L'Istituto dei giornalisti (Circ. n. 1 del 18 gennaio 2012)
ha fissato i valori relativi alla gestione sostitutiva dell'AGO (lavoro
subordinato), alla gestione separata (lavoro autonomo), massimale imponibile e
aliquote contributive 2012; e fissato i termini per il recupero dei contributi
sospesi a seguito del sisma abruzzese del 2009
GESTIONE SOSTITUTIVA AGO
Iniziamo dalla gestione sostitutiva AGO (lavoro
dipendente).
Per essa l'Istituto aggiorna i minimi retributivi e
contributivi per il 2012 e, a seguito dell'adeguamento dei valori ISTAT, i
minimali a decorrere dal 1° gennaio 2012 risultano rideterminati in euro 45,70
giornalieri, pari a euro 1.188,20 mensili.
A questo riguardo l'Istituto, inoltre, precisa che è
previsto che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi
previdenziali ed assistenziali non può essere inferiore all'importo stabilito da
leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni
Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi
collettivi o individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo
superiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva, e che anche i
datori di lavoro non aderenti alla disciplina collettiva posta in essere dalle
Organizzazioni Sindacali sono obbligati, agli effetti del versamento delle
contribuzioni, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla
disciplina collettiva, e questo in base alle disposizioni dell'art. 2, comma 25
della legge n. 549/1995 che prevede che in caso di pluralità di contratti
collettivi intervenuti per la stessa categoria, la retribuzione ai fini del
calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati
dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative.
Nel caso dei giornalisti ha, quindi, valenza il contratto
stipulato tra la FNSI e la FIEG, e il contratto stipulato tra la FNSI ed il
coordinamento Aeranti-Corallo (limitatamente al settore giornalistico della
emittenza radiotelevisiva in ambito locale).
In relazione ai rapporti di lavoro con la qualifica di
collaboratore o corrispondente (art. 2 o 12 CNLG Fieg/Fnsi) che non sono legati
alla presenza quotidiana, le contribuzioni dovute all'INPGI non potranno essere
determinate su retribuzioni inferiori all'importo minimo mensile come
precedentemente indicato.
Per i giornalisti dipendenti della Pubblica amministrazione
e per i giornalisti dipendenti da aziende che operano in settori diversi da
quello editoriale e/o radiotelevisivo le retribuzioni minime di riferimento
sono, invece, quelle relative al contratto collettivo applicato nei loro
confronti.
Contribuzione aggiuntiva 1% di cui all'art. 3-ter legge n.
438/1992
Relativamente all'anno 2012, la fascia retributiva annua
oltre la quale deve essere corrisposta l'aliquota aggiuntiva dell'1% (posta a
carico del dipendente) è pari a euro 43.228,00. L'importo indicato, rapportato a
dodici mesi, è pari a euro 3.602,00.
Il versamento, si ricorda, ha cadenza mensile, salvo conguaglio da effettuarsi con la denuncia contributiva del mese di dicembre, ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro, se interviene in corso d'anno; in questo ambito bisogna anche tenere presente che «le gratifiche annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione».
Di conseguenza, tali elementi di retribuzione, in deroga al principio generale di competenza, devono essere assoggettati a contribuzione unitamente alla retribuzione riferita al mese in cui sono corrisposti, anche ai fini del contributo aggiuntivo dell'1%.
Il versamento, si ricorda, ha cadenza mensile, salvo conguaglio da effettuarsi con la denuncia contributiva del mese di dicembre, ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro, se interviene in corso d'anno; in questo ambito bisogna anche tenere presente che «le gratifiche annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione».
Di conseguenza, tali elementi di retribuzione, in deroga al principio generale di competenza, devono essere assoggettati a contribuzione unitamente alla retribuzione riferita al mese in cui sono corrisposti, anche ai fini del contributo aggiuntivo dell'1%.
Indennità economica per i periodi di congedo riconosciuti
per l'assistenza ai familiari portatori di handicap grave
A questo riguardo l'Istituto precisa che, a decorrere dal 1°
maggio 2011, l'autorizzazione al congedo straordinario ed il pagamento
dell'indennità economica rientra nelle competenze dell'INPS, anche per i
giornalisti dipendenti da datori di lavoro privati assicurati presso l'INPGI.
L'INPGI, a richiesta del giornalista, provvede solo ed esclusivamente
all'accredito della contribuzione figurativa che risulta per il 2012 così
determinata (tenendo conto dell'aliquota contributiva IVS dell'INPGI, pari al
29,97% della retribuzione imponibile):
GESTIONE SEPARATA
Passiamo ora alla gestione separata (lavoro autonomo svolto
sotto forma di co.co.co.). Per il settore l'Istituto ha indicato il massimale
imponibile e aliquote contributive per il 2012 e per la gestione separata ex
D.Lgs. n. 103/1996 le aliquote contributive per l'anno 2012.
L'aliquota contributiva da applicare sui compensi dovuti ai
giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione
coordinata e continuativa, che non risultino contestualmente assicurati presso
altre forme obbligatorie, e la relativa aliquota contributiva per il computo
delle prestazioni pensionistiche, per l'anno 2012 risultano nelle seguenti
percentuali:
L'aliquota contributiva dovuta, invece, dai committenti in
favore dei collaboratori coordinati e continuativi che siano titolari
contestualmente anche di altra posizione assicurativa o pensionati e la relativa
aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono così
stabilite:
Attenzione: i valori sono diversi da quelli dell'INPS perché
al momento, l'Istituto non ha recepito nel proprio Ordinamento le disposizioni
di cui all'art. 22, comma 1, della L. 12 dicembre 2011, n. 183 (Legge di
Stabilità 2012), che hanno aumentato dell'1% l'aliquota contributiva
previdenziale dovuta per gli iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 8 agosto
1995, n. 335.
Da tenere presente che i compensi erogati ai collaboratori
entro la data del 12 gennaio 2012, purché riferiti a prestazioni effettuate
entro il 31 dicembre 2011, sono da assoggettare a contribuzione con riferimento
all'anno 2011 (aliquota e massimale 2011), avendo l'accortezza di dichiararli
nella procedura DASM come compenso arretrato 12/2011.
Per quanto riguarda, invece, i compensi per attività
giornalistica svolta in forma autonoma diversa dalle collaborazioni coordinate e
continuative (con o senza progetto), resta confermata la misura del contributo
integrativo del 2% a carico del committente (D.Lgs. n. 103/1996), da erogare
direttamente al giornalista; in questo specifico settore è necessario avere
presente che a decorrere dal 1° gennaio 2012 è venuta meno la facoltà di NON
iscrizione prevista per i soggetti con più di 65 anni di età, per cui a
decorrere dalla predetta data, il contributo integrativo del 2% di cui sopra
dovrà essere erogato anche ai giornalisti ultrasessantacinquenni.
Massimale imponibile minimo
Per i giornalisti che svolgono attività lavorativa nella
forma della collaborazione coordinata e continuativa la contribuzione è dovuta
nel limite del massimale contributivo annuo. Tale massimale, per l'anno 2012, è
fissato in 96.149,00 euro. Il massimale contributivo è riferito anche ai
giornalisti che svolgono attività libero-professionale assicurati presso la
Gestione previdenziale separata INPGI.
Reddito minimo per l'accredito della contribuzione
L'accredito dei contributi mensili nelle posizioni
assicurative dei singoli giornalisti titolari di rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa è basato sul minimale di reddito.
Tale minimale per l'anno 2012 è pari a 14.929,79 euro. Pertanto, nel caso in cui alla fine dell'anno il minimale non fosse stato raggiunto si procederà ad una contrazione dei contributi mensili accreditati, in proporzione al contributo versato.
Per questo particolare aspetto l'INPGI fa presente che il committente è tenuto a determinare la contribuzione dovuta all'INPGI sulla base dei compensi effettivamente corrisposti ai propri collaboratori e non è richiesto, quindi, l'adeguamento al predetto importo.
Tale minimale per l'anno 2012 è pari a 14.929,79 euro. Pertanto, nel caso in cui alla fine dell'anno il minimale non fosse stato raggiunto si procederà ad una contrazione dei contributi mensili accreditati, in proporzione al contributo versato.
Per questo particolare aspetto l'INPGI fa presente che il committente è tenuto a determinare la contribuzione dovuta all'INPGI sulla base dei compensi effettivamente corrisposti ai propri collaboratori e non è richiesto, quindi, l'adeguamento al predetto importo.
Sospensione versamento contributi sisma Abruzzo 2009
La ripresa dei versamenti dei contributi, sospesi per il
sisma abruzzese, nel periodo aprile 2009/dicembre 2010, avrebbe dovuto avvenire
in 120 rate mensili costanti e di pari importo a decorrere dal mese di gennaio
2011, senza applicazione di sanzioni, interessi ed oneri accessori, ma l'art. 2,
comma 3, del D.L. 29 dicembre 2010 n. 225, ha disposto che «è sospesa la
riscossione delle rate, in scadenza tra il mese di gennaio 2011 ed il mese di
ottobre 2011», rinviando la disciplina della ripresa della riscossione delle
rate non versate ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri.
Decreto che è stato emanato (D.P.C.M. del 4 agosto 2011) e che ha fissato al 16 dicembre 2011 il termine per il versamento delle rate in scadenza tra il 1° gennaio 2011 e il 31 ottobre 2011.
Decreto che è stato emanato (D.P.C.M. del 4 agosto 2011) e che ha fissato al 16 dicembre 2011 il termine per il versamento delle rate in scadenza tra il 1° gennaio 2011 e il 31 ottobre 2011.
Con O.P.C.M. n. 3976 dell'8 novembre 2011 è stato disposto
un ulteriore differimento della riscossione delle rate in scadenza tra il 1°
gennaio 2011 ed il 31 ottobre 2011, nonché la sospensione della riscossione
anche delle rate in scadenza tra il 1° novembre 2011 ed il 31 dicembre 2011.
Successivamente l'art. 33, comma 28, della L. 12 novembre 2011, n. 183 ha
disposto la ripresa della riscossione dei contributi relativi al periodo aprile
2009/ dicembre 2010.
Il versamento, quindi, deve essere effettuato «senza
applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in
centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012.
L'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40%».
L'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40%».
I datori di lavoro interessati alla riduzione del debito
contributivo ed al pagamento rateale (fino a 120 rate mensili) dovranno
inoltrare apposita comunicazione all'INPGI.
(Art. 7 del D.L. n.
463/1983)
(D.L. n. 338/1989)
(Art. 2, comma 25 legge n. 549/1995)
(Art. 3-ter, legge n. 438/1992)
(Art. 6, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314)
(Art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001)
(D.Lgs. n. 103/1996)
(Art. 22, comma 1, della L. 12 novembre 2011, n. 183)
(Art. 18, comma 11, D.L. 6 luglio 2011, n. 98)
(Art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995)
(Art. 1, comma 3, legge n. 233/1990)
(Art. 39, commi 3-bis e 3-quater, D.L. 31 maggio 2010, n. 78)
(Art. 2, comma 3, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225)
(D.P.C.M. 4 agosto 2011, n. 11020)
(Art. 33, comma 28, L. 12 novembre 2011, n. 183)
(Circ. INPGI n. 1 del 18 gennaio 2012)
(Circ. INPGI n. 5 del 10 marzo 2009)
(Circ. INPGI n. 4 del 7 aprile 2011)
(D.L. n. 338/1989)
(Art. 2, comma 25 legge n. 549/1995)
(Art. 3-ter, legge n. 438/1992)
(Art. 6, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314)
(Art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001)
(D.Lgs. n. 103/1996)
(Art. 22, comma 1, della L. 12 novembre 2011, n. 183)
(Art. 18, comma 11, D.L. 6 luglio 2011, n. 98)
(Art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995)
(Art. 1, comma 3, legge n. 233/1990)
(Art. 39, commi 3-bis e 3-quater, D.L. 31 maggio 2010, n. 78)
(Art. 2, comma 3, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225)
(D.P.C.M. 4 agosto 2011, n. 11020)
(Art. 33, comma 28, L. 12 novembre 2011, n. 183)
(Circ. INPGI n. 1 del 18 gennaio 2012)
(Circ. INPGI n. 5 del 10 marzo 2009)
(Circ. INPGI n. 4 del 7 aprile 2011)
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