Cerca nel blog

martedì 2 agosto 2011

Efficacia degli accordi aziendali nell’Accordo Interconfederale del 28.06.2011

L’Accordo Interconfederale sulla contrattazione, sottoscritto il 28 giugno 2011, riporta la firma congiunta dalle principali Organizzazioni Sindacali segnando il ritorno all’auspicata unità sindacale dopo le spaccature degli ultimi anni che hanno portato alla firma dei c.d. “accordi separati” del 2009, non firmati dalla Cgil.

Successivamente alle note vicende Fiat era chiaro che il nostro sistema di rappresentanza sindacale necessitava di una regolamentazione unitaria, soprattutto in tema di rappresentanza sui luoghi di lavoro, materia regolata dagli accordi del 1993 a causa della mancata attuazione dell’art. 39 Cost.

Si è molto dibattuto, in seguito alla diffusione degli accordi separati, in merito alla efficacia di tali accordi nei confronti dei lavoratori iscritti ad un sindacato non firmatario ma che comunque conta il maggior numero di iscritti e firmatario di un precedente contratto collettivo.

Non vi è dubbio che in un momento di forte crisi le imprese devono poter contare su regole di certa applicazione e sulla piena efficacia dell’applicazione degli accordi sottoscritti.

Il problema non è di facile soluzione, alla vigilia della sottoscrizione dell’Accordo in esame si discuteva ancora se era più opportuno disciplinare la materia attraverso un accordo o piuttosto attraverso un intervento legislativo, tanto che il Ministro Sacconi aveva proposto di ratificare con un apposito provvedimento legislativo l’intesa eventualmente raggiunta dalle parti, l’Accordo Interconfederale del 28 giugno in merito sembra già sin dall’inizio definire la questione affermando che “è interesse comune definire pattiziamente…”.

L’Accordo, inoltre, confermando la centralità della contrattazione collettiva di livello nazionale, riconosce unitariamente il meccanismo derogatorio attribuito alla contrattazione aziendale già conferitole con gli accordi del 2009.

Lo strumento di rappresentanza scelto prevede una diversa efficacia a seconda che il contratto sia stato stipulato dalle RSU o dalle RSA.

Il punto 4 dell’Accordo prevede che l’efficacia del contratto aziendale stipulato dalle RSU per il personale in forza e per le organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo è legata al sistema elettivo. Gli accordi sono efficaci se approvati dalla maggioranza delle RSU elette secondo le regole vigenti (AI del 20.12.1993).

Il punto 5 dell’Accordo lega l’efficacia degli accordi stipulati dalle RSA al sistema delle deleghe e all’accettazione referendaria. I contratti, dunque, risultano efficaci se approvati dalle RSA costituite nell’ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe conferite dai lavoratori nell’anno precedente.

E’ stato previsto, inoltre, che le RSA al pari delle RSU rimangano in carica 3 anni uniformando così i criteri di rappresentanza. Gli accordi così stipulati, possono essere ratificati attraverso un referendum, non più confermativo, ma abrogativo da attuarsi in via facoltativa ed eventuale. Il referendum deve essere richiesto entro 10 giorni dalla stipula dell’accordo da almeno una delle organizzazioni firmatarie oppure dal 30% dei lavoratori. La consultazione è valida se si raggiunge una partecipazione al voto di almeno il 50% più uno degli aventi diritto e l’accordo viene respinto con il voto della maggioranza semplice.

L’Accordo rappresenta un passo avanti nel nostro sistema di relazioni sindacali ormai in crisi, tuttavia lascia ancora aperte alcune questioni ed in particolare non risolve il problema dell’efficacia di tali accordi nel caso di dissenso individuale.

Nessun commento: