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lunedì 8 agosto 2011

APPROVATO IL PROVVEDIMENTO SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA CHE RIENTRANO A LAVORARE IN ITALIA

È stato pubblicato il provvedimento che contiene le disposizioni di attuazione dell'art. 3, comma 5, della L. 30 dicembre 2010, n. 238, in ordine alla richiesta dei benefici fiscali da parte dei lavoratori dipendenti rientrati in Italia e agli adempimenti conseguenti del datore di lavoro. Si tratta degli incentivi fiscali previsti per i cittadini dell'Unione europea che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia, che studiano, lavorano o che hanno conseguito una specializzazione post lauream all'estero e che decidono di fare rientro in Italia.

La richiesta, così come stabilisce il provvedimento in questione, deve contenere precise indicazioni al fine di consentire al datore di lavoro di applicare tali benefici fiscali e di darne evidenza nella dichiarazione dei sostituti d'imposta e nella certificazione unica di cui all'art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

La richiesta deve essere presentata entro 3 mesi dall'assunzione, salvo per il periodo di imposta 2011 in cui il termine della richiesta decorre, per i lavoratori già assunti, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

I benefici sono riconosciuti dal datore di lavoro dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio, dalla data dell'assunzione. Il datore di lavoro non applica i benefici quando il lavoratore comunica il trasferimento della residenza o del domicilio all'estero, coerentemente con l'ipotesi di decadenza prevista dall'art. 7 della legge n. 238 del 2010.

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