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lunedì 13 settembre 2010

CHIARIMENTI SULLA PRATICA DELLA “COMUNICA” DA PARTE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Il Ministero dello sviluppo economico, con il parere emanato il 3 agosto 2010 n. 101914, risponde in relazione alla mancata accettazione di una pratica di ComUnica da parte della Camera di Commercio di Taranto.

In vero, nel caso in esame, il commercialista, provvedeva a dichiarare l’inizio dell’attività di un’impresa individuale all’Agenzia dell’Entrate e a richiedere l’iscrizione della medesima impresa come inattiva nel registro delle imprese.

Tale pratica veniva successivamente sospesa dalla Camera di Commercio poiché il documento era carente della firma digitale del titolare dell’impresa individuale sulla distinta relativa alla modulistica del registro delle imprese.

Richiamando la legge n. 340/2000, la quale permette ad alcune categorie di professionisti di dichiarare la conformità all’originale cartaceo della copia ottica estratta da alcune specifiche tipologie di documenti nonché di sostituire, in alcuni casi, l'obbligato nella sottoscrizione dei modelli informatici con cui si richiede l'iscrizione di un atto nel registro delle imprese, il commercialista asseriva che la sottoscrizione digitale dell'imprenditore individuale non è necessaria nel caso in cui sulla distinta sia apposta la firma di un professionista abilitato.

Il Ministero, nel suo parere, evidenziava che le disposizioni sopra richiamate della legge n. 340/2000 creano un peculiare regime nei confronti di alcune categorie di professionisti (tra cui i commercialisti).

Sembra ovvio concludere che, in materia di dichiarazione di conformità di atti e di forma della procura, il predetto articolo ha carattere di norma speciale: non può, cioè, trovare applicazione in via analogica nei confronti delle istanze rivolte al registro delle imprese dall'imprenditore individuale.

Pertanto, poiché esso riguarda, esclusivamente, la dichiarazione di conformità dei bilanci e degli altri documenti di cui all'articolo 2435 del codice civile, nonché la sottoscrizione delle istanze con cui le società richiedono l'iscrizione di determinati atti nel registro delle imprese, sembra evidente che non può trovare applicazione nei confronti delle istanze rivolte al registro delle imprese dall'imprenditore individuale.

Inoltre, il Ministero evidenzia che nel caso della modulistica "registro imprese", così come illustrato dalla n. 3575/C del 20 aprile 2004, la sostituzione dell'obbligato alla sottoscrizione della specifica distinta dovrà attuarsi attraverso una procura redatta secondo le formalità "piene" (ovverosia con autentica notarile) previste dalla legge, tranne nei casi in cui la legge abbia introdotto dei regimi peculiari.

Con il parere del 16 agosto 2010 n. 107411, il Ministero risponde in merito alla possibilità, da parte di "intermediari", di procedere alla sottoscrizione delle pratiche "ComUnica" in luogo degli obbligati.

Va evidenziato, in primo luogo, che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. b, del D.P.C.M. 6 maggio 2009, l'adempimento del deposito dei bilanci societari nel registro delle imprese è escluso dalla procedura ComUnica; pertanto, le indicazioni contenute nella citata circolare non possono trovare applicazione nei confronti di detto adempimento.

Si ribadisce nel parere che la disciplina della Comunicazione unica non ha innovato la disciplina sostanziale sottesa agli adempimenti nella stessa confluiti.
La modalità semplificata, individuata nella circolare n. 3616/C, con cui, mediante apposita "procura speciale", l'obbligato può delegare un terzo a svolgere per suo conto adempimenti ComUnica riguarda, pertanto, solo quegli aspetti della procedura già non sottoposti a propria autonoma disciplina.

Detta semplificazione risulta proprio in quanto le modulistiche sottostanti, e in particolare, per quello che qui interessa, quella relativa al registro delle imprese, continuano ad essere compilate nel rispetto della rigorosa disciplina che le regola.

Pertanto, come risulta anche nel parere ministeriale prot. n. 64327, l'imprenditore può delegare comunque un terzo alla sottoscrizione, in suo luogo, della distinta relativa alla modulistica "registro imprese", ma, come chiarito nella circolare ministeriale n. 3575/C del 20 aprile 2004, nei confronti dei professionisti indicati nei commi 2-quater e 2-quinquies dell'art. 31 della legge n. 340 del 2000, ciò si attuerà nella forma semplificata dell'"incarico", mentre per tutti gli altri soggetti sarà necessario un vero e proprio atto di procura, nella forma dell'atto pubblico ovvero della scrittura privata autenticata.

Ministero sviluppo economico parere 3 agosto 2010, n. 101914.
Ministero sviluppo economico parere 16 agosto 2010, n. 107411.

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