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lunedì 13 febbraio 2012

Accesso dei giovani alla costituzione di società semplificata a responsabilità limitata


Nel Codice civile viene inserito un nuovo articolo, il 2463-bis, che reca la disciplina della «Società semplificata a responsabilità limitata», pensata per i giovani di età inferiore ai 35 anni. 

Tale società, che non prevede un capitale minimo (è previsto ma nell'importo «simbolico» di un euro), può essere costituita per scrittura privata o atto unilaterale (quindi la norma apre anche alle società unipersonali), depositando poi l'atto a cura degli amministratori entro 15 giorni presso l'ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. 

Il trasferimento delle partecipazioni avviene anch'esso per scrittura privata, con le stesse modalità di deposito presso il Registro delle imprese previste per l'atto costitutivo; lo stesso vale per le modifiche dell'atto costitutivo. 

La centralità del requisito dell'età trova conferma nel testo del nuovo art. 2463-bis c.c., laddove è previsto che «quando il socio perde il requisito d'età di cui al primo comma, se l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori non delibera la trasformazione della società, è escluso di diritto e si applica in quanto compatibile l'art. 2473-bis. 

Se viene meno il requisito di età in capo a tutti i soci gli amministratori devono, senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la trasformazione della società, in mancanza si applica l'art. 2484 (e quindi la società si scioglie - n.d.r.)». 

Con decreto interministeriale da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dovrà essere tipizzato lo standard della nuova S.r.l. semplificata e dovranno essere individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.

(D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 3)

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