Sentenza n. 13285 del 31 maggio 2010
La Suprema Corte, con la sentenza n. 13285 del maggio 2010, per la prima volta si pronuncia sull’assunzione con contratto a tempo determinato di un disabile, nella fattispecie disabile psichico che, sulla base di una specifica previsione della convenzione stipulata tra l’impresa assumente e la P.A., non soggiace all’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustificano l’apposizione del termine ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001.
In vero, la nuova disciplina di cui alla L. n. 68/1999 si propone l’obiettivo della promozione e dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e collocamento mirato, come le convenzioni tra datore di lavoro e uffici competenti.
Tali accordi, qualificati come normativa speciale, contengono un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali la cui disciplina di legge è finalizzata, attraverso la previsione di tempi e modalità delle assunzioni che il datore si impegna ad effettuare, in particolare nei riguardi di soggetti affetti da particolari inabilità.
Pertanto, la collocazione delle modalità del contratto a termine tra altre misure derogatorie rispetto alla disciplina generale dei relativi istituti, in un'ottica di collocamento mirato del soggetto disabile, e la ratio giustificativa di una tale collocazione, consentono di ritenere la specialità del contratto a termine ivi considerato, che pertanto può essere utilizzato nel contesto indicato indipendentemente dai limiti stabiliti dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art.1, commi 1 e 2, in quanto deve ritenersi che nella materia è la stessa normativa speciale che individua nei modi indicati la particolare ragione giustificativa del termine.
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lunedì 27 settembre 2010
Assunzione disabili a tempo determinato senza giustificazioni
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