Corte di Cassazione, sentenza n. 32934 del 31 agosto 2011
Responsabilità penale per assunzione di lavoratori irregolari in buona fede
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 32934 del 31 agosto 2011 ha stabilito che il datore di lavoro il quale assuma dei lavoratori irregolari non può invocare la buona fede per essersi “fidato di assicurazioni verbali dei due soggetti assunti senza pretendere l’esibizione del prescritto permesso di soggiorno”.
Nel caso di specie un imprenditore edile non aveva provveduto prima dell’assunzione a prendere visione del permesso di soggiorno di due lavoratori rumeni, i quali avevano verbalmente assicurato l’imprenditore circa la regolarità della loro permanenza sul territorio dello Stato.
La Corte, confermando l’orientamento giurisprudenziale, ritiene che il datore di lavoro che assume alle proprie dipendenze dei lavoratori clandestini non può invocare come scusante la propria buona fede per il semplice fatto che si è “fidato di assicurazioni verbali dei due soggetti assunti” senza provvedere a prendere visione del relativo permesso di soggiorno.
La Corte, inoltre, non ha escluso la sussistenza di una responsabilità dell’imputato, né la punibilità del reato a lui contestato, per “l’avvenuta regolarizzazione dei lavoratori stranieri successivamente all’accertamento dell’illecito, anche a seguito dell’adesione della Romania all’Unione europea”.
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