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lunedì 13 settembre 2010

EXTRACOMUNITARI: LA PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L’INGRESSO DEI LAVORATORI ALTAMENTE QUALIFICATI

Il Ministero dell'interno, con la nota n. 4848 del 27 luglio 2010, ha fornito ulteriori chiarimenti e istruzioni operative in merito all’iter per la richiesta di l'ingresso in Italia di lavoratori stranieri altamente qualificati.

In vero, il c.d. Pacchetto Sicurezza ha introdotto i commi 1-ter e 1-quater all'art. 27 del T.U. n. 286/1998, i quali prevedono che, per le categorie di lavoratori stranieri altamente qualificati indicate al comma 1, lett. a), c) e g) dello stesso art. 27, la richiesta di nulla osta lavoro venga sostituita con una comunicazione allo Sportello Unico da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato.

Le categorie professionali interessate dalla procedura semplificata sono:
• dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea (art. 27, comma 1, lett. a);
• professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incarico accademico (art. 27, comma 1, lett. c);
• lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati (art. 27 comma 1, lett. g).

Per tutti gli altri casi previsti dall’art. 27 sarà applicabile la vecchia procedura (con richiesta di nulla osta all’ingresso).

Inoltre, oggetto della suddetta comunicazione è la proposta di soggiorno per lavoro subordinato tra il datore di lavoro e il cittadino extracomunitario.

Il Ministero evidenzia la necessità, per il datore di lavoro che vuole accedere alla nuova procedura, di sottoscrivere con il Ministero dell'interno un apposito protocollo d'intesa, nel quale sia contenuto l'impegno a garantire il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni di lavoratori extracomunitari, con particolare riguardo alla capacità economica richiesta.

Il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero del lavoro e quello dell'istruzione, ha predisposto uno schema di protocollo a cui tutte le imprese interessate possono aderire facendo pervenire le richieste di sottoscrizione all'indirizzo di posta elettronica: segreteria.prefettomalandrino@interno.it., inviando alla Direzione Centrale per le politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo la visura camerale e/o lo statuto e/o l'atto costitutivo.

Una volta ricevuta la richiesta, sarà la Direzione Centrale a trasmettere lo schema di protocollo alle imprese o Università richiedenti la sottoscrizione.

Inoltre, al fine di facilitare l'attività delle singole imprese il 19 luglio 2010 è stato sottoscritto un protocollo fra il Ministero dell'interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione (D.L.C.I.) e la Confindustria, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a cui potranno aderire le Aziende associate alla medesima organizzazione, utilizzando la dichiarazione di adesione allegata allo stesso protocollo.

Il datore di lavoro, dopo aver sottoscritto il protocollo con il Ministero dell’Interno, ottiene dalla Prefettura competente la password utile per accedere all’area riservata del sito del Ministero, dalla quale è inoltre possibile inviare la comunicazione per la nuova procedura.

A tal fine, sono stati predisposti tre specifici moduli telematici:
- mod. CD (art. 27, comma 1, lett. a)) per i dirigenti o personale altamente specializzato;
- mod. CF (art. 27, comma 1, lett. c)) per i professori universitari;
- mod. CL (art. 27, comma 1, lett. g)) per i lavoratori ammessi temporaneamente nel territorio italiano per adempiere funzioni specifiche per il periodo determinato.

Per l'abilitazione all'accesso, per il tramite della Prefettura competente, l'Università/Istituto di Ricerca firmatario dovrà comunicare i dati anagrafici dell'utente da accreditare (nome, cognome, data di nascita ed indirizzo e-mail) attraverso l'apposito modulo.

L'utenza può sempre accedere al servizio di help desk tramite il sito del Ministero dell'interno alla pagina https://nullaostalavoro.interno.it.

La circolare evidenzia che, una volta inviata la comunicazione, lo Sportello Unico, chiederà alla Questura di effettuare le verifiche relative all'insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dei lavoratori extracomunitari sul territorio nazionale, ai sensi del D.P.R. n. 394/1999.

Invece, non sarà necessaria alcun tipo di autorizzazione o verifica del rapporto di lavoro da parte della DPL competente.

Per consentire al lavoratore straniero di richiedere il visto di ingresso, il datore di lavoro dovrà controllare lo stato di avanzamento dell'istanza collegandosi sul sito www.interno.it alla pagina https://domanda.nullaostalavoro.interno.it.

Quando la procedura mostra la descrizione "attesa visto dell'Autorità Consolare", il lavoratore extracomunitario dovrà recarsi presso la Rappresentanza diplomatica competente per richiedere il visto di ingresso.

Il lavoratore extracomunitario, giunto sul territorio nazionale, dovrà recarsi entro otto giorni dall'ingresso, unitamente al datore di lavoro, presso lo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno, esibendo la necessaria documentazione completa ( passaporto, visto di ingresso, idoneità alloggiativa, dichiarazione dei redditi del datore di lavoro).

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