A causa delle obiettive condizioni di incertezza sull'ambito di applicazione della detassazione degli emolumenti relativi alla produttività aziendale, la C.M. n. 10/2011 aveva stabilito che ai sostituti d'imposta, che nei mesi di gennaio e febbraio 2011 avevano applicato la detassazione su voci variabili della retribuzione, in assenza di accordi o contratti collettivi di II livello, seguendo il comportamento adottato negli anni passati, non dovevano essere applicate le sanzioni, in base al principio sancito dallo Statuto del contribuente (art. 10, comma 3, della legge n. 212 del 2000).
Unica condizione richiesta era il versamento della differenza tra l'importo dell'imposta sostitutiva già versato e l'importo effettivamente dovuto in applicazione delle ritenute ordinarie sui redditi di lavoro dipendente, comprensiva degli interessi, entro il 1° agosto 2011.
Tale termine è stato prorogato al 16 dicembre 2011, anche con riferimento ad eventuali rapporti di lavoro nel frattempo cessati.
(C.M. 28 luglio 2011 n. 36/E)
Studio Professionale di Consulenza del lavoro. Ci occupiamo di amministrazione del personale ed elaborazione paghe e contributi. I nostri punti di forza sono la tecnologia e la competenza dei nostri collaboratori. Il nostro slogan: Produciamo qualità, non solo cedolini paga. Ci occupiamo di assistenza al datore di lavoro in sede di visita ispettiva e nelle controversie di lavoro.
Cerca nel blog
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento