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lunedì 8 agosto 2011

IL LAVORATORE PUO' SCEGLIERE TRA PENSIONE INVALIDITA' O ASSEGNO DISOCCUPAZIONE

I lavoratori che usufruiscono della pensione o dell'assegno di invalidità e hanno diritto ad avere l'assegno di disoccupazione indennizzata dall'INPS devono poter scegliere tra le due prestazioni nel periodo in cui si accavallano. L'opzione, non riconosciuta dalla legge n. 236/1993, viene introdotta dalla Sent. n. 234/2011 della Corte Costituzionale, sulla base di una chiamata in causa da parte del Tribunale di Bologna.

La legge infatti si limita al divieto di cumulo dei trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e dell'indennità di mobilità con le pensioni dirette INPS e degli altri fondi. Nel 1994 il divieto di cumulo è stato temperato (legge n. 451) consentendo, ai soli lavoratori aventi diritto alla mobilità, di scegliere, all'atto di iscrizione nelle liste di mobilità, tra tali trattamenti e quello di mobilità e stabilendo che, in caso di opzione a favore del trattamento di mobilità, l'erogazione dell'assegno o della pensione di invalidità resti sospesa per tutto il periodo di fruizione del predetto trattamento. Opzione, invece, negata ai lavoratori titolari dell'assegno di invalidità che abbiano diritto al solo trattamento ordinario di disoccupazione. Questi ultimi, al momento del licenziamento, durante il periodo di disoccupazione possono avere il solo assegno parziale di invalidità.

Questo impianto normativo, dice la Corte, determina un'oggettiva diversità di trattamento tra il lavoratore inabile, titolare di un assegno o di una pensione di invalidità che, al momento del licenziamento, rientri nel novero dei lavoratori aventi diritto al trattamento di mobilità e quello che abbia invece diritto al solo trattamento ordinario di disoccupazione.

Mentre nel primo caso, infatti, il lavoratore che, a causa del regime di incompatibilità, non può percepire entrambi gli assegni (di invalidità e di mobilità), ha però la facoltà di scegliere tra le due prestazioni, a seconda di quale dei due trattamenti sia in concreto più conveniente, nel secondo caso, non ha tale possibilità di scelta e si trova, di fatto, obbligato a beneficiare di quello connesso al suo stato di invalidità. L'impossibilità di optare per il trattamento di disoccupazione in occasione del licenziamento determina, dunque, per i soli lavoratori inabili non aventi diritto alla mobilità, la concreta inutilizzabilità di tale tutela assicurativa.

Tutto ciò non è ragionevole e va quindi riequilibrato. Anche perché c'è già una ulteriore disparità di trattamento, che discrimina i lavoratori disoccupati invalidi, non aventi diritto alla mobilità, anche rispetto agli altri lavoratori disoccupati pienamente validi. I primi, infatti, secondo la normativa attualmente vigente, percepiscono la sola indennità di invalidità, mentre i secondi, a partire dal momento del licenziamento, godono del più vantaggioso trattamento, ordinario o speciale, di disoccupazione.

(C. Cost., Sent. n. 234/2011)

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