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lunedì 9 maggio 2011

Licenziamento e affissione del codice disciplinare

Corte di Cassazione, sentenza 27 gennaio 2011, n. 1926


Con la sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha ribadito un orientamento già consolidato da parte della giurisprudenza secondo cui l’affissione del codice disciplinare non è necessaria a fronte di comportamenti soggetti a sanzioni perché contrari al cd minimo etico (il cui divieto risiede nella coscienza sociale) o a norme di rilevanza penale, poiché risulta evidente l’illiceità della condotta posta in essere.
Principio applicabile sia alle sanzioni espulsive che conservative.

La vicenda riguarda il licenziamento di un dipendente a seguito di 3 contestazioni per comportamenti contrari al codice disciplinare aziendale, che lo stesso però ha impugnato proprio a fronte della mancata affissione dello stesso codice nei locali della azienda.

Sia il Tribunale di primo grado che la Corte di Appello hanno dato ragione al dipendente ritenendo illegittimo il licenziamento per mancata prova dell’affissione del codice, prova da ritenersi indispensabile poiché, nella fattispecie in questione, i comportamenti contestati al lavoratore violavano non generali obblighi di legge ma regole di comportamento previste negozialmente.

I Giudici di secondo grado, inoltre, chiariscono che l’onere di redazione ed affissione del codice disciplinare non risiede per quei fatti contrari al minimo etico, relativamente alle sanzioni disciplinari espulsive ma non anche per le sanzioni conservative per le quali il potere disciplinare del datore esige la predisposizione di normativa secondaria.

La Corte di Cassazione ha confermato il principio generale richiamato anche dalla Corte d’Appello, ritenendo tuttavia che la suddetta Corte non si sia conformata pienamente al principio in questione in quanto questo è valido ed applicabile anche alle sanzioni disciplinari conservative.

domenica 8 maggio 2011

PENSIONATI SOCIALI E INVALIDI CIVILI DICHIARAZIONI ENTRO IL 30 GIUGNO

Alcune tipologie di pensionati INPS per continuare a ricevere la pensione devono rilasciare una dichiarazione di responsabilità. E lo devono fare entro il prossimo 30 giugno (termine prorogato dall'INPS dal precedente fissato al 31 marzo) attraverso i centri di assistenza fiscale (CAF).

La dichiarazione deve essere rilasciata da:

A - Invalidi civili. Ed esattamente da:

1) invalidi civili titolari di assegno mensile che devono dichiarare se permane il requisito della mancata prestazione di attività lavorativa (mod. ICLAV);

2) invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento tenuti a presentare la dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero a titolo gratuito in istituto (mod. ICRIC);

3) invalidi civili titolari di indennità di frequenza per stabilire se esista uno stato di ricovero incompatibile con la prestazione (mod. ICRIC).

B - Pensionati sociali. I titolari di pensione sociale e assegno sociale devono dichiarare se continua a essere presente il requisito della residenza stabile e continuativa in Italia e, per i soli titolari di assegno sociale, anche se esista uno stato di ricovero o meno in istituto (mod. ACC.ASPS). Le dichiarazioni non vengono richieste ai titolari di prestazioni disabili intellettivi e minorati psichici che hanno presentato il certificato medico.

A seguito di apposite convenzioni stipulate con i CAF, le informazioni vengono richieste utilizzando un codice a barre per ciascuna tipologia di modello. Gli interessati devono restituire le dichiarazioni ai CAF, oppure possono comunicare le informazioni richieste, utilizzando il codice PIN e collegandosi direttamente sul sito www.inps.it, nella sezione «servizi al cittadino».

ANCHE SULLA PENSIONE «TOTALIZZATA» SI PUÒ CHIEDERE IL SUPPLEMENTO

Il pensionato che, dopo la liquidazione della pensione in totalizzazione, continua a lavorare e a versare contributi in una delle gestioni comprese nel cumulo dei periodi assicurativi può chiedere la liquidazione del supplemento sempre che tale gestione preveda nel proprio ordinamento tale istituto. In questa evenienza il supplemento è liquidato secondo le regole della gestione dove risultano accreditati i contributi successivi alla decorrenza della pensione in totalizzazione.

Al contrario, la contribuzione accreditata dopo la liquidazione della pensione in totalizzazione in una gestione non compresa nel cumulo dei periodi assicurativi, non può dare luogo alla liquidazione del supplemento di pensione, venendo a mancare il collegamento tra la contribuzione e la gestione interessata.

È stato chiesto, all'INPS, se sia possibile riconoscere un supplemento di pensione in favore di un assicurato che, dopo la liquidazione della pensione in totalizzazione ottenuta totalizzando la contribuzione versata nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e nella gestione separata dei lavoratori parasubordinati inizi un'attività di lavoro autonomo e versi i contributi INPS nella relativa gestione speciale (ad esempio: commercianti).

L'INPS risponde positivamente. La legge n. 155/1981 prevede il supplemento su pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti per contributi versati nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi. E per l'accertamento dell'anzianità assicurativa minima dei tre anni necessaria per includere una gestione nel cumulo dei periodi assicurativi, l'assicurazione generale obbligatoria è stata considerata come una forma pensionistica unitaria sebbene strutturata in più gestioni.

Pertanto, in tali casi, se l'interessato, dopo la decorrenza della pensione in totalizzazione, continua a versare contributi nella gestione speciale dei lavoratori autonomi avrà diritto alla liquidazione del supplemento di pensione in totalizzazione secondo le regole della citata legge per la liquidazione del supplemento su pensioni Ago per contributi versati nelle gestioni speciali lavoratori autonomi.

MALATTIA E INDENNITÀ INPS nel rapporto di lavoro CO.CO.CO

Anche i lavoratori parasubordinati che non hanno altre assicurazioni obbligatorie e non sono pensionati e perciò versano all'INPS il contributo 2011 pari al 26,72% hanno diritto all'indennità di malattia. Si tratta nello specifico di: collaboratori coordinati e continuativi, consulenti, venditori porta a porta, liberi professionisti, lavoratori occasionali, i quali, a determinate condizioni, possono avere l'indennità giornaliera, un'indennità comunque che segue regole molto particolari e che, ad esempio, è stabilita in misura fissa, e non in percentuale dei compensi guadagnati.

Le due precondizioni per il diritto sono:

a) nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di malattia devono essere stati versati contributi per almeno 3 mesi (per essere riconosciuto come tale il mese deve registrare un versamento all'INPS di almeno 324,02 euro);

b) nell'anno precedente, quindi nel 2010, devono essere stati realizzati compensi per un importo complessivo non superiore a 64.503 euro.

Se manca anche una sola di queste condizioni si perde il diritto all'indennità.

La misura dell'assegno è diversa a seconda:

1) del numero di contributi versati;

2) del luogo dove si svolge la malattia, e cioè se in casa o in ospedale (comprese le strutture ospedaliere estere, se il ricovero è autorizzato dal servizio sanitario italiano).

A - Malattia ordinaria. Con la contribuzione minima si ha l'importo di 10,26 euro, pagato per tutti i giorni di malattia risultanti dal certificato medico. Con contributi che coprono da 5 a 8 mesi l'assegno sale a 15,39 e si attesta a 20,52 se i contributi sono stati versati per più di 8 mesi.

B - Se invece il parasubordinato è degente in ospedale le misure raddoppiano. Si parte dal minimo di 20,52 euro per salire a 30,78 e arrivare al massimo di 41,94 euro al giorno.

L'indennità deve essere chiesta con il modulo INPS «Deg.osp./mal.gest.sep.»

Le festività durante la CASSA INTEGRAZIONE

Anche i lavoratori parasubordinati che non hanno altre assicurazioni obbligatorie e non sono pensionati e perciò versano all'INPS il contributo 2011 pari al 26,72% hanno diritto all'indennità di malattia. Si tratta nello specifico di: collaboratori coordinati e continuativi, consulenti, venditori porta a porta, liberi professionisti, lavoratori occasionali, i quali, a determinate condizioni, possono avere l'indennità giornaliera, un'indennità comunque che segue regole molto particolari e che, ad esempio, è stabilita in misura fissa, e non in percentuale dei compensi guadagnati.

Le due precondizioni per il diritto sono:

a) nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di malattia devono essere stati versati contributi per almeno 3 mesi (per essere riconosciuto come tale il mese deve registrare un versamento all'INPS di almeno 324,02 euro);

b) nell'anno precedente, quindi nel 2010, devono essere stati realizzati compensi per un importo complessivo non superiore a 64.503 euro.

Se manca anche una sola di queste condizioni si perde il diritto all'indennità.

La misura dell'assegno è diversa a seconda:

1) del numero di contributi versati;

2) del luogo dove si svolge la malattia, e cioè se in casa o in ospedale (comprese le strutture ospedaliere estere, se il ricovero è autorizzato dal servizio sanitario italiano).

A - Malattia ordinaria. Con la contribuzione minima si ha l'importo di 10,26 euro, pagato per tutti i giorni di malattia risultanti dal certificato medico. Con contributi che coprono da 5 a 8 mesi l'assegno sale a 15,39 e si attesta a 20,52 se i contributi sono stati versati per più di 8 mesi.

B - Se invece il parasubordinato è degente in ospedale le misure raddoppiano. Si parte dal minimo di 20,52 euro per salire a 30,78 e arrivare al massimo di 41,94 euro al giorno.

L'indennità deve essere chiesta con il modulo INPS «Deg.osp./mal.gest.sep.»

CAS.SA COLF: 20 EURO AL GIORNO - A LUGLIO PAGAMENTO DOPPIO

L'INPS non eroga l'indennità di malattia per colf e badanti e per supplire al vuoto legislativo provvedono le stesse parti in causa con la istituzione della Cas.sa Colf che interviene in caso di patologie che richiedano il ricovero ospedaliero e la successiva convalescenza. La cassa provvede anche a un rimborso delle spese sanitarie da essi sostenute per accertamenti diagnostici e terapie «di alta specializzazione», eseguiti presso strutture pubbliche; inoltre fornisce una tutela assicurativa ai datori di lavoro domestico nel caso di eventuale responsabilità civile loro ascrivibile in occasione di incidenti sul lavoro occorsi ai propri dipendenti.

A - I lavoratori domestici hanno diritto, in caso di ricovero di durata pari o superiore a 3 giorni in istituti di cura pubblici o privati, ad un'indennità giornaliera di 20 euro per 20 giorni in un anno e, in caso di convalescenza seguente al ricovero certificata dal medico, per altri 10 giorni in un anno. L'indennità non è ammessa per i ricoveri in forma di «day hospital». È previsto, inoltre, un rimborso integrale, entro il limite di 300 euro per persona e per anno civile, delle spese sostenute dai lavoratori per tickets sanitari relativi a prestazioni «di alta specializzazione», effettuate in strutture del servizio sanitario nazionale o da esso accreditate.

B - I datori di lavoro hanno la copertura di un'assicurazione della responsabilità civile verso colf e badanti, tramite la quale viene garantita la tutela assicurativa, sino a una franchigia massimale di 50 mila euro per ciascun sinistro e per anno civile, nei confronti delle pretese di risarcimento avanzate dall'infortunato. La compagnia assicurativa assume a nome dell'assicurato anche le spese di gestione delle eventuali vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale.

C - Il contributo è 0,03 centesimi per ogni ora di lavoro indicata nel trimestre sul bollettino INPS, dei quali 0,01 a carico del lavoratore. Il versamento va fatto dal datore di lavoro con il pagamento trimestrale dei contributi previdenziali obbligatori INPS, indicando l'importo del contributo di assistenza contrattuale con il codice F2. Requisito essenziale per accedere alle prestazioni previste è però la regolarità contributiva degli iscritti, che devono aver versato i contributi per almeno quattro trimestri (oppure per un numero maggiore di trimestri, se l'importo complessivo pagato non raggiunge la soglia minima di 25 euro), il cui ammontare cumulativo può anche essere stato versato dal datore di lavoro per differenti lavoratori, così come può derivare al lavoratore da differenti datori di lavoro.

D - Non è possibile effettuare versamenti retroattivi dei contributi di assistenza contrattuale per i passati trimestri. Ma, in considerazione delle complicazioni verificatesi con le nuove disposizioni in tema di pagamento dei contributi INPS, il Comitato esecutivo della cassa ha stabilito che i datori di lavoro già iscritti alla cassa potranno recuperare il mancato versamento del contributo relativo al primo trimestre 2011 in occasione del pagamento del secondo trimestre (entro il prossimo 11 luglio) raddoppiando la misura del contributo dovuto.

venerdì 6 maggio 2011

Lavoratori sospesi e apprendisti sospesi/licenziati: indennità di disoccupazione prorogata per il 2011

Lavoratori sospesi, apprendistDpcm 25 marzo 2011
INPS, Messaggio 19 aprile 2011, n. 9085


Il Dpcm ha prorogato al 31 dicembre 2011 le misure previste per il biennio 2009-2010 (L. n. 2/2009) relative all’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali a favore dei lavoratori sospesi e degli apprendisti sospesi o licenziati.

Anche per l’anno in corso l’INPS erogherà a favore di questi soggetti l’indennità di disoccupazione pari all’80% della retribuzione.

Contratto a termine: onere della prova della percentuale di lavoratori grava sul datore di lavoro

Corte di Cassazione, sentenza 4 aprile 2011, n. 7645


La Corte di Cassazione afferma che, nonostante manchi una precisa disposizione in merito, dall’analisi del complessivo sistema normativo vigente si ricava che spetta al datore di lavoro l’onere di provare il rispetto delle percentuali stabilite con le organizzazioni sindacali circa il numero di contratti a termine stipulabili, rispetto al numero complessivo di contratti a tempo indeterminato presenti in azienda.

La norma di partenza è il D.Lgs. n. 368/2001, ai sensi della quale è necessario rispettare dei limiti quantitativi circa l’utilizzo dei contratti a termine rispetto al numero di contratti a tempo indeterminato presenti in azienda. Tuttavia, la disposizione in questione non fissa tale limite ma rimanda all’autonomia collettiva la puntuale determinazione della percentuale di contratti a termine rispetto a quelli indeterminati. Tale situazione, però, solleva dubbi in merito a quale delle due parti del rapporto di lavoro abbia l’onere di provare il rispetto di quanto stabilito in sede di contrattazione.

Dal canto suo la giurisprudenza non ha mai risolto puntualmente la questione ma alcune sentenze in merito, tra cui fa scuola la n. 12985/2008 della Corte d’Appello, si rifanno alla precedente disciplina prevista dall’art. 3, L. n. 230/1962, secondo cui “l’onere della prova relativa all’obiettiva esistenza delle condizioni che giustificano sia l’apposizione del termine al contratto di lavoro sia l’eventuale proroga del termine stesso è a carico del datore di lavoro”, disposto che resta in vigore e si riversa nel D.Lgs. n. 368/2001.

In questo quadro, la Corte di Cassazione ha trovato lo spazio per stabile, con la sentenza in oggetto riguardante un ricorso a carico di Poste Italiane, che ricade sul datore di lavoro l’onere di provare il rispetto in azienda dei limiti numerici di contratti a termine, sul totale dei contratti a tempo indeterminato.

giovedì 5 maggio 2011

Flessibilità dell’orario di lavoro: contributi alle aziende

D.P.C.M. 23 dicembre 2010, n. 277

Con la pubblicazione sulla G.U. del 3 maggio 2011, n. 101, è entrato in vigore il regolamento relativo alla concessione di contributi in favore di aziende che stipulano accordi contrattuali che prevedono l’adozione di azioni a favore della flessibilità dell’orario di lavoro (ex art. 9, L. n. 53/2000).

Nello specifico le azioni a cui sono connesse contributi devono riguardare:

• particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro per lavoratrici madri o lavoratori padri, anche lavoratori autonomi, ed anche in caso di adozione o affidamento, quali forme di part-time reversibile, telelavoro, lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca ore, flessibilità sui turni, orario concentrato;
• programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il congedo;
• progetti che permettano di sostituire il titolare dell’impresa o il lavoratore autonomo che usufruisca del periodo di astensione obbligatoria o dei concedi parentali con altro imprenditore o lavoratore autonomo.

Indennità di malattia e maternità per la festività del 25 aprile

INPS, Messaggio 03 maggio 2011, n. 9970


Con il messaggio n. 9970 l’Istituto ha fornito indicazioni circa il trattamento dell’indennità di malattia e di maternità relativamente alla festività del 25 aprile, giornata in cui sono coincise la festività della Liberazione e il Lunedì dell’Angelo.

L’indennità INPS a titolo di malattia o maternità va corrisposta al lavoratore se il datore, rispetto alla giornata in oggetto, non sia tenuto da contratto a corrispondere la retribuzione aggiuntiva, nel caso contrario, ovvero se al lavoratore spetta il trattamento retributivo a carico del datore, l’INPS non è tenuta a corrispondere alcuna indennità.