Cerca nel blog

martedì 6 luglio 2010

Rilascio del Durc in presenza di ricorso amministrativo

Il Ministero del lavoro, con la nota 18 giugno 2010, n. 10849, torna sulla problematica, già affrontata nell'interpello n. 64/2009, relativa al rilascio del Durc in presenza di ricorso amministrativo sul quale, decorso il termine assegnato dalla legge per la sua decisione, si sia formato il silenzio.

Nel citato interpello, il Ministero ha chiarito che il decorrere del tempo per la decisione del ricorso è considerato, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 1199/1971, quale decisione implicita del ricorso (cd silenzio rigetto), con la medesima valenza di una decisione espressa. Ne consegue che superato il termine assegnato per la decisione, il ricorso è da intendersi respinto e, in assenza di pendenza di ricorso giudiziario, non è possibile certificare la regolarità contributiva dell'impresa.

Tuttavia, con la nota in esame, lo stesso Dicastero precisa che, in materia di ricorsi amministrativi, l'art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 1199/1971 stabilisce che contro gli atti amministrativi di enti pubblici è ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse nei casi, nei limiti e con le modalità previste dalla legge o dagli ordinamenti dei singoli enti.

Per quanto riguarda l'Inail, l'Istituto, con la nota n. 8523/2009, ha recepito quanto affermato dal Ministero nell'interpello n. 64/2009 prevedendo che decorso il termine, rispettivamente di 180 e 120 giorni, dalla data di presentazione dei ricorsi senza che gli organi adibiti abbiano comunicato al ricorrente la relativa decisione, i ricorsi si intendono respinti.

L'Inps, invece, nel regolamento relativo alle procedure in materia di ricorsi amministrativi avverso i propri provvedimenti, non riconosce alcuna significatività, ai fini dell'esito del ricorso amministrativo, all'inutile decorso del termine assegnato dal legislatore per la sua decisione, mentre tale fattispecie è riconosciuta rilevante quale condizione di procedibilità per promuovere il contenzioso giudiziario.

Pertanto, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 8, comma 2, lett. a), del D.M. 24 ottobre 2007, secondo cui in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata sino alla decisione che respinge il ricorso, il Ministero del lavoro, per rendere coerente il principio espresso nell'interpello n. 64/2009 con la vigente regolamentazione dell'Inps in tema di gravame amministrativo, riconosce la possibilità allo stesso Istituto di attestare la regolarità contributiva, ai fini del rilascio del Durc, fino all'adozione del provvedimento formale di decisione da parte dell'Organo competente a pronunciarsi.

Nessun commento: