Il legislatore ha inteso colpire l'intestazione di comodo di beni a società stabilendo che per il socio o familiare utilizzatore costituisce reddito imponibile ai fini IRPEF ai sensi dell'art. 67, primo comma, lett. h-ter), del T.U.I.R., la differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo riconosciuto all'impresa per la concessione in godimento del bene.
In tutti quei casi in cui il bene viene concesso in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, i costi relativi allo stesso non sono ammessi in deduzione dal reddito imponibile.
L'impresa concedente ovvero il socio o il familiare dovranno comunicare i dati relativi ai beni concessi in godimento, secondo modalità che dovranno essere definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
Se la dichiarazione viene omessa, o inviata con dati incompleti o non veritieri, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al 30% del reddito imponibile in capo al socio; la sanzione opera nella misura fissa di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 471/1997 (da 258 a 2.065 euro) se la società ed il socio/familiare si sono comunque conformati alle nuove disposizioni.
Si segnala da ultimo che il comma 36-septiesdecies stabilisce che l'Agenzia delle entrate, nel controllare (sistematicamente) la posizione delle persone che hanno utilizzato i beni concessi in godimento ed ai fini della ricostruzione sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società.
(D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2, commi da 36-terdecies a 36-duodicies)
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