Cerca nel blog

mercoledì 15 settembre 2010

CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ E HOLDING CON CAPOGRUPPO A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Ministero del Lavoro, note del 5 agosto 2010, n. 19673 e del 6 agosto 2010, n. 19776.


Il Ministero del Lavoro, con la nota del 5 agosto 2010, n. 19673, osserva che possono accedere al contributo indicato dall’ art. 5, comma 5 della legge n. 236/1993, le imprese private al di fuori dell'area CIGS che, nel corso della procedura di licenziamento collettivo di cui all'art. 24 della legge n. 223/1991, ove previsto, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale, stipulano contratti di solidarietà, ovvero tutte le società che hanno rapporti di lavoro di diritto privato e non di diritto pubblico.

Inoltre, con la nota del 6 agosto 2010 n. 19776, il Ministero precisa che non è ammissibile il ricorso ai contratti di solidarietà difensivi da parte di quelle imprese industriali dello Stato e municipalizzate, trasformate in S.p.A., il cui capitale, dopo la mutata natura giuridica, continui ad essere interamente di proprietà di enti pubblici e gestito da essi, poiché per queste è previsto l’esonero contributivo C.I.G. e C.I.G.S..

Per converso, nell'ipotesi in cui la compagine societaria si apra anche a soggetti privati, e, quindi, l'ente pubblico perda la detenzione, anche solo di una parte del capitale sociale, l'azienda sarà soggetta alla contribuzione CIGS.

Pertanto, in questo caso appare possibile l'accesso per i lavoratori ai benefici d'integrazione salariale a quelli di cui all'art. 1 della legge n. 863/1984, laddove siano sussistenti anche tutti gli altri requisiti previsti dalla disciplina che regola la materia.

Per i dipendenti delle società con capitale misto pubblico-privato, è previsto l'obbligo di versare all'INPS la contribuzione per la cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, in virtù della loro appartenenza al settore industriale.

In ragione di tale obbligo contributivo, il personale iscritto ad INPDAP per opzione, dipendente da aziende a partecipazione azionaria privata o mista, ha diritto a percepire, così come il restante personale iscritto INPS, l'integrazione salariale per i relativi periodi di sospensione, previo raccordo tra i due istituti previdenziali sulle modalità operative.

Nessun commento: