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domenica 11 settembre 2011

Tirocini formativi

Con l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, c.d. “manovra bis”, è profondamente cambiata la disciplina relativa ai tirocini formativi.

La norma, già in vigore, ha la finalità di porre un freno agli abusi sempre più frequenti messi in atto da parte di datori di lavoro, i quali attraverso un uso improprio dell’istituto spesso ospitano tirocinanti in azienda senza alcuna finalità formativa ma esclusivamente come possibilità di impiegare “mano d’opera a basso costo”.

La nuova norma contenuta all’art. 11 del DL n. 138/2011 prevede che “i tirocini formativi possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso di specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali.” In assenza di una normativa regionale trova ancora applicazione l’art. 18 della legge n. 196/1997 e il DM applicativo del 12 maggio 1998, salvo sempre i limiti previsti dalla nuova disciplina.

L’attivazione di tirocini formativi non curriculari, secondo quando previsto dall’art. 11, incontrano i seguenti limiti:

• Possono essere attivati in favore di neo diplomati o neo laureati e devono essere promossi non oltre i 12 mesi successivi al conseguimento del titolo di studi.

• Il tirocinio formativo deve avere una durata massima pari a 6 mesi comprensiva di proroghe.

Tali limiti trovano esclusione nei confronti dei soggetti c.d. “ai margini” del mondo del lavoro ovvero:
• Disabili
• Invalidi civili e quelli psichici e sensoriali
• Tossicodipendenti
• Soggetti in trattamento psichiatrico
• Condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione.
Le disposizioni appena esposte non si applicano ai tirocini formativi o di orientamento “curriculari” inseriti in programmi di alternanza scuola-lavoro.

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