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giovedì 18 febbraio 2010

INFORTUNIO IN ITINERE

La Cassazione torna ad incentrare l’attenzione

sull’istituto dell’infortunio in itinere.

Cassazione n. 1232 del 2009

Preliminarmente occorre precisare come per “infortunio in itinere” si intende quello occorso durante il tragitto che il lavoratore compie dalla propria abitazione al luogo di attività lavorativa e viceversa.

Ai fini dell’indennizzabilità dell’infortunio, ai sensi dell’art. 2 del Dpr 1124/1965, non è strettamente necessaria la circostanza che esso si sia verificato nel tempo e nel luogo della prestazione lavorativa, occorrendo invece la sussistenza di un nesso eziologico fra attività lavorativa e rischio.

L’assicurazione infortuni non è finalizzata, infatti, a coprire rischi generici, ai quali il lavoratore soggiace al pari di tutti gli altri cittadini, a prescindere cioè dall’esplicazione di attività lavorativa, né ad apprestare una speciale tutela in favore del lavoratore per il solo fatto che al medesimo sia occorso, in attualità di lavoro, un qualsiasi evento che in qualche modo ne abbia leso l’integrità fisica o mentale.

Come puntualmente precisa la Cassazione con la pronuncia in esame il rischio, se non può essere quello proprio, normalmente e tipicamente insito nelle mansioni svolte dall’assicurato, non può comunque essere totalmente estraneo all’attività lavorativa, privo cioè di qualsiasi rapporto o attinenza con essa, come nel caso di rischio elettivo, scaturito cioè da una scelta arbitraria del lavoratore, il quale, mosso da impulsi personali, crei ed affronti volutamente una situazione diversa da quella inerente all’attività lavorativa, pur latamente intesa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso fra lavoro, rischio ed evento.

Il quid pluris caratterizzante il rischio proprio dell’infortunio in itinere può essere ravvisato non solo nel caso di obiettive caratteristiche del percorso obbligatorio conducente al posto di lavoro, ma anche in presenza di situazioni, che pur potendo teoricamente riguardare la generalità degli utenti della pubblica strada, siano collegate a determinate ed inconsuete circostanze e comportino un rischio aggravato che l’assicurato è obbligato ad affrontare proprio per necessità dovute all’espletamento del suo lavoro.

INPS: riduzione aliquota CIG per il 2010

Dichiarazione entro febbraio per l’applicazione del beneficio

Entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, i datori di lavoro di alcuni settori produttivi che nell’anno precedente non hanno occupato più di 50 dipendenti devono inoltrare all’INPS una dichiarazione di responsabilità, per poter applicare la riduzione dell’aliquota contributiva CIGO. L’invio può essere effettuato anche tramite la PEC (posta elettronica certificata) che equivale ad una raccomandata A/R (Msg. INPS n. 2136/2010).

Sono interessati i datori di lavoro dei settori industriale, edile e lapideo (solo per impiegati e quadri) e cooperative di trasformazione, manipolazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, con un organico fino a 50 dipendenti, nell’anno precedente (come media del periodo gennaio-dicembre) o alla fine del primo mese, se l’attività è iniziata in corso d’anno.

Sono esentate dalla trasmissione della dichiarazione le imprese artigiane dei settori edile e lapideo per impiegati e quadri, in quanto la contribuzione è automaticamente ridotta all’1,90%.

Ricordiamo comunque che la dichiarazione deve essere presentata soltanto all’inizio dell’attività aziendale o a seguito della variazione del numero dei dipendenti rilevante per la riduzione dell’aliquota CIGO.

Dunque, se l’organico è rimasto invariato e l’azienda già beneficia della riduzione, la dichiarazione non deve essere presentata alla scadenza annuale.

Se viceversa l’azienda era in precedenza autorizzata alla riduzione contributiva e nell’anno precedente il numero degli occupati risulta superiore a 50, l’azienda deve trasmettere all’INPS la dichiarazione per la revoca dell’agevolazione contributiva.

Il conteggio degli occupati

Per la verifica del limite degli occupati devono essere conteggiati tutti i lavoratori dipendenti, compresi quelli per i quali non è dovuto il contributo per il finanziamento della Cassa integrazione guadagni ordinaria, di tutte le sedi o unità produttive (operai, impiegati, viaggiatori e piazzisti, quadri, dirigenti, lavoratori a domicilio e lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto: congedo di maternità, congedi parentali ecc., non sostituiti da altro lavoratore assunto.

I lavoratori part-time devono essere computati in proporzione all’orario ridotto, con arrotondamento all’unità di frazione oraria superiore. Analogamente due lavoratori con contratto di job sharing (lavoro ripartito) contano un’unità o, se il contratto è part-time, in proporzione all’unità.

I lavoratori con contratto intermittente sono conteggiati in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre.

Non devono invece essere conteggiati i lavoratori assunti con contratto di reinserimento, inserimento e apprendistato.

Base imponibile Aliquote Base imponibile

Riepiloghiamo nella tabella sottostante le aliquote contributive applicabili:

N. occupati

Contribuzione

ordinaria

Contribuzione addizionale***

Aziende industriali

Fino a 50

1,90% sulla retribuzione imponibile IVS

4% sull’importo della CIG corrisposta

Oltre 50

2,20% sulla retribuzione imponibile IVS

8% sull’importo della CIG corrisposta

Edili ed affini industriali/artigiane

Lapidee industriali/artigiane

Fino a 50

Impiegati/Quadri

1,90%

Operai edili

5,20%

sulla retribuzione imponibile IVS

5% sull’importo della CIG corrisposta

Oltre 50

Impiegati/Quadri

2,20%

Operai lapidei

3,70%

sulla retribuzione imponibile IVS

5% sull’importo della CIG corrisposta

*** È dovuta esclusivamente se l’azienda fa ricorso all’intervento di CIG calcolata sull’ammontare complessivo delle integrazioni salariali corrisposte al lavoratore (al netto del contributo del 5,84%).Aliquote

Riferimenti: Legge 20 maggio 1975, n. 164; DL n. 4/1998 convertito con Legge n. 52/1998; Circ. INPS n. 89/2003

mercoledì 17 febbraio 2010

Autoliquidazione 2009/2010

Autoliquidazione 2009/2010: versamento al 16 aprile per le imprese di autotrasporto in conto terzi

Nota INAIL 15/02/2010

L’Istituto assicuratore ha ribadito che per il versamento dei premi assicurativi, esclusivamente, da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi il termine di scadenza è stato posticipato al 16 aprile p.v.. Ciò per effetto della previsione contenuta nel cd. Decreto Milleproroghe, tuttora in corso di conversione in legge.

L’INAIL si riserva comunque di fornire ulteriori istruzioni, al termine del completamento dell'iter parlamentare di conversione, e precisa che il differimento del termine di versamento, sempre se confermato in sede di approvazione definitiva, riguarda esclusivamente il pagamento di quanto dovuto per l'Autoliquidazione 2009/2010, mentre resta confermata al 16 febbraio la scadenza per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni, posticipata al 16 marzo per le imprese che si avvalgono delle modalità telematiche.

venerdì 12 febbraio 2010

Le modifiche al Codice delle Pari Opportunità

D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 5

È stato emanato il D.Lgs. n. 5/2010 che, in attuazione di una Direttiva comunitaria in materia di pari opportunità nell’ambito dell’occupazione, modifica in parte il cd. Codice delle pari opportunità e sarà in vigore dal prossimo 20 febbraio 2010.

Tra le novità, segnaliamo che è stato abrogato l’obbligo della comunicazione preventiva al datore di lavoro per le lavoratrici in possesso dei requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia e che intendono proseguire l’attività lavorativa, almeno 3 mesi prima della maturazione del diritto. Le donne potranno dunque proseguire il rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini (65 anni).

Sanzioni più severe sono inoltre previste per le violazioni dei principi di tutela, volti ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza o scopo di compromettere o impedire l’esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile e in ogni altro campo. In particolare, è previsto che in caso di condanna per comportamenti discriminatori, l’inottemperanza al decreto del giudice del lavoro non sarà più sanzionata come “inosservanza del provvedimento dell’autorità”, bensì con l’ammenda fino a € 50.000 o l’arresto fino a 6 mesi.

Si eleva il numero dei componenti del Comitato nazionale per l’attuazione delle pari opportunità che svolgerà, tra i diversi compiti, anche la promozione di azioni positive, per la rimozione di ostacoli che limitino l’uguaglianza tra uomo e donna nella progressione professionale e di carriera, nonchè il reinserimento della lavoratrice dopo la maternità, la più ampia diffusione del part-time e degli altri strumenti aziendali di flessibilità, per una migliore conciliazione tra impegni lavorativi e familiari.

Le nuove disposizioni estendono il concetto di discriminazione diretta o indiretta ad ogni trattamento meno favorevole, in ragione dello stato di gravidanza e di maternità o paternità, anche adottive, e per l’esercizio dei relativi diritti e tutele.

Per la trasmissione telematica del rapporto delle pari opportunità, restano confermati termini e modalità di questo adempimento biennale che interessa le aziende con più di 100 dipendenti.

Riferimenti: Direttiva UE 2006/54/CE; D.Lgs. n. 198/2006 che ha abrogato la Legge n. 125/1991.

martedì 9 febbraio 2010

Ammortizzatori sociali in deroga: gli incentivi all’assunzione

Circolare INPS 13/01/2010, n. 5

Le aziende che negli anni 2009 e 2010 assumono lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga (cassa integrazione guadagni in deroga, indennità di mobilità in deroga e i trattamenti di disoccupazione speciale edile in deroga), che siano stati licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell’attività aziendale o – secondo quanto specificamente indicato nella presente Circolare dall’INPS, al solo fine, è da ritenere, di ampliare la platea dei beneficiari – da imprese interessate da procedure concorsuali non rientranti nella Legge n. 223/1991, possono beneficiare di un incentivo. In caso di riduzioni di orario l’incentivo dell’INPS non può essere concesso.

L’incentivo spetta per le assunzioni effettuate dal 12 aprile 2009 ed è pari all’indennità spettante al lavoratore per le mensilità non erogate dall’INPS, al netto del contributo del 5,84% e della relativa contribuzione figurativa, nei limiti di spesa stanziati.

Il datore di lavoro recupera il beneficio ad ogni mensilità di retribuzione, esclusivamente in costanza del rapporto di lavoro e per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione, mediante conguaglio con i contributi dovuti dal datore di lavoro. L’importo mensile dell’incentivo non può comunque essere superiore all’importo della retribuzione mensile erogata al lavoratore interessato.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, se residua un periodo di fruizione dell’ammortizzatore sociale in deroga, le mensilità rimanenti possono essere erogate al lavoratore direttamente dall’INPS.

L’incentivo è cumulabile con altre agevolazioni contributive previste per la tipologia di assunzione effettuata (es. lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a 15 dipendenti iscritti, a domanda, nelle liste della cd. piccola mobilità senza diritto all’indennità di mobilità, apprendistato, contratti di inserimento ecc.).

Condizioni

Per accedere all’incentivo dell’INPS devono sussistere le seguenti condizioni:

a. si deve trattare di un’assunzione a tempo pieno o parziale, a tempo indeterminato o determinato, senza che il datore di lavoro vi sia obbligato in forza di un diritto di precedenza del lavoratore (es. assunzioni a tempo pieno, contratto a tempo determinato ecc.); il lavoratore può essere assunto per un periodo inferiore alla durata residua dell’ammortizzatore sociale in deroga; può trattarsi anche di un’assunzione agevolata (es. apprendistato, contratto di inserimento, a termine in sostituzione di maternità fino a 20 dipendenti ecc.), restando ferma la riduzione contributiva prevista a favore del datore di lavoro;

b. non deve esistere una sostanziale coincidenza degli assetti proprietari né devono intercorrere rapporti di collegamento o controllo tra il datore di lavoro che assume e l’impresa da cui proviene il lavoratore. Comunque, se l’assunzione avviene dopo 6 mesi dal licenziamento, il beneficio spetta;

c. non devono essere in atto sospensioni dal lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale con richiesta o concessione dei trattamenti di CIGS o disoccupazione; in ogni caso, l’incentivo è concesso se l'assunzione permette di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle sospensioni;

d. non devono essere in atto sospensioni per crisi aziendali; in ogni caso, l’incentivo è concesso se l'assunzione permette di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle sospensioni;

e. non devono essere state effettuate riduzioni di personale nei 6 mesi precedenti l'assunzione. In ogni caso, l’incentivo è concesso se l'assunzione permette di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle riduzioni;

f. l’azienda sia in possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva e siano adempiuti tutti gli obblighi di legge previsti per il rapporto di lavoro instaurato e siano applicati gli accordi e i contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali del settore.

Adempimenti e procedure - Istruzioni operative

Comunicazione di assunzione

L’INPS ha precisato che l’assunzione di lavoratori beneficiari di ammortizzatori in deroga deve essere comunicata dal datore di lavoro ai servizi provinciali competenti con il modello telematico UniLav con le seguenti modalità:

I. il campo “Ente previdenziale” va compilato con la dicitura “INPS”;

II. il campo “Codice Ente Previdenziale” va compilato con la matricola aziendale INPS; se al momento della comunicazione di assunzione l’azienda non sia ancora in possesso della matricola INPS o ne sia stata omessa l’indicazione, deve essere inviata la rettifica della comunicazione originaria per integrarla con il numero di matricola mancante;

III. non deve essere compilato il campo “Codice agevolazioni”.

Dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro

Entro il mese successivo a quello di decorrenza dell’assunzione, il datore di lavoro deve inoltrare, esclusivamente in via telematica, una dichiarazione di responsabilità, accedendo ai servizi on line del sito www.inps.it/ servizi per le aziende e i consulenti/ dichiarazione di responsabilità del contribuente.

Per le assunzioni già effettuate prima che l’INPS emanasse le istruzioni, la dichiarazione potrà essere inoltrata entro il mese di febbraio 2010.

La dichiarazione di responsabilità deve contenere le seguenti informazioni:

1. codice fiscale del lavoratore assunto;

2. codice univoco del modello UniLav trasmesso alla Provincia;

3. le attestazioni che:

v l’assunzione non deriva da un obbligo preesistente (diritto di precedenza);

v tra l’impresa che assume e quella di provenienza, non vi è sostanziale coincidenza degli assetti proprietari né intercorrono rapporti di collegamento o controllo;

v l’azienda non ha in atto sospensioni dal lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione aziendale con richiesta o concessione dei trattamenti di CIGS o disoccupazione; qualora fossero in atto tali sospensioni, che riguardino personale con qualifiche diverse da quelle dei lavoratori per cui si richiede l’incentivo;

v l’azienda non ha effettuato riduzioni di personale nei 6 mesi precedenti; qualora fossero state effettuate tali riduzioni, che riguardino personale con qualifiche diverse da quelle dei lavoratori per cui si richiede l’incentivo.

Al termine dell’istruttoria della pratica, l’INPS individuerà l’importo massimo dell’incentivo spettante per mese, la durata, la Regione su cui far eventualmente gravare parte dell’onere finanziario, il decreto di concessione dell’ammortizzatore sociale e inoltrerà al datore di lavoro apposita comunicazione dell’ammissione o della non ammissione al beneficio richiesto.

Codifica aziendale

È importante segnalare che la dichiarazione vale anche come richiesta all’INPS di attribuzione del codice autorizzazione che dovrà essere indicato nelle denunce contributive dell’azienda per fruire del beneficio.

Il codice di autorizzazione che identifica la posizione contributiva del datore di lavoro ammesso al beneficio è “3Q” con il significato di “azienda ammessa al beneficio di cui all’art. 7ter, co. 7 del decreto legge 5/2009”. Tale codice dovrà essere indicato per tutto il periodo di spettanza del beneficio.

Nei casi in cui l’ammissione al beneficio venga comunicata una volta decorso già il periodo di spettanza, il codice di autorizzazione sarà attribuito per il periodo necessario all'azienda per il conguaglio.

Flusso Uniemens

In merito alle modalità di composizione dei nuovi flussi Uniemens per il conguaglio dell’incentivo, l’INPS fa riserva di pubblicare le specifiche istruzioni.

Riferimenti: DL 10 febbraio 2009, n. 5, art. 7 ter, convertito con Legge 9 aprile 2009, n. 33; Messaggio INPS 18/01/2010, n. 1715

Massimali di CIG, mobilità e disoccupazione

Circolare INPS 05/02/2010, n. 18


Come di consueto ogni anno, l’Istituto interviene a comunicare gli importi rivalutati dei massimali da applicare ai trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione, in base alla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, nelle misure di seguito indicate. Gli importi sono indicati al lordo ed al netto della contribuzione a carico del percipiente pari al 5,84%.

Massimali CIG

Retribuzione (euro)

Massimale lordo (euro)

Massimale netto (euro)

Pari o inferiore a 1.931,86

892,96

840,81

Superiore a 1.931,86

1.073,25

1.010,57

Massimali CIG - imprese settore edile e lapideo per intemperie stagionali

Pari o inferiore a 1.931,86

1.071,55

1.008,97

Superiore a 1.931,86

1.287,90

1.212,69

Massimali indennità di mobilità

Retribuzione (euro)

Massimale lordo (euro)

Massimale netto (euro)

Pari o inferiore a 1.931,86

892,96

840,81

Superiore a 1.931,86

1.073,25

1.010,57

Massimali indennità di disoccupazione

Retribuzione (euro)

Massimale lordo/netto (euro)

Disoccupazione ordinaria

Pari o inferiore a 1.931,86

892,96

Superiore a 1.931,86

1.073,25

Disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti

Disoccupazione agricola

Pari o inferiore a 1.917,48 (anno 2009)

886,31

Superiore a 1.917,48 (anno 2009)

1.065,26

disoccupazione speciale per l’edilizia (legge n. 223/1991, n. 451/1994)

Retribuzione (euro)

Massimale lordo (euro)

Massimale netto (euro)

Pari o inferiore a 1.931,86

892,96

840,81

Superiore a 1.931,86

1.073,25

1.010,57

disoccupazione speciale per l’edilizia (legge n. 427/1975)

Pari o inferiore a 1.931,86

583,84

Superiore a 1.931,86

549,74

giovedì 4 febbraio 2010

Ammortizzatori sociali e politiche attive sul lavoro: in Regione Lombardia firmati gli accordi per il 2010

Lo scorso 27 gennaio 2010, in attuazione delle previsioni contenute nella Finanziaria 2010, Regione Lombardia e Parti sociali hanno sottoscritto due accordi regionali a sostegno delle imprese e dei lavoratori che debbano ricorrere nel 2010 agli ammortizzatori sociali in deroga.
L’intesa, che integra il precedente accordo del 4 maggio 2009, prevede il riconoscimento dei seguenti ammortizzatori in deroga:
 CIG in deroga per ulteriori 12 mesi, fino al 31 dicembre 2010, per le piccole aziende e per i settori che non hanno diritto agli ammortizzatori tradizionali e che già avevano utilizzato nel 2009 la cassa in deroga;

 CIG in deroga per ulteriori 8 mesi, fino al 31 agosto 2010, alle aziende che hanno terminato gli ammortizzatori tradizionali e per le quali dal 10 agosto 2010 ripartirà il nuovo quinquennio per l’utilizzo della CIGS;

 mobilità in deroga a favore dei lavoratori, anche apprendisti, in stato di disoccupazione, licenziati per giustificato motivo oggettivo, per procedure collettive o recesso dal contratto di apprendistato e che siano privi dei requisiti legali di anzianità (12 mesi di anzianità di servizio in azienda e 6 mesi di lavoro effettivo) per l’erogazione dell’indennità di mobilità o dell’indennità di disoccupazione ordinaria;

 indennità equivalente alla mobilità riservato ai lavoratori, in stato di disoccupazione, licenziati per giustificato motivo oggettivo o per procedure collettive o in caso di cessazione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato o missioni di lavoro somministrato, che non abbiano i requisiti per usufruire di altri ammortizzatori sociali.

Secondo quanto comunicato dalle Parti sociali, al momento le risorse finanziarie stanziate consentono di far fronte agli impegni di spesa per gli ammortizzatori sociali in deroga dei prossimi mesi; vi sarà comunque un costante monitoraggio, come nel corso del 2009, per poter intervenire in anticipo nell’eventualità di insufficienza dei fondi, in modo da fronteggiare le necessità di finanziamento degli ammortizzatori in deroga per tutto il 2010.

È stata inoltre estesa la possibilità di utilizzare la Dote Ammortizzatori per percorsi di politica attiva a tutti i lavoratori destinatari di un sostegno al reddito (CIGO, CIGS, mobilità e disoccupazione ed altre indennità previste per settori specifici).

In relazione ai carichi familiari, i destinatari della Dote potranno fruire di un voucher conciliativo di € 250 mensili (reddito tassabile) erogabili per 10 mesi per pagare i servizi connessi alla cura (asili nido, accompagnamento a scuola, dopo scuola, centri ricreativi diurni, piccoli lavori domestici, servizi di assistenza domiciliare) e € 100 mensili come ticket pasto (non tassabili), per 10 mesi per i seguenti nuclei familiari:
- famiglia monoparentale con almeno 1 figlio a carico;
- famiglia tradizionale con almeno due figli a carico;
- nucleo familiare con entrambi i genitori in cassa integrazione e almeno 1 figlio a carico;
- famiglia con familiare convivente non autosufficiente.


Riferimento: Accordo Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga 2009-2010 – modifica e integrazione dell’Accordo del 4 maggio 2009; Integrazione del “Patto per le politiche attive” del 16 giugno 2009; Legge 23/12/2009, n. 191, art. 2, commi da 136 a 141.