PIN) o solo l’attestato, (accesso con codice fiscale e numero del certificato);

- l’Inps canalizza verso le proprie Sedi i certificati degli aventi diritto all’indennità di malattia per la disposizione di visite mediche di controllo e, nei casi previsti, per il pagamento diretto delle prestazioni.

La procedura telematica richiede che alcuni dati siano inseriti obbligatoriamente nel sistema:

1. codice fiscale del lavoratore;

2. residenza o domicilio abituale;

3. eventuale domicilio di reperibilità durante la malattia;

4. codice di diagnosi, mediante l’utilizzo del codice nosologico ICD9-CM, che sostituisce o si aggiunge alle note di diagnosi;

5. data di dichiarato inizio malattia, data di rilascio del certificato, data di presunta fine malattia nonché, nei casi di accertamento successivo al primo, di prosecuzione o ricaduta della malattia;

6. modalità ambulatoriale o domiciliare della visita eseguita.

Una volta ricevuto il numero di certificato, il medico curante rilascia al lavoratore la copia dell’attestato di malattia per il datore di lavoro, privo di diagnosi e del certificato di malattia per l’assistito che contiene i dati della diagnosi e/o il codice nosologico.

Nell’ipotesi in cui il medico non sia in grado di stampare la certificazione, ne dovrà dare notizia al lavoratore, consegnando il numero del certificato attribuito dopo il controllo e l’accettazione dei dati trasmessi. Tale numerazione, potrà essere utilizzata dal lavoratore per ricercare, visualizzare e stampare il proprio attestato direttamente dal sito Internet dell’Istituto.

E’ previsto come detto, un periodo transitorio di tre mesi durante il quale è riconosciuta la possibilità per il medico di procedere al rilascio cartaceo dei certificati di malattia, secondo le modalità vigenti.

Nella circolare n.60/2010 sono indicate le modalità attraverso le quali i privati cittadini e i datori di lavoro pubblici e privati possono richiedere le credenziali di accesso al sistema Inps per la stampa dei certificati. Il datore di lavoro, utilizzando la modulistica allegata, dovrà presentare specifica richiesta di accesso, indicando i nominativi dei soggetti autorizzati ad entrare nella banca dati.

In questa fase, conclude la circolare, non è prevista la possibilità per il datore di delegare tale adempimento al proprio consulente.

Pignoramento di somme nel cedolino paga: obbligo della ritenuta d’acconto del 20%

Circolare Fondazione Studi Consulenti del Lavoro 25/03/2010, n. 5

Interviene a fornire un quadro di riferimento importante la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro che, con Circolare n. 5/2010, tratta la tematica relativa ad una recente novità legislativa in tema di pignoramento che, sebbene di notevole impatto operativo anche nell’ambito dell’amministrazione del personale, sembra essere a tutt’oggi ancora non del tutto chiara. Infatti, nonostante le nuove disposizioni siano in vigore dal 5 marzo u.s., l’Agenzia delle Entrate non ha ancora fornito sue interpretazioni ed istruzioni riguardo le problematiche connesse ai nuovi obblighi di operare alla fonte le ritenute fiscali in ipotesi di pignoramento.

La novità legislativa consiste nell’obbligo da parte del sostituto d’imposta (es. datore di lavoro o committente), il quale sulla base di un’ordinanza di pignoramento provveda al pagamento delle somme a favore di un terzo creditore pignoratizio, ad applicare sulle stesse la ritenuta d’acconto unica del 20% (anche per redditi soggetti a tassazione separata, ritenuta a titolo d’imposta ed imposta sostitutiva, salvo riliquidazione degli Uffici finanziari, ove previsto).

L’obbligo sussiste qualora le somme oggetto del credito siano fiscalmente soggette ad una ritenuta alla fonte e dunque il terzo erogatore deve applicare la ritenuta unica del 20% in tutti i casi in cui sia a conoscenza che il credito è riferibile a somme o valori assoggettabili a ritenute alla fonte.

In merito alla riliquidazione delle ritenute da parte dell’Agenzia delle Entrate la Fondazione Studi sollecita chiarimenti da parte degli Enti istituzionali, tenendo conto anche delle problematiche connesse alla trattenuta unica del 20% sebbene oggetto del pignoramento siano somme soggette a ritenute differenti (es. dividendi (12,5%), distribuzione di riserve di capitali (esenti), provvigioni di agenzia (11,5) ecc.ecc.).

A titolo puramente esemplificativo, sono da assoggettare alla ritenuta del 20% le somme corrisposte a titolo di:

  • retribuzioni di lavoro dipendente e compensi assimilati;
  • trattamento di fine rapporto e indennità di fine mandato di collaboratori;
  • compensi di lavoro autonomo, anche occasionale, e professionali;
  • compensi per obbligazioni di fare, non fare e permettere (es. rinuncia ad una lite anche futura);
  • provvigioni per intermediazioni (commissione agenzia, mediazione, rappresentanza, procacciamento d’affari);
  • interessi su capitali;
  • utili di società di capitali;
  • contributi pubblici in conto esercizio;
  • indennità per esproprio o cessione per provvedimenti espropriativi.

Adempimenti

Terzo erogatore

Dopo aver corrisposto al creditore pignoratizio le somme pignorate, il terzo erogatore deve:

  1. versare la ritenuta del 20% (nuovo codice tributo 1049);
  2. comunicare al debitore delle somme erogate al creditore e relative ritenute operate;
  3. attestare, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, con debita certificazione al creditore le somme erogate al creditore e relative ritenute operate;
  4. compilare la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta (mod.770) con i dati relativi al debitore e al creditore pignoratizio (anche qualora non siano state effettuate ritenute) e l’ammontare delle somme corrisposte e delle ritenute operate.

Creditore pignoratizio

Il creditore pignoratizio è tenuto a indicare i redditi percepiti e le ritenute subite nella dichiarazione dei redditi, anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata (esempio, soddisfazione del credito relativo al TFR mediante pignoramento), ritenuta a titolo d’imposta o imposta sostitutiva.

Debitore

Nei casi in cui il sostituto d’imposta sia tenuto a presentare annualmente il modello 770, nella dichiarazione deve indicare i dati del creditore pignoratizio e la natura delle somme debitorie. Non vi è alcun obbligo di conguaglio delle somme corrisposte dal terzo erogatore.

Tutte le novità in argomento riguardanti la compilazione del modello 770 saranno contenute nel tracciato del nuovo mod. 770/2011.

Riferimenti: Risoluzione Agenzia delle Entrate 9 marzo 2010, n. 18; Legge n. 102/2009, art. 15, comma 2; Legge n. 449/1997, art. 21, comma 15; Decreto Direttoriale Agenzia delle Entrate n. 34755/2010; DPR n. 600/1973, Tit. III; Cod. Proc. Civ. artt. 492 e 543 e ss..

venerdì 16 aprile 2010

Minimi di retribuzione imponibile per l’anno 2010

Con la circolare n.11 del 12 aprile 2010, l’Inail comunica gli importi dei livelli minimi di retribuzione imponibile da prendere a riferimento per il calcolo del premio. Gli importi così come determinati, devono essere utilizzati per l’anno 2010, e sono stati calcolati prendendo a riferimento quelli dell’anno precedente ed operando una rivalutazione sulla base dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per l’anno in corso.

Come noto, il calcolo del premio Inail, viene determinato sulla base di un prodotto che vede come fattori la retribuzione imponibile corrisposta al lavoratore,da prendere a riferimento, e il tasso di tariffa relativo alla lavorazione nel quale è impiegato il lavoratore.

Per la generalità dei lavoratori il minimale da prendere a riferimento è quello previsto dalla retribuzione effettiva corrisposta al lavoratore, intesa come retribuzione contrattuale o retribuzione prevista dalla legge.

Qualora gli importi così come sopra indicati dovessero essere inferiori a quelli minimi indicati dall’Inail, è a questi ultimi che occorre far riferimento per il calcolo del premio. I minimali Inail rappresentano una soglia inderogabile.

Accanto agli importi previsti da disposizioni di legge o di contratto collettivo, per una serie di rapporti individuati dalla legge, le retribuzioni vengono determinate in via convenzionale. Pensiamo ai lavoratori italiani impegnati all’estero ad esempio o ad altre ipotesi nelle quali la retribuzione viene stabilita da disposizioni provinciali e regionali.

Anche in tutti questi casi, tranne che non vi siano disposizioni derogatorie, la retribuzione deve essere comunque adeguata ai minimali Inail.

Tali minimali sono contenuti nella circolare n. 11 del 12 aprile 2010 e nelle tabelle allegate che riepilogano i livelli minimi di retribuzione divisi per categorie d’impiego.

Rispetto alle disposizioni generali, vengono segnalate tutta una serie di situazioni che si discostano da quella che costituisce la regola ordinaria.

Pensiamo all’impiego di un lavoratore a tempo parziale, ad esempio. In questo caso il premio viene calcolato sulla retribuzione effettiva corrisposta al lavoratore che viene in primo luogo determinata in via oraria. Qualora la retribuzione effettiva dovesse risultare inferiore a quella prevista dall’Inail, naturalmente occorre adeguare l’importo a quest’ultima.

Esula dalla regola generale così come sopra richiamata, anche l’indennità di disponibilità corrisposta ai lavoratori a chiamata. In questo caso il premio si calcola sull’indennità effettivamente corrisposta al lavoratore senza che vi sia la necessità di dover procedere ad alcun tipo di adeguamento.

Un discorso a parte viene fatto per quelle categorie, come gli imprenditori artigiani che sono tenuti al versamento del c.d. premio unitario. In tal caso il premio viene determinato in via unitaria in quanto, per la natura dell’attività svolta e per le modalità attraverso le quali viene resa la prestazione, non è possibile procedere alla determinazione concreta della retribuzione imponibile.

Si ricorda che con l’anno 2010, sono caduti i benefici riservati ai soci lavoratori di cooperativa, che prevedevano il calcolo del premio su di una retribuzione inferiore rispetto a quella indicata dal contratto collettivo.

Lavoratori dipendenti

giornaliero

Mensile

€ 43,79

€1.138,54

Lavoratori a tempo parziale

Minimale giornaliero

€ 6,57 orario

Lavoratori parasubordinati

Minimo mensile

Massimo mensile

1.195,78

2.220,73

giovedì 15 aprile 2010

Orario di lavoro. Tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro

Un interessante risposta ad istanza d’interpello, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali( n.13/2010), fornisce chiarimenti in merito al concetto di orario di lavoro come messa a disposizione del lavoratore in favore del datore di lavoro.

La situazione, molto diffusa nel settore edile, riguarda i lavoratori impegnati nei cantieri edili, i quali non raramente raggiungono il luogo di lavoro, anche raggruppandosi presso un punto di raccolta (sede legale, magazzino aziendale, altro …), per poi raggiungere il cantiere utilizzando i mezzi aziendali.

Il radunarsi presso il punto di raccolta, non è in alcuni casi un obbligo imposto dal datore di lavoro, ben potendo il lavoratore farsi trovare direttamente sul luogo di lavoro.

Ed è proprio questa questione che viene sottoposta dall’associazione Nazionale costruttori edili (ANCE) al Ministero del lavoro , perché venga individuato il momento da cui comincia a decorrere l’orario di lavoro.

Il riferimento normativo, in questo caso, è da rinvenire nell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 66/2003 che individua come orario di lavoro, qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni.

La presente definizione, individua come orario di lavoro, il periodo in cui il dipendente è a disposizione del datore di lavoro e non più, come previsto nella vecchia formulazione del R.D. 1955/1923, che si fondava sul concetto di lavoro effettivo.

In quest’ottica, rientrano nell’orario di lavoro tutti i periodi nei quali il lavoratore pur non eseguendo una prestazione lavorativa, si trova sul luogo di lavoro, a disposizione del datore, per poter fornire immediatamente la sua opera in caso di necessità.

In tal senso il tempo impiegato per recarsi presso la sede di lavoro, può essere computato nell’orario di lavoro, a condizione che tale scelta assuma carattere di funzionalità rispetto alla prestazione. Si registra la condizione di funzionalità, tutte le volte in cui il dipendente viene obbligato o invitato dal datore a presentarsi presso la sede aziendale, e successivamente venga di volta in volta inviato in diverse località per svolgere la prestazione lavorativa.

Tornando all’oggetto del quesito di cui alla risposta ad istanza d’interpello n. 13/2010 del 2 aprile 2010, la questione è tutta incentrata sul concetto di funzionalità.

Nell’ipotesi in cui l’accesso degli operai al punto di raccolta costituisca una mera comodità per il lavoratore, ben potendo questi recarsi al cantiere con mezzi propri, l’orario conseguentemente decorre dal momento in cui il lavoratore effettivamente accede al cantiere inteso come luogo di lavoro.

Viceversa, nell’ipotesi in cui l’indicazione di recarsi nel punto di raccolta viene rivolta al lavoratore per utilizzare un mezzo di trasporto particolare o per reperire la strumentazione necessaria, allora in questo caso l’orario di lavoro sarà computata dal momento in cui il lavoratore si reca in cantiere.

lunedì 12 aprile 2010

La quota massima di apprendisti si calcola anche con riferimento alle imprese collegate

Il numero massimo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Tuttavia risulta possibile, nell’ipotesi di imprese legate da uno stretto collegamento funzionale e produttivo, procedere all’assunzione dell’apprendista facendo riferimento alle maestranze facenti parte della medesima realtà imprenditoriale anche se operanti in unità produttive o sedi diverse da quelle in cui opera l’apprendista ( risposta ad istanza d’interpello del Ministero del lavoro e delle politiche Sociali n. 11/2010 del 2 aprile 2010).

L’istanza d’interpello presentata al Ministero del Lavoro si propone appunto lo scopo di capire se il riferimento normativo di cui all’art. 47, comma 2 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ( il numero di apprendisti che un datore di lavoro può assumere non può superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate) possa essere determinato anche con riferimento alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l’impresa principale, alla quale le imprese da cui dipendono gli apprendisti sono legate “ da uno stretto collegamento funzionale e produttivo.

In particolare l’ipotesi rappresentata riguarda delle imprese che hanno uno stretto legame funzionale e organizzativo che permette di sviluppare programmi formativi e trasferimento di conoscenze alle aziende collegate attraverso i dipendenti dell’azienda principale. Inoltre le imprese collegate sono i interamente partecipate dall’impresa principale e sono ubicate nell’area industriale del medesimo Comune. Le imprese in questione, infine, effettuano tutte le medesime lavorazioni e i loro prodotti sono commercializzati con il medesimo marchio dell’impresa principale ed attraverso la rete commerciale di quest’ultima, la quale sovrintende e pianifica le attività delle collegate.

Nella risposta all’istanza d’interpello il Ministero del Lavoro, riferendosi al limite massimo di apprendisti da assumere imposto al datore di lavoro dalle disposizioni normative richiamate, ne individua la finalità nella necessità di garantire una adeguata formazione e l’affiancamento del lavoratore.

Nel caso proposto e come sopra indicato, tale necessità viene comunque rispettata anche in presenza di soggetti giuridici diversi, in virtù di un identico assetto proprietario, nonché dello stesso legame funzionale, organizzativo e commerciale tra le imprese in questione.

In tal senso la formulazione prevista dal d.lgs. n. 276/2003 è diversa da quella della vecchia legge n. 25/1955 che prevedeva che il conteggio andasse realizzato presso l’azienda a differenza di quanto prevede il testo attualmente in vigore che individua la base di calcolo non nell’unità fisica d’impiego ma presso un soggetto giuridico , quale è appunto il datore di lavoro.

Tale apertura consente che il computo venga fatto con riferimento a lavoratori operanti in unità produttive o sedi di lavoro diverse da quelle in cui opera l’apprendista.

Tale scelta interpretativa deve essere calata nelle nuove modalità di erogazione della formazione che può essere impartita attraverso strumenti di e-lerning che consentono una modalità di accompagnamento virtualizzata tramite strumenti di tele-affiancamento o video-comunicazione da remoto.

Il nuovo quadro normativo rimette alla contrattazione collettiva l possibilità, anche nell’ambito di singole realtà aziendali, di disciplinare i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante. In tal senso anche le stesse parti sociali possono individuare forme di tutoraggio che prendano in esame assetti proprietari e legami funzionali, organizzativi e commerciali che comunque rispettino le finalità indicate dalla norma.

Prospetto paga via mail direttamente dal consulente

La consegna del prospetto paga ai dipendenti del datore di lavoro, può essere assolta anche direttamente dal consulente che assiste l’azienda, tramite l’invio di un allegato di posta elettronica ( risposta ad istanza d’interpello Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 8/2010 del 2 aprile 2010).

La consegna del prospetto paga, si ricorda, è un onere che incombe in capo al datore di lavoro e discende da un’esplicita disposizione normativa contenuta nell’art. 1 della legge n. 4/53.

Tale norma prevede che all’atto della corresponsione delle retribuzioni, il datore di lavoro è tenuto a consegnare al dipendente un prospetto contenente un riepilogo delle somme corrisposte e delle ritenute operate con la finalità di informarlo delle operazioni svolte e dei conteggi compiuti . In tal modo al dipendente viene consentita la possibilità di verificare la corretta applicazione degli istituti contrattuali e di contestare eventuali mancanze od omissioni.

L’invio del prospetto paga tramite posta elettronica, era già stato oggetto di una precedente risposta ad istanza d’interpello da parte del Ministero del Lavoro ( n. 1/2008) che riconosceva la possibilità per il datore di lavoro di inviare al proprio dipendente il prospetto paga quale file allegato ad un messaggio di posta elettronica. Unitamente all’inoltro del primo prospetto paga, al dipendente dovevano essere inviate apposite password personali che consentissero di visualizzare il file nel rispetto sempre della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Tale invio non richiedeva l’utilizzo di un messaggio di posta elettronica certificata in quanto i parametri particolarmente stringenti di cui al d.lgs. n. 82/2005 trovano conferma esclusivamente nei rapporti con la Pubblica amministrazione e non tra quelli tra privati.

Venendo alla questione del coinvolgimento del consulente del lavoro, occorre ricordare come la legge n. 12/79 prevede la possibilità da parte del datore di delegare al consulente tutta una serie di adempimenti che riguardano i lavoratori dipendenti.

Tra questi, a giusto titolo, può ben rientrare anche l’inoltro del prospetto paga al dipendente anche per il tramite di posta elettronica inviata direttamente dal consulente.

Pur tuttavia è importante sottolineare come la delega al consulente per l’inoltro del prospetto paga direttamente al dipendente, non libera il datore di lavoro dalla responsabilità e dalle conseguenze sanzionatorie direttamente collegate alla mancata consegna del prospetto paga.

Infatti solo per alcuni adempimenti connessi all’elaborazione del libro unico è prevista la possibilità di attribuire direttamente al consulente una responsabilità per l’omissione o per il ritardato adempimento.

Nel caso in questione, l’affidamento dell’invio del prospetto paga direttamente da parte del consulente al dipendente del datore di lavoro, mantiene in piedi una responsabilità diretta in capo al datore per eventuali disguidi che dovessero verificarsi.

L’attenzione dovrà essere concentrata sulla prova dell’avvenuta consegna che nel caso di specie ( invio tramite posta elettronica) necessariamente richiede formalismi da cui non è possibile prescindere.

L’utilizzo di una casella di posta elettronica certificata è senza dubbio uno strumento che pone al riparo il consulente ( e soprattutto il datore di lavoro ) dai rischi legati alla difficoltà di avere uno strumento valido di prova. Qualora invece l’invio dovesse avvenire tramite posta elettronica non certificata, è senza dubbio indispensabile adottare un regolamento aziendale o prevedere messaggi di conferma di ricezione che rendano evidente l’avvenuto rispetto delle disposizioni di legge.

Un ultimo aspetto affrontato nell’interpello riguarda la consegna del prospetto paga, tramite mail, ai dipendenti delle società del gruppo, direttamente da parte della capogruppo a cui è affidato il compito di seguire tutti gli aspetti legati alla gestione delle risorse umane.

Il Ministero del Lavoro, anche in tale ipotesi, ritiene applicabile le medesime considerazioni già espresse nel caso di adempimento affidato al consulente dell’azienda . Tale delega non è vietata ma occorre adottare tutti gli accorgimenti utili in quanto la responsabilità per la mancata o ritardata consegna del prospetto paga ricade comunque sul singolo datore di lavoro di quella società facente parte del gruppo.

venerdì 9 aprile 2010

Incentivi energia, pubblicata la guida per ottenere l'erogazione del contributo

Cambio casa, frigo, motorino o tutti e tre?
Pubblicate le modalità di erogazione delle risorse del fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilita' e di miglioramento della sicurezza sul lavoro.

Sono state definite le modalita' di erogazione delle risorse del fondo in relazione alle esigenze specifiche di sostegno alla domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica ed informatica, ecocompatibilita' e sicurezza sul lavoro, in un disegno di interventi per la ripresa produttiva, secondo importi congruenti con gli obiettivi ed i limiti delle risorse disponibili.

Aal fine di assicurare un'attuazione rapida ed efficace dell'intervento agevolativo, sono stanziati i contributi per il sostegno della domanda per obiettivi di efficienza energetica ed informatica, ecocompatibilita' e sicurezza sul lavoro, sotto forma di una riduzione, di pari importo, del prezzo di vendita praticato dal cedente all'atto dell'acquisto dei beni rientranti nelle categorie interessate, con diritto al rimborso della riduzione medesima.

Per l'attuazione delle misure ci si avvale di organismi esterni alla pubblica amministrazione, anche in relazione a rapporti convenzionali eventualmente gia' in corso con lo Stato italiano ovvero con nuove convenzioni in relazione alla esperienza tecnologica ed informatica da assicurare nell'attivita' richiesta per le specificita' del servizio a fronte delle esigenze di diffusa operativita' sul territorio, nonche' alla disponibilita' di tecnologie e mezzi per conseguire in maniera ottimale e con immediata operativita' lo scopo prefissato dal legislatore secondo le modalita' stabilite dal decreto.

Le risorse del fondo sono erogate mediante contributi, nelle percentuali di costo di seguito indicate, sotto forma di riduzione del prezzo di vendita praticato dal cedente all'atto dell'acquisto dei seguenti beni, al netto dei costi di gestione:

>>> a) per il 10% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 1000 euro, per la sostituzione dei mobili per cucina in uso con nuove cucine componibili ed elettrodomestici da incasso ad alta efficienza aventi le seguenti caratteristiche:

>>>>> a.1) i nuovi mobili per cucina siano accompagnati dalla «scheda prodotto» secondo quanto previsto dalla legge n. 126, del 10 aprile 1991 e decreto ministeriale 101 dell'8 febbraio 1997 e circolare del 3 agosto 2004, n. 1 del Ministero delle attivita' produttive - «indicazioni per la compilazione e la distribuzione della scheda identificativa dei prodotti in legno e del settore legno - arredo» Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2005;

>>>>> a.2) i nuovi mobili per cucina rispettino quanto stabilito dal decreto del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali del 10 ottobre 2008 - «disposizioni atte a regolamentare l'emissione di aldeide formica da pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati in ambienti di vita e soggiorno» - Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2008;

>>>>> a.3) la nuova cucina componibile sia corredata di almeno due dei seguenti elettrodomestici di classe energetica ad alta efficienza e piu' specificamente: frigorifero/congelatore in classe A+ e A++, forno in classe A, piano di cottura a gas (se inserito) con dispositivo di sorveglianza fiamma, lavastoviglie (se inserita) non inferiore alla classe A/A/A (A di efficienza energetica, A di efficienza di lavaggio, A di efficienza di asciugatura);

>>>>> a.4) la nuova cucina componibile sia gia' predisposta per la raccolta differenziata con la dotazione di contenitori appositi;

>>>>> a.5) il produttore attesti tramite autocertificazione o dichiarazione l'ottemperanza dei requisiti di cui ai punti a.1), a.2), a.3) ed a.4);

>>>>> a.6) il venditore dichiari, tramite autocertificazione, che l'acquisto e' avvenuto in sostituzione di una cucina in uso;

>>>>> a.7) per gli elettrodomestici che non rientrassero nelle classi energetiche ad alta efficienza specificate al punto a.3), il rispettivo prezzo di acquisto non concorre a formare il valore in base al quale viene calcolato il contributo;

>>>b) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 130 euro, per la sostituzione di lavastoviglie con analoghi apparecchi di classe energetica, capacita' di lavaggio, efficienza di asciugatura non inferiore alla classe A (A/A/A);

>>> c) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 80 euro, per la sostituzione di forni elettrici con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore alla classe A;

>>> d) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 80 euro, per la sostituzione di piani cottura con analoghi apparecchi dotati di dispositivo di sorveglianza di fiamma (FSD);

>>> e) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 100 euro, per la sostituzione di cucine di libera installazione con analoghe cucine di libera installazione dotate di forno elettrico di classe A e piano cottura dotato di valvola di sicurezza gas (FSD);

>>> f) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 500 euro, per la sostituzione di cappe con analoghe cappe climatizzate;

>>> g) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 400 euro, per la sostituzione di scaldacqua elettrici con installazione di pompe di calore ad alta efficienza con COP ≥ 2,5 secondo la norma EN 255-3 dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria;

>>> h) per il 10% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 750 euro, per l'acquisto di un motociclo fino a 400 cc di cilindrata ovvero con potenza non superiore a 70 kW nuovo di categoria «euro 3» con contestuale rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria «euro 0» o «euro 1», realizzata attraverso la demolizione con le modalita' indicate al comma 233 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; nel caso di acquisto di motocicli, dotati di alimentazione elettrica, doppia o esclusiva, l'incentivo e' del 20% sino a un massimo di 1500€;

>>> i) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 1000 euro, per la sostituzione di motori fuoribordo di vecchia generazione con motori a basso impatto ambientale conformi alla direttiva 2003/44/CE fino alla potenza di 75kW compresa;

>>> j) per il 50% del prezzo di acquisto e sino ad un massimo di 200.000 euro per azienda, per l'acquisto di stampi per la laminazione sottovuoto degli scafi da diporto dotati di flangia perimetrale;

>>> k) contributo pari a 1500 euro, per l'acquisto di un nuovo rimorchio a timone o ad assi centrali, categoria O4 di cui all'allegato II della direttiva quadro 2007/46/CE e contestuale radiazione di un rimorchio con piu' di 15 anni di eta', non dotato di dispositivo di frenata «ABS», a condizione che il nuovo rimorchio sia dotato di dispositivo di frenata «ABS»; il contributo e' aumentato ad euro 2000 se il nuovo rimorchio e' dotato, in aggiunta al dispositivo di frenata «ABS», di sistemi di controllo elettronico della stabilita'; contributo pari a 3000 euro, per l'acquisto di un nuovo semirimorchio di categoria O4 di cui all'allegato II della direttiva quadro 2007/46/CE e contestuale radiazione di un semirimorchio con piu' di 15 anni di eta', non dotato di dispositivo di frenata «ABS», a condizione che il nuovo semirimorchio sia dotato di dispositivo di frenata «ABS»; il contributo e' aumentato ad euro 4000 se il nuovo semirimorchio e' dotato, in aggiunta al dispositivo di frenata «ABS», di sistemi di controllo elettronico della stabilita';

>>> l) per il 10% del costo di listino, a condizione che il concessionario o il venditore pratichi uno sconto di pari misura sul prezzo di listino, per l' acquisto di macchine agricole e movimento terra, comprese quelle operatrici, a motore rispondenti alla categoria «Fase IIIA», di cui agli articoli 57 e 58 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni: attrezzature agricole portate, semiportate, attrezzature fisse, in sostituzione di macchine o attrezzature agricole e movimento terra di fabbricazione anteriore al 31 dicembre 1999 della stessa categoria di quelle sostituite; le macchine dovranno essere esclusivamente della stessa tipologia e con potenza non superiore del 50% all'originale rottamato; entro quindici giorni dalla data di consegna del nuovo macchinario, il destinatario del contributo ha l'obbligo di demolire il macchinario sostituito e di provvedere alla sua cancellazione legale per demolizione, fornendo idoneo certificato di rottamazione al concessionario o venditore che avra' cura di trasmetterne copia all'ente erogatore, a pena di decadenza dal contributo; nel caso in cui le macchine o attrezzature non siano iscritte in pubblici registri fa fede la documentazione fiscale del mezzo rottamato o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura del beneficiario del contributo, attestanti l'avvenuta demolizione;

>>> m) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 30.000 euro, per l'acquisto di gru a torre per l'edilizia, previa rottamazione, documentata attraverso il certificato di rottamazione, di gru a torre per l'edilizia messe in esercizio anteriormente al 1° gennaio 1985;

>>> n) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 40 euro, per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocita' (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 0,75 e 7,5 kW;

>>> o) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 50 euro, per l'acquisto di motori ad alta efficienza (IE2) di potenza compresa tra 1 e 5 kw;

>>> p) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 100 euro, per l'acquisto di UPS (gruppi statici di continuita') ad alta efficienza di potenza fino a 10 kVA;

>>> q) per il 20% del costo e nel limite massimo di singolo contributo pari a 200 euro, per l'acquisto di batterie di condensatori che contribuiscano alla riduzione delle perdite di energia elettrica sulle reti media e bassa tensione;

>>> r) contributo di 50 euro a favore di persone fisiche con eta' compresa tra diciotto e trenta anni per una nuova attivazione di banda larga;

>>> s) contributo pari a 83 euro per metro quadrato di superficie utile e nel limite massimo di 5000 euro, per l'acquisto di immobili di nuova costruzione, come prima abitazione della famiglia, con fabbisogno di energia primaria migliore almeno del 30% rispetto ai valori di cui all'allegato C, n. 1, della Tabella 1.3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, e contributo pari a 116 euro per metro quadrato di superficie utile e nel limite massimo di 7000 euro, per l'acquisto di immobile con fabbisogno di energia primaria migliore almeno del 50% rispetto ai valori di cui all'allegato C, n. 1, della Tabella 1.3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni; il raggiungimento delle prestazioni energetiche di cui al precedente comma deve essere certificato sulla base delle procedure fissate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, da un soggetto accreditato.

I contributi sono corrisposti per operazioni di vendita stipulate non anteriormente alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

Per i beni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), k), l), m), il contributo e' corrisposto per operazioni di vendita in sostituzione di corrispondenti beni, con documentazione a carico del venditore sulla relativa dismissione secondo le vigenti disposizioni.

I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento CE n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore «de minimis» (in Gazzetta Ufficiale L.379 del 28 dicembre 2006).

I contributi previsti dal decreto non sono cumulabili con altri benefici previsti sul medesimo bene.

In caso di acquisto di immobili di nuova costruzione ad alta efficienza energetica , per i quali il preliminare di compravendita sia stato stipulato, con atto di data certa successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, la concessione del contributo all'acquirente e' subordinata alla sussistenza dell'attestato di certificazione energetica sulla base delle procedure fissate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, rilasciato da un soggetto accreditato, senza oneri a carico del fondo.

A tal fine, entro venti giorni precedenti la stipula del contratto definitivo di compravendita, il venditore, in possesso della predetta documentazione, cura la prenotazione della misura .

La stessa viene confermata in sede di stipula del contratto di compravendita, al quale, ai soli fini dell'ottenimento dei contributi, deve essere allegato l'attestato di certificazione energetica.

Entro quarantacinque giorni dalla stipula l'acquirente trasmette al predetto soggetto copia autentica dell'atto munita degli estremi della registrazione.

(Decreto Ministero sviluppo economico 26/03/2010, G.U. 06/04/2010, n. 79)

Calcolo dei limiti quantitativi per l’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante

In merito alla questione relativa al numero massimo di apprendisti “assumibili”, mai superiore rispetto al 100% delle figure professionali qualificate e specializzate già occupate presso lo stesso datore di lavoro, il Ministero ha precisato che nelle ipotesi di imprese collegate nel computo debbano essere incluse anche quelle in servizio presso l’azienda principale.

Nei casi ove in concreto vi sia uno stretto collegamento, funzionale e produttivo, condivisione di programmi formativi e trasferimento di conoscenze dai dipendenti dell’azienda principale verso le aziende collegate, risultano infatti garantite la natura e le finalità formative dell’apprendistato attraverso una formazione e un affiancamento adeguati del lavoratore.

Tanto più che le nuove modalità di erogazione della formazione prevedono l’utilizzo di strumenti di e-learning, tele-affiancamento o videocomunicazione da remoto.

Il Ministero aggiunge un commento importante per sottolineare che, rispetto alla normativa passata (Legge n. 25/1955), le attuali disposizioni in materia prevedono che il rapporto apprendisti/lavoratori qualificati debba essere verificato non più “presso l’azienda” bensì “presso il datore di lavoro”.

È dunque consentito il computo di lavoratori comunque rientranti nella medesima realtà imprenditoriale, anche se operanti in unità produttive o sedi diverse da quelle in cui opera l’apprendista.

Riferimenti: D.Lgs. n. 276/2003, art. 47, comma 2; Circ. Min. Lav. n. 40/2004

martedì 6 aprile 2010

Premi di risultato nella contrattazione collettiva di II livello: sbloccata la copertura per il 2009

Circolare INPS 18/03/2010, n. 39

Segue alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del relativo decreto attuativo, l’emanazione delle istruzioni dell’INPS per la riapertura della procedura per il 2009.

L’Istituto ha diramato alcuni chiarimenti operativi alle aziende che intendono beneficiare della riduzione contributiva in questione. Anzitutto, ricordiamo che, in via sperimentale, per il triennio 2008-2010, è necessaria l’autorizzazione rilasciata dall’INPS, nei limiti di spesa stanziati. Questa agevolazione contributiva non è infatti più applicabile, come in precedenza (fino a tutto l’anno 2007), direttamente a conguaglio nel modello DM10.

Si tratta dei premi derivanti da indici di produttività e qualità (per loro natura, incerti nella corresponsione o nell’importo) previsti da contratti collettivi aziendali e territoriali, sottoscritti dai datori di lavoro e depositati presso le Direzioni provinciali del Lavoro.

Nell’ipotesi in cui il deposito non sia già avvenuto, i contratti collettivi di riferimento dovranno essere depositati in DPL entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale (pubblicato in G.U. 11 marzo 2010, n. 58, in vigore decorsi 15 giorni), a cura dell’azienda o dell’associazione di categoria. E’ importante ricordare che, in mancanza, non potrà essere concesso il beneficio contributivo.

Con riguardo, inoltre, ai lavoratori operanti in somministrazione in azienda (assunti dalle Agenzie di Lavoro), il premio sarà erogato se previsto dalla contrattazione di II livello sottoscritta dall’impresa utilizzatrice (o dalle associazioni di categoria).

Sono escluse dallo sgravio le pubbliche amministrazioni, per le quali la contrattazione collettiva nazionale dei dipendenti è demandata all’ARAN.

Per il 2009 lo sgravio contributivo può essere concesso entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore, al netto di altre agevolazioni contributive e crediti spettanti.

Deve intendersi retribuzione contrattuale tutto quanto comprende l’obbligazione retributiva del datore di lavoro (derivante da contratti ed accordi collettivi, anche aziendali e territoriali, compreso il premio oggetto di sgravio, e dal contratto individuale) ed imponibile ai fini contributivi.

Calcolo dell’agevolazione contributiva

Retribuzione annua del lavoratore (€)

Limite della riduzione contributiva (€)

Totale sgravio richiesto (€)

27.500 (comprensivi del premio di 800)

2,25% su 27.500 = 618,75

Azienda: 25% di 800 = 200,00

Lavoratore: 9,19% (o 9,49%) di 800 = 76,00

Totale = 276,00

Trattandosi di un’agevolazione contributiva, requisiti fondamentali per beneficiare dello sgravio sono la regolarità contributiva dell’azienda (attestata dal DURC – documento unico di regolarità contributiva rilasciato in via telematica ai fini INPS, INAIL e Cassa Edile) e l’applicazione della parte economica degli accordi e contratti collettivi applicati.

La riduzione contributiva, che risultasse fruita illegittimamente, comporta il pagamento delle sanzioni civili ed eventualmente la responsabilità penale, se il fatto costituisse reato, oltre al versamento dei contributi dovuti e compensati.

Per l’atteso invio delle domande per il 2009 l’INPS fa rinvio ad un’altra successiva circolare con le relative istruzioni per le tempistiche e le istruzioni tecniche per la trasmissione telematica. Le domande potranno essere trasmesse anche da uno degli intermediari autorizzati (consulente del lavoro, commercialista ecc.) all’INPS, anche per i lavoratori iscritti ad altri Enti previdenziali (INPGI, ENPALS ecc.).

L’ammissione allo sgravio sarà resa nota dall’Istituto entro 60 giorni successivi alla data fissata quale termine unico per l’invio delle istanze. E’ possibile che la misura concessa sia ridotta rispetto agli importi calcolati e richiesti dall’azienda, in proporzione al tetto di spesa annuo stabilito.

Riferimenti: D.M. 17 dicembre 2009; D.M. 7 maggio 2008; Legge 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1, comma 67; Circ. INPS 6 agosto 2008, n. 82

giovedì 1 aprile 2010

Il lucro cessante nell’illegittimità del licenziamento: pronuncia della Cassazione tributaria

Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, Ordinanza n. 1349/2010

L’indennità corrisposta al lavoratore illegittimamente licenziato dal datore di lavoro, a titolo di risarcimento, che abbia rinunciato alla reintegrazione disposta dal Giudice deve essere assoggettata nel cedolino paga a tassazione separata.

Tale indennità ha infatti natura risarcitoria del lucro cessante (guadagno mancato), vale a dire, dei redditi da lavoro persi in conseguenza del licenziamento, riconosciuto non a norma di legge, che trova la sua origine nel rapporto di lavoro.

È quanto ribadisce, oramai in via definitiva, una recente pronuncia della Corte di Cassazione, del tutto in linea con un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.

Nei casi in cui il Giudice si pronunci sull’invalidità del recesso datoriale e trovi applicazione la cd. tutela reale (aziende con più di 15 dipendenti), intervengono i seguenti oneri risarcitori:

Indennità

Contributi pensionistici ed assistenziali

IRPEF

di reintegra: pagamento delle retribuzioni (da intendersi come retribuzione globale di fatto) per le mensilità intercorrenti tra la data del licenziamento e la data dell’effettivo rientro in aziende del lavoratore, nella misura minima di 5 mensilità

SI’

SI’

risarcitoria: in aggiunta, qualora il lavoratore rinunci comunque alla reintegra, corresponsione di un’indennità a titolo di risarcimento pari a 15 mensilità

NO

SI’

indennizzi per invalidità permanente o morte

NO

NO

Sarà onere del contribuente ricorrente, precisa la Corte, fornire le prove che si trattava di un mero risarcimento, esente da qualsivoglia tassazione e contribuzione, in quanto finalizzato al risarcimento di un danno emergente subito dal lavoratore (indennizzi per invalidità permanente o morte), non consistente nella perdita di redditi a seguito del licenziamento illegittimo.

È dunque chiaro che, al di fuori delle sole due ipotesi degli indennizzi per invalidità permanente o morte, meritevoli di una tutela speciale, devono essere assoggettate a tassazione tutte le altre somme connesse e derivanti dal rapporto di lavoro, comprese le ipotesi di risoluzione, consensuale o non consensuale.

Sulle mensilità di retribuzione (indennità di reintegra) devono essere corrisposti anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dei crediti, anch’essi da assoggettare al prelievo fiscale, in quanto facenti parte integrante dei crediti (redditi di lavoro) sui quali sono maturati. Questo anche nelle ipotesi in cui derivano da un accordo transattivo o da uno spontaneo adempimento del datore di lavoro.

Riferimenti: Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), art. 18, comma 5; TUIR, art. 6, comma 2; Legge n. 153/1969, art. 12; Cod. Proc. Civ. art. 429; DM 1° settembre 1998, n. 352; D.Lgs. n. 314/1997; Circ. Min. Finanze 23 dicembre 1997, n. 326/E; Cassazione, Sez. Lav. 27 gennaio 1989, n. 498; Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Parere 29 gennaio 2010, n. 4