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domenica 2 ottobre 2011

DAL FULL-TIME AL PART-TIME (E VICEVERSA): LA CLASSIFICA DELLE PRECEDENZE

Se il dipendente pubblico chiede alla propria Amministrazione di trasformare il rapporto di lavoro da full-time a part-time, l'Amministrazione non ha l'obbligo di accogliere l'istanza di trasformazione presentata dal lavoratore.

Ovviamente la domanda viene valutata e ciò presuppone una verifica dei seguenti elementi:

1) la dotazione organica e la relativa disponibilità di posti part-time nell'ambito dei contingenti fissati dalla contrattazione collettiva;

2) il tipo di lavoro autonomo o subordinato che il dipendente intende svolgere a seguito della trasformazione del rapporto di lavoro;

3) l'impatto che il cambiamento potrà avere sull'organizzazione del lavoro, verificando se la trasformazione causi un pregiudizio alla funzionalità dell'ufficio.

Se più persone presentano domanda di part-time il datore di lavoro deve stilare una classifica con relativi titoli di precedenza ovviamente dettati dalla legge e non dalla singola Amministrazione. In ogni caso hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro, al di là delle precedenze, i lavoratori affetti da patologie oncologiche con una residua ridotta capacità lavorativa, anche a seguito degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata dall'apposita commissione medica.

E tali lavoratori, quando lo chiederanno, hanno inoltre diritto a ritornare al rapporto a tempo pieno.

Le precedenze sono previste per:

a) i lavoratori il cui coniuge, figli o genitori siano affetti da patologie oncologiche;

b) i lavoratori che assistono una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, in condizione di gravità con un'invalidità del 100% e con necessità di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;

c) i lavoratori con figli conviventi di età non superiore a tredici anni; d) i lavoratori con figli conviventi che sono «in situazione di handicap grave».

Meritevole di tutela è la situazione dei familiari di studenti affetti da disturbi specifici dell'apprendimento, cioè dalla sindrome Dsa che si riferisce alle ipotesi di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia. Se c'è diritto alla trasformazione - si pensi ai lavoratori affetti da patologie oncologiche con ridotta capacità lavorativa - l'Amministrazione entro 60 giorni dalla domanda deve convalidare il part-time (o il ritorno al full-time).

Se c'è di diritto di precedenza la domanda deve essere valutata con priorità rispetto a quella degli altri dipendenti interessati anch'essi alla trasformazione del rapporto di lavoro.

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