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mercoledì 22 settembre 2010

PART TIME VERTICALE E LAVORO NOTTURNO

Ministero del Lavoro nota del 30 agosto 2010 n. 17879

La normativa in materia di lavoro notturno (D.Lgs n. 66 del 2003) dispone che per tutti i lavoratori notturni, l’orario non può superare le 8 ore in media, nell’arco di 24 ore calcolate dall’inizio dell’esecuzione della prestazione lavorativa, salva l’individuazione da parte dei contratti collettivi di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare il suddetto limite.

Con la circolare n. 8/2005, il Ministero ha precisato che, in assenza di una esplicita previsione legislativa, il limite delle 8 ore costituisce una media fra le ore lavorate e quelle non lavorate, pari ad un terzo, che va applicata su un periodo di riferimento pari alla settimana lavorativa.

Inoltre, nel computo della media su cui calcolare il limite delle 8 ore non si deve considerare il periodo di riposo minimo settimanale quando questo ricade nel periodo di riferimento stabilito dal CCNL.

Alla luce di quanto finora esposto, il Ministero ha affermato che, nell’ipotesi di lavoro part time verticale ove la prestazione sia svolta su tre giorni lavorativi invece che su cinque giorni settimanali previsti dal contratto collettivo, ai fini del calcolo delle ore medie di lavoro notturno consentite si dovrà tener conto delle ore effettive di lavoro prestato e non dell’orario di lavoro astrattamente previsto dalla contrattazione collettiva.

I giorni della settimana in cui è previsto che il lavoratore con contratto part time verticale non lavori determinano una sospensione del rapporto e, perciò, non vanno considerati nel calcolo dell’orario di lavoro.

Pertanto, il trattamento del lavoratore a tempo parziale verticale deve essere riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa anche per quanto riguarda il limite delle ore di lavoro notturno settimanali consentite, che dovranno essere dunque proporzionalmente inferiori a quelle di un lavoratore a tempo pieno.

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