Circolare Ministero dell’Interno n. 6020 del 15/09/2010
L’articolo 8 della Direttiva 2004/114/CE, ai commi 4bis e 4ter, riconosce allo studente straniero già soggiornante in un altro stato membro la possibilità di fare ingresso in Italia al fine di proseguire gli studi ovvero di svolgere un corso di studi complementare ad un programma già svolto, senza l’obbligo di premunirsi del visto di ingresso per studio.
Qualora la permanenza superi i tre mesi, lo stesso dovrà richiedere il corrispondente permesso di soggiorno.
In maniera analoga, lo studente straniero regolarmente soggiornante in Italia potrà proseguire in un altro Stato il percorso di studi, anche per periodi superiore ai tre mesi.
Qualora il soggiorno all’estero si protrae per oltre sei mesi, lo straniero dovrà documentare l’assenza dall’Italia con la seguente documentazione:
• certificazione, rilasciata dalle stesse Autorità accademiche nazionali, attestante che la frequenza all'estero di particolari corsi rientri nel programma di studi precedentemente approvato o complementare ad esso;
• certificazione comprovante la regolare permanenza nell'altro Stato membro;
• certificazione che attesta il regolare svolgimento di parte del programma si studi nel Paese UE.
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