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domenica 8 marzo 2015

Il lavoro a chiamata limiti e potenzialità

 
 
Il lavoro a chiamata (job on call), anche detto lavoro intermittente è un rapporto di lavoro di natura subordinata, può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato.

Con tale contratto il lavoratore mette a disposizione del datore di lavoro prestazioni di carattere discontinuo o intermittente.

Proprio grazie al suo carattere di flessibilità tale tipologia contrattuale è diffusa soprattutto nei settori del turismo, pubblici esercizi e commercio. Esso può prevedere o meno una indennità di risposta, ossia il soggetto lavoratore può impegnarsi, dietro corresponsione di una indennità a dare la sua disponibilità in caso di chiamata da parte del datore di lavoro, salvo ovviamente casi di grave impedimento.

Il contratto a chiamata può essere stipulato per:
  1. prestazioni per natura propria a carattere discontinuo o intermittente (stand by worker in attesa di richiamata), ad es. commessi, camerieri, personale di cucina, lavoratori dello spettacolo, personale addetto al salvataggio negli stabilimenti balneari, personale addetto all’ inventario di magazzino ecc.
    Non è invece più consentito l’utilizzo di job on call per prestazioni da rendersi il fine settimana, nelle vacanze estive, natalizie, pasquali, salvo espressa previsione del CCNL.
  2. sempre per prestazioni rese da soggetti con più di 55 anni anche pensionati ( è stato aumentato il limite di età in precedenza stabilito in 45 anni);
  3. sempre per prestazioni rese da soggetti con meno di 24 anni ed in tal caso la prestazione deve esaurirsi entro il 25simo anno di età (è stato diminuito il limite di età in precedenza stabilito in 25 anni);
A partire dal 18 Luglio 2012 non è più possibile stipulare contratti a chiamati con soggetti non rispondenti ai vincoli anagrafici suddetti.

Qualora in sede di ispezione venga rilevata la violazione dei requisiti di cui sopra, il regime sanzionatorio prevede che il contratto debba considerarsi nullo per contrasto con norme imperative e lo stesso dovrà intendersi a tempo pieno e indeterminato con effetto retroattivo (ossia fin dalla data della sua costituzione).

Al fine di evitare l’utilizzo improprio di tale tipologia contrattuale che ben si presta a camuffare irregolarità di rapporto, con Legge n. 99 del 2013 è stato posto il limite temporale di 400 giornate di lavoro effettivo nell’arco di tre anni solari prestato a favore di uno stesso datore di lavoro, pena anche in questo la trasformazione del rapporto a tempo pieno e indeterminato.

Uniche esclusioni al limite temporale dei 400 gg nel triennio riguardano il settore turismo, pubblici esercizi e spettacolo.

Il computo dei giorni lavorativi deve essere effettuato a ritroso a partire dal 28 giugno 2013, data di entrata in vigore della norma.


FORMA E CONTENUTO DEL CONTRATTO

Il contratto deve essere redatto in forma scritta e indicare:
  • la durata
  • ipotesi soggettive o oggettive di stipulazione (soggettiveàrequisiti anagrafici; oggettive-à legate al carattere oggettivo di discontinuità della prestazione ad es perché soggetto per causa di forza maggiore a limitazioni temporali)
  • luogo di esecuzione della prestazione e modalità
  • trattamento economico e normativo
  • forme e modalità di richiesta della prestazione (fermo restando cheil preavviso di chiamata non può essere inferiore a 1 gg , la modalità può essere concordata dalle parti in forma scritta: fax, email, raccomandata o orale)
  • tempi e modalità di pagamento della retribuzione e se prevista della indennità, fermo restando per quest’ultima che essa non può essere inferiore nella misura del 20% della retribuzione prevista dai CCNL di riferimento. Da rilevare inoltre che il compenso dovuto in termini di indennità non è computato ai fini del calcolo del TFR, tredicesima e quattordicesima.
Insita nelle caratteristiche del rapporto di lavoro a chiamata è la Cumulabilità con altri contratti di lavoro, nel rispetto ovviamente dei doveri di fedeltà (riservatezza e non concorrenza) e dei limiti di orario previsti dalla normativa.

DIVIETI

In analogia a quanto previsto per i contratti a tempo determinato, vige il divieto di assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata nei seguenti casi:
  • per sostituzione di lavoratori in sciopero;
  • per sostituzione di lavoratori adibiti alle stesse mansioni e licenziati nei 6 mesi precedenti a seguito di licenziamento collettivo, ovvero posti in regime di cassa integrazione a zero ore o parziale, salvo diversi accordi sindacali;
  • per assunzioni c/o imprese che non siano in regola con il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi)
Qualora in sede di ispezione venga rilevato uno dei divieti di cui sopra, il regime sanzionatorio prevede che il contratto debba considerarsi nullo per contrasto con norme imperative e lo stesso dovrà intendersi a tempo pieno e indeterminato con effetto retroattivo (ossia fin dalla data della sua costituzione)

TRATTAMENTO ECONOMICO

Il lavoratore intermittente ha diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello previsto per altri lavoratori dipendenti di pari livello e analoghe mansioni, in proporzione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita.

Sono proporzionalmente ridotti anche i trattamenti per malattia, infortunio, maternità e congedo parentale (dovuti per i soli giorni in cui si sarebbe dovuto prestare servizio nel caso di lavoro a chiamata senza indennità, e anche per i giorni in cui si è data disponibilità nel caso di lavoro a chiamata con indennità di risposta).

EFFETTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

Inps

Ai fini previdenziali, i contributi verranno versati in proporzione delle giornate di lavoro effettivamente prestate, con tassazione analoga a quella prevista per i lavoratori dipendenti.
Anche l’eventuale indennità di risposta se prevista viene conteggiata ai fini contributivi
Inail

Il premio è calcolato sia
  • in base alla retribuzione erogata in proporzione al lavoro prestato
  • che alle somme percepite a titolo di indennità di disponibilità ove prevista
In caso di infortunio invece la prestazione sarà erogata
  • solo in base alla retribuzione e dunque al lavoro effettivamente prestato (non conteggiando in tal caso le somme percepite a titolo di indennità).


ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Ai fini della regolare assunzione con contratto di lavoro a chiamata, il datore di lavoro deve darne comunicazione al CENTRO PER L’IMPIEGO mediante modello UNILAV.

E’ stato poi istituito con recenti disposizioni Legge Fornero 18 Luglio 2012, un ulteriore obbligo di comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro competente specificando nei modi e tempi previsti la data di inizio e la durata della prestazione, secondo la seguente procedura:

Compilazione del modello UNI-INTERMITTENTE corredato da:
  • dati anagrafici identificativi di entrambi le parti contrattuali
  • data di inizio della prestazione
  • data di fine della prestazione
Invio alla DTL competente per territorio, mediante:
per prestazioni a chiamata entro le 12 ore tramite
  • sms al n. 339-9942256 contenente almeno il codice fiscale del lavoratore
Una volta inviata la comunicazione, eventuali rettifiche o annullamenti  possono essere inviati mediante apposite comunicazioni prima dell’inizio della attività lavorativa o se il contratto viene annullato per mancata presentazione del lavoratore, entro 48 ore da quando doveva aver inizio l’attività lavorativa.

La comunicazione al DTL deve essere effettuata prima della prestazione o in un ciclo integrato di prestazioni non superiore a 30 gg

REGIME SANZIONATORIO

Per le imprese che non rispettano l’obbligo della comunicazione al DTL è applicata una sanzione che va da € 400 a € 2.400.
  • La sanzione è applicata per ciascun lavoratore riguardo al quale è stata omessa la dichiarazione.
  • La tardiva comunicazione è equiparata ad omessa comunicazione.
  • La sanzione si applica anche alla chiamata del lavoratore in giorni diversi da quelli in precedenza comunicati, senza che sia stata data comunicazione di rettifica.
Il datore di lavoro al fine di sanare la propria posizione irregolare sarà ammesso esclusivamente al pagamento della sanzione ridotta pari a € 800 (ossia il doppio della sanzione minima prevista e il terzo del tetto massimo).

MAXI SANZIONE PER IL LAVORO SOMMERSO

Il sistema sanzionatorio relativo al “lavoro sommerso” stabilito da € 1950 a €15.600 per ciascun lavoratore irregolare ed € 195 per ciascuna giornata di effettivo lavoro, nel caso di lavoro a chiamata è applicabile solo quando venga omessa la comunicazione UNILAV al Centro per L’impiego.









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