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domenica 2 ottobre 2011

LAVORATORI ASSENTI PER MALATTIA: L'ATTESTATO È SOLO TELEMATICO

Dal 13 settembre sono completamente uniformate le regole tra settore pubblico e privato relative alla ricezione degli attestati da parte dei datori di lavoro.

La situazione attualmente si presenta nel seguente modo.

 A - Nei casi di assenza per malattia superiore a dieci giorni e comunque nei casi di eventi successivi al secondo, nel corso dell'anno solare, anche per il lavoratore del settore privato c'è l'obbligo di produrre idonea certificazione rilasciata unicamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, con esclusione delle assenze per malattia per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o diagnostiche per le quali la certificazione giustificativa può essere rilasciata anche da medico o struttura privata.

B - Per gli eventi di malattia aventi durata pari o inferiore a 10 giorni nonché per le assenze fino al secondo evento, nel corso dell'anno solare, il lavoratore può rivolgersi, per la certificazione di malattia, anche al medico curante non appartenente al Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.

Risulta equiparata anche la modalità di rilascio e di trasmissione telematica del certificato di malattia all'INPS e dell'attestato di inidoneità al lavoro al datore di lavoro, il quale dovrà acquisirlo telematicamente fermo restando l'obbligo del lavoratore di comunicare in ogni caso l'assenza per malattia.

A questo proposito l'INPS preannuncia che gestirà in modalità telematica anche le visite mediche domiciliari, sia richieste dai datori di lavoro sia disposte d'ufficio, mediante assegnazione automatica al medico di controllo più vicino al domicilio del lavoratore ammalato.

L'INPS ribadisce che il medico che redige il certificato di malattia telematico è tenuto, se ciò è richiesto dal lavoratore, a rilasciare, al momento della visita, copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia telematici. Le attestazioni di malattia possono essere inviate dall'INPS al datore di lavoro anche per il tramite dei propri intermediari (consulenti del lavoro, avvocati, ecc.).

Questo servizio è esteso anche agli intermediari dei datori di lavoro del settore agricolo - limitatamente all'attività di assistenza svolta in favore di tali datori di lavoro - e cioè agli agrotecnici, ai periti agrari e ai dottori agronomi e dottori forestali.

I datori di lavoro e gli intermediari possono ricercare gli attestati di malattia mediante il codice fiscale e numero di protocollo, disponibile nel menù della consultazione on line INPS degli attestati di malattia o attraverso il canale call center 803.164.

Oltre ai datori di lavoro anche agli intermediari è possibile richiedere il servizio di consultazione degli attestati di malattia attraverso il: a) sistema di invio con Pec; b) sistema di accesso con Pin. Anche i lavoratori possono inoltrare richiesta di invio del certificato e dell'attestato di malattia alla propria casella di Pec.

Chi non ha una Pec, ma ha il Pin, può sempre chiedere agli uffici INPS di ricevere copia degli attestati di malattia presso un indirizzo email dallo stesso indicato. (INPS - Circ. n. 117 del 9 settembre 2011)

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