Con la Ris. n. 3/E del 9 gennaio 2012 l'Agenzia delle
entrate interviene a chiarire che anche gli imprenditori agricoli persone
fisiche e società semplici, che normalmente determinano la base imponibile IRAP
ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 446/1997 (o in alternativa secondo le regole
previste dall'art. 5, previa adozione della contabilità ordinaria), possono
optare, in quanto soggetti IRPEF, per la determinazione della base imponibile ai
sensi dell'art. 5-bis del medesimo decreto legislativo.
Ciò in considerazione
del fatto che il legislatore, con l'introduzione dal 1° gennaio 2008 di questo
art. 5-bis, ha voluto semplificare le regole di determinazione della base
imponibile IRAP dei soggetti IRPEF titolari di reddito d'impresa; pertanto, ad
avviso dell'Agenzia delle entrate, sulla base di una interpretazione
logico-sistematica, il rinvio operato nell'art. 9 del D.Lgs. n. 446/1997
all'art. 5 deve essere esteso anche all'art. 5-bis.
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