Al fine di consentire l'utilizzo in compensazione, tramite
modello F24, degli importi dovuti per la prestazione di maternità a carico
dell'INPS, anticipata ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) dai
datori di lavoro agricolo ai sensi dell'art. 1, comma 10, del D.L. n. 2/2006, è
stata istituita, con la risoluzione n. 7/E del 12 gennaio 2012, la seguente
causale contributo: MATA - «Aziende Agricole OTI - Importi anticipati per
indennità di maternità a carico INPS».
Tale causale contributo va esposta nella sezione INPS del
modello F24 esclusivamente in corrispondenza degli importi indicati nella
colonna «importi a credito compensati». La risoluzione precisa inoltre che nella
stessa sezione:
- nel campo «codice sede» va indicato il codice
identificativo della sede INPS di competenza;
- nel campo «matricola INPS/codice INPS/filiale azienda» va
indicato il codice numerico che identifica l'azienda e il carico contributivo
legato alla denuncia inviata dal contribuente;
- nel campo «periodo di riferimento», nella colonna «da
mm/aaaa» e nella colonna «a mm/aaaa» vanno indicati rispettivamente il primo
mese ed il terzo mese del trimestre di emissione del carico contributo ed il
relativo anno di emissione, entrambi nel formato MM/AAAA.
Sempre con la Ris. n. 7/E del 2012 viene soppresa la causale
«INFA», denominata «Aziende agricole per OTI - importi anticipati per infortunio
sul lavoro a carico INAIL».
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