Con la Ris. n. 12/E del 7 febbraio 2012 l'Agenzia delle
entrate torna ad esaminare il trattamento fiscale dell'operazione di
assegnazione di azioni proprie da parte di una società ai propri soci, azioni
proprie che figurano nel bilancio della società tra le poste dell'attivo
patrimoniale conformemente a quanto prescritto dai principi contabili
nazionali.
La fattispecie era già stata oggetto della Ris. n. 26/E del
7 marzo 2011, nella quale era stato chiarito che l'assegnazione di azioni
proprie è assimilabile, sul piano fiscale, ad un aumento gratuito di capitale
mediante passaggio di riserve a capitale nei limiti in cui le predette riserve
trovino capienza nello stesso e, per l'eccedenza, una distribuzione di
dividendi.
Tale impostazione viene ora confermata dall'Agenzia delle
entrate, che non ha ritenuto di poter condividere quanto proposto dal soggetto
istante, secondo il quale l'assegnazione di azioni proprie dovrebbe essere
considerata una operazione di natura patrimoniale che non produce effetti
reddituali in capo ai soci assegnatari; ad avviso dell'Agenzia delle entrate
l'assegnazione di azioni proprie risulta difatti assimilabile, ai fini fiscali,
ad un aumento gratuito di capitale mediante passaggio di riserve a capitale. In
questo senso, nell'ipotesi di azioni acquistate sopra la pari, solo la quota di
riserva corrispondente al valore nominale delle azioni assegnate deve
considerarsi trasferita a capitale sociale, mentre l'eventuale eccedenza di
utili che non trova capienza nel capitale sociale (eccedenza che emerge
nell'ipotesi in cui il capitale sociale, per effetto di operazioni poste in
essere dalla società in epoca antecedente sia già costituito in tutto o in parte
da utili pregressi) rappresenta una distribuzione di dividendi.
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