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domenica 2 ottobre 2011

CIGS: DIRITTI E INTERESSI LEGITTIMI RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO

Quando gli uffici INPS comunicano in via diretta al lavoratore che è intervenuta la decadenza dalla prestazione di cassa integrazione straordinaria occorre indicare all'interessato la facoltà di presentare ricorso al giudice ordinario.

La comunicazione della decadenza infatti non è un provvedimento caratterizzato dall'esercizio di discrezionalità amministrativa, bensì è una mera comunicazione della violazione di una disposizione di legge con la conseguente applicazione della sanzione prevista.

Con il risultato che la posizione del lavoratore non può ricondursi a una posizione di interesse legittimo, derivante da un vizio di legittimità del potere discrezionale attribuito dalla legge alla pubblica Amministrazione e tutelato indirettamente in via amministrativa, ma a un diritto soggettivo alla prestazione economica, il cui diniego è l'effetto di una discrezionalità di mero carattere tecnico espressa, dunque, in un provvedimento privo di discrezionalità amministrativa.

La decadenza dichiarata conseguente all'omissione della comunicazione preventiva è attinente solo alla violazione della normativa in materia di cassa integrazione e al controllo del connesso diritto del lavoratore a fruire della prestazione economica, la cui tutela è attribuita al giudice ordinario.

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