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venerdì 10 febbraio 2012

Aliquote contributive 2012

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2012

le principali novità




In maniera specifica, si segnala che:

- i totali sono calcolati al netto della riduzione contributiva CUAF ex art. 120 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 e della riduzione del costo del lavoro fino all'1% ex art. 1, commi 361 e 362, L. 23 dicembre 2005, n. 266;

- il valore «-» ha il significato di qualifica non soggetta al versamento del contributo;

- il valore «0,00» ha il significato di aliquota azzerata per applicazione delle riduzioni contributive.

Si evidenziano le seguenti situazioni di particolare rilevanza, sottolineando che per la rivalutazione degli importi si è tenuto conto del valore di aggiornamento del 2,7%, che dovrebbe essere il valore definitivo, rispetto al 2,65, valore provvisorio, ma dei quali ancora si è in attesa della pubblicazione dei relativi decreti ministeriali sulla Gazzetta Ufficiale:

- Proroga al 31 dicembre 2012 dell'obbligo di versamento dei contributi CIGS e Mobilità per le imprese Commerciali e della Logistica con più di 50 e fino a 200 dipendenti, Imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti ed Agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti (art. 33, comma 23, L. 12 novembre 2011, n. 183).

- A decorrere dal 1° gennaio 2012, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2016, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100% della contribuzione a proprio carico, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo (art. 22, comma 1, L. 12 novembre 2011, n. 183).

- Dal 1° gennaio 2012, esonero dal versamento dei contributi sociali a carico dei datori di lavoro dovuti alla gestione delle prestazioni temporanee di cui all'art. 24 della legge n. 88/1989, per ciascun lavo-

ratore, nella misura dello 0,26%, applicato nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo tesoreria. L'esonero contributivo si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione.

Qualora l'esonero non trovi capienza con riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo lavoratore, l'eccedenza può essere recuperata dagli altri contributi dovuti all'INPS con esclusione dei contributi TFR (per il quale spetta già una autonoma riduzione a seguito del conferimento del TFR ai fondi complementari) e addizionale DS (0,30%) ex art. 25, comma 4, legge n. 845/1978.

Lo sgravio spettante deve essere esposto separatamente nel flusso Uniemens compilando due elementi .

Nell'elemento va indicato il valore «TF13» mentre nell'elemento va indicata la quota di esonero spettante per l'accantonamento del TFR a previdenza complementare; nell'elemento va indicato il valore «TF14» mentre nell'elemento va indicata la quota di esonero spettante per il versamento al Fondo tesoreria delle quote di TFR non destinate alla previdenza complementare (D.L. 30 settembre 2005, n. 203, conv. con modif. in L. 2 dicembre 2005, n. 248; Circ. n. 4 del 14 gennaio 2008).

- Esonero dal versamento del contributo per il Fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto (TFR) nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo tesoreria (Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c., istituito presso l'INPS).

Lo sgravio spettante deve essere esposto separatamente nel flusso Uniemens compilando due elementi .

Nell'elemento va indicato il valore «TF01» mentre nell'elemento va indicata la quota di esonero spettante per l'accantonamento del TFR a previdenza complementare; nell'elemento va indicato il valore «TF02» mentre nell'elemento va indicata la quota di esonero spettante per il versamento al Fondo tesoreria delle quote di TFR non destinate alla previdenza complementare (L. 27 dicembre 2006, n. 296, comma 764; Circ. n. 70 del 3 aprile 2007).

- Per le aziende che applicano il contratto del credito è dovuto un contributo aggiuntivo per il finanziamento del fondo di solidarietà per il sostegno al reddito, pari allo 0,50% (di cui 0,125% a carico del dipendente).

- Per le aziende che applicano il contratto del credito cooperativo è dovuto un contributo aggiuntivo per il finanziamento del fondo di solidarietà per il sostegno al reddito, pari allo 0,50% (di cui 0,125% a carico del dipendente).

- Le imprese che svolgono attività di navigazione aerea, con personale iscritto al fondo volo e con personale impiegato nella gestione delle attività di terra, e delle imprese di gestione delle attività aeroportuali relative alla movimentazione di passeggeri, bagagli e merci sono tenute al versamento di un contributo aggiuntivo per il finanziamento del Fondo di sostegno al reddito e all'occupazione.

Il contributo, è pari allo 0,50% (0,375% a carico del datore di lavoro e 0,125% a carico del lavoratore) - Circ. n. 113 del 10 ottobre 2005 e n. 102 del 9 luglio 2007.

- Per i dipendenti con aliquota IVS a proprio carico inferiore al 10% è dovuto sulla retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile annua, pari a euro 44.204, corrispondenti a euro 3.684 mensili, un contributo aggiuntivo pari all'1% a carico del lavoratore.

- Per i dipendenti non aventi anzianità contributiva al 1° gennaio 1996 e per quelli optanti per il sistema contributivo, il contributo IVS è dovuto fino al massimale annuo, pari a euro 96.149.

- Per le cooperative e loro consorzi iscritti nell'albo informatico delle società cooperative, l'aliquota CUAF è ridotta del 2,20% (codice di autorizzazione 3A).

Per le aziende agricole costituite in forma cooperativa, la CUAF è dovuta nella misura dello 0,28%.

Se le stesse sono iscritte anche nella sezione Agricoltura, l'aliquota CUAF da versare è pari allo 0,01% (codice di autorizzazione 3Z).

Il beneficio della riduzione allo 0,01% spetta anche alle aziende agricole il cui titolare risulti iscritto negli elenchi nominativi per i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni.

Per le Imprese Commerciali, se il titolare o la maggioranza dei soci in caso di società di persone, è/sono iscritto/i negli elenchi IVS, il contributo CUAF è ridotto del 2,05% (codice di autorizzazione 3V).












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