Cerca nel blog

martedì 14 settembre 2010

LICENZIAMENTO DISCIPLINARE E PRINCIPIO DELL’IMMENDIATEZZA DELLA CONTESTAZIONE

Con sentenza n. 15649 del 1 luglio 2010, La corte di Cassazione ha affermato che nel licenziamento per giusta causa, l'immediatezza della comunicazione del provvedimento espulsivo rispetto al momento della mancanza addotta a sua giustificazione, si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, proprio perché la tardività della contestazione e del provvedimento di recesso induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento, ritenendo non grave o, comunque, non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore.
Orbene, la tempestività della comunicazione da parte del datore di lavoro è particolarmente importante poiché, in caso di licenziamento per giusta causa, il tempo, più o meno lungo, trascorso tra l'accertamento del fatto attribuibile al lavoratore e la successiva contestazione ed intimazione di licenziamento disciplinare può, in concreto, indicare l'assenza di un requisito della fattispecie prevista dall'art. 2119 cod. civ. (incompatibilità del fatto contestato con la prosecuzione del rapporto di lavoro) ed essere, quindi, sintomatico della mancanza d'interesse all'esercizio del diritto potestativo di licenziare.
Nonostante quanto finora detto, il requisito dell’immediatezza deve essere inteso in senso relativo, alla luce della sentenza n. 5705 del 9 marzo 2010 emanata dalla Corte di Cassazione.
In vero, in concreto può essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso, restando comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustificano o meno il ritardo.

Nessun commento: