INPS, Messaggio n. 16870 del 30 Agosto 2011
Proroga degli indennizzi per cessazione attività commerciale
L’INPS con il messaggio n. 16870/2011 ha fornito chiarimenti in merito alle proroghe degli indennizzi per la cessazione dell’attività commerciale.
L'indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie il 65° anno di età se uomo, ovvero il 60° anno di età se donna.
L’INPS chiarisce che alla luce delle nuove norme in materia pensionistica “la proroga fino al momento della prima decorrenza utile per la pensione di vecchiaia va concessa solo ai soggetti che, in possesso dei requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti per la pensione di vecchiaia, rimarrebbero, in assenza della proroga, senza indennizzo e senza pensione”.
In seguito alle disposizioni introdotte dalla legge n. 122/2010, che ha riformato le c.d. “finestre” di accesso alla pensione, coloro i quali conseguono il diritto alla pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata maturano il diritto trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi.
Ne consegue che la data di scadenza dell’indennizzo che può essere posticipata al massimo di 18 mesi dal compimento dell’età pensionabile.
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