Nel Codice civile viene inserito un nuovo articolo, il
2463-bis, che reca la disciplina della «Società semplificata a responsabilità
limitata», pensata per i giovani di età inferiore ai 35 anni.
Tale società, che
non prevede un capitale minimo (è previsto ma nell'importo «simbolico» di un
euro), può essere costituita per scrittura privata o atto unilaterale (quindi la
norma apre anche alle società unipersonali), depositando poi l'atto a cura degli
amministratori entro 15 giorni presso l'ufficio del Registro delle imprese nella
cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.
Il trasferimento delle
partecipazioni avviene anch'esso per scrittura privata, con le stesse modalità
di deposito presso il Registro delle imprese previste per l'atto costitutivo; lo
stesso vale per le modifiche dell'atto costitutivo.
La centralità del requisito
dell'età trova conferma nel testo del nuovo art. 2463-bis c.c., laddove è
previsto che «quando il socio perde il requisito d'età di cui al primo comma, se
l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori non delibera la
trasformazione della società, è escluso di diritto e si applica in quanto
compatibile l'art. 2473-bis.
Se viene meno il requisito di età in capo a tutti i
soci gli amministratori devono, senza indugio, convocare l'assemblea per
deliberare la trasformazione della società, in mancanza si applica l'art. 2484
(e quindi la società si scioglie - n.d.r.)».
Con decreto interministeriale da
emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione dovrà essere tipizzato lo standard della nuova S.r.l. semplificata e
dovranno essere individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive
dei soci.
(D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art.
3)
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