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domenica 2 ottobre 2011

MATERNITÀ ANTICIPATA E POSTICIPATA: IL CONTROLLO SANITARIO DELLA ASL

Per l'astensione anticipata e prorogata per maternità la norma prevede che il provvedimento di astensione dal lavoro sia adottato da parte della competente Direzione provinciale del lavoro «sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale».

Essi sono:

a) il caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) il caso in cui le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) il caso in cui la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.

Nei casi di astensione anticipata per complicanze della gravidanza, l'astensione è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro secondo le risultanze dell'accertamento medico.

In ogni caso l'astensione dal lavoro di cui alle lett. b) e c) può essere disposta dal servizio ispettivo, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, e nel disporre l'astensione anticipata e/o prorogata dal lavoro può anche prescindere dall'acquisizione di un parere medico (che, nel caso fosse richiesto, dovrebbe comunque provenire dalla Asl) e procedere a emanare il relativo provvedimento.

Nei casi in cui sia necessaria una valutazione sanitaria, questa costituirà uno dei fondamenti su cui concedere l'astensione, insieme alla verifica della circostanza che la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.

L'accertamento medico effettuato dalla Asl, costituendo un giudizio di carattere tecnico, è senz'altro vincolante per gli uffici del lavoro ai fini dell'adozione del relativo provvedimento di interdizione dal lavoro anticipata o posticipata. (Ministero lavoro - Nota 16 marzo 2011, n. 6165)

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