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lunedì 8 agosto 2011

IN CASO DI SOCIETA' ESTINTE RIMBORSI D'IMPOSTA E SOPRAVVENIENZE ATTIVE SPETTANO AI SOCI PRO-QUOTA

Secondo il testo dell'art. 2456 c.c., modificato dal D.Lgs. n. 6/2003, «Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Ferma restando l'estinzione della società, ...».

La precisazione «... ferma restando l'estinzione della società ...», ha fatto riconsiderare la natura degli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese e le relative conseguenze sull'attività operativa degli uffici, soprattutto riguardo all'attribuzione delle cosiddette sopravvenienze attive emergenti a seguito dell'estinzione e dei rimborsi d'imposta.

L'attuale orientamento della Corte di Cassazione è quello di considerare di natura costitutiva la cancellazione delle società dal registro delle imprese, con la conseguente irreversibile estinzione di quest'ultima, anche in presenza di rapporti non definiti.

Stessa considerazione, sempre a giudizio della Corte di Cassazione, vale per le società di persone.

La risoluzione tratta della questione di eventuali elementi patrimoniali attivi, non compresi nel bilancio di liquidazione in quanto non conoscibili a quella data, poiché affrontata solo dalla dottrina e condivide la tesi di chi sostiene che sui beni mobili e immobili non liquidati, una volta cancellata ed estinta la società, si forma una comunione tra gli ex soci per quote uguali a quelle di liquidazione, nel senso che gli elementi patrimoniali attivi non compresi nel bilancio di liquidazione in quanto non conoscibili a quella data, devono essere attribuiti proporzionalmente ai soci, tra i quali si instaura un rapporto di comunione ordinaria ai sensi dell'art. 1100 c.c., simile, in linea generale, a quello degli eredi.

Stesso discorso vale per i rimborsi d'imposta.

La risoluzione, con riferimento al soggetto a cui materialmente eseguire i rimborsi, sostiene che sebbene il conferimento di una delega ad un solo socio per la riscossione del rimborso non costituisca un obbligo bensì una mera facoltà, sarebbe comunque opportuno delegare un socio o un terzo specie in caso di pluralità di soci.


(R.M. 27 luglio 2011, n. 77/E)

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