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lunedì 27 settembre 2010

Assunzione disabili a tempo determinato senza giustificazioni

Sentenza n. 13285 del 31 maggio 2010

La Suprema Corte, con la sentenza n. 13285 del maggio 2010, per la prima volta si pronuncia sull’assunzione con contratto a tempo determinato di un disabile, nella fattispecie disabile psichico che, sulla base di una specifica previsione della convenzione stipulata tra l’impresa assumente e la P.A., non soggiace all’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustificano l’apposizione del termine ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001.

In vero, la nuova disciplina di cui alla L. n. 68/1999 si propone l’obiettivo della promozione e dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e collocamento mirato, come le convenzioni tra datore di lavoro e uffici competenti.

Tali accordi, qualificati come normativa speciale, contengono un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali la cui disciplina di legge è finalizzata, attraverso la previsione di tempi e modalità delle assunzioni che il datore si impegna ad effettuare, in particolare nei riguardi di soggetti affetti da particolari inabilità.

Pertanto, la collocazione delle modalità del contratto a termine tra altre misure derogatorie rispetto alla disciplina generale dei relativi istituti, in un'ottica di collocamento mirato del soggetto disabile, e la ratio giustificativa di una tale collocazione, consentono di ritenere la specialità del contratto a termine ivi considerato, che pertanto può essere utilizzato nel contesto indicato indipendentemente dai limiti stabiliti dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art.1, commi 1 e 2, in quanto deve ritenersi che nella materia è la stessa normativa speciale che individua nei modi indicati la particolare ragione giustificativa del termine.

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