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martedì 6 luglio 2010

Assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia produttori assicurativi di terzo e di quarto gruppo

Con la circolare n. 78 del 23 giugno 2010, l’Inps fornisce chiarimenti in merito all’assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti degli esercenti attività commerciali con particolare riferimento ad una categoria di lavoratori, quali i produttori assicurativi.

Tali soggetti di terzo e quarto gruppo sono tenuti all’obbligo di iscrizione alla gestione speciale esercenti attività commerciale, anche con riferimento all’istituzione, da parte dell’ISVAP, del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Per tale categoria di lavoratori, ai fini della tutela previdenziale, come previsto anche dal contratto collettivo per la disciplina dei rapporti tra agenti e produttori di assicurazione, sono iscritti all’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti degli esercenti attività commerciali.

La questione che viene affrontata dall’istituto assicuratore, riguarda, la figura del produttore libero, che di fatto risulta diversa da quella sopra individuata e che pertanto non risulta soggetta all’obbligo assicurativo nell’ambito della gestione speciale esercenti attività commerciali.

Al riguardo la circolare Inps, richiama la definizione di produttore di terzo e di quarto gruppo, così come contenuta nel contratto collettivo del 25 maggio 1939 che di seguito si riporta:

• Terzo gruppo, produttori i quali hanno l’obbligo di lavorare esclusivamente per l’agenzia dalla quale hanno ricevuto la lettera di nomina e per i rami della stessa esercitati, ed hanno anche l’obbligo di un determinato minimo di produzione e che sono compensati con provvigioni anche corrisposte mediante anticipazioni;
• Quarto gruppo: produttori liberi di piazza o di zona, e cioè senza obbligo di un determinato minimo di produzione compensati co n provvigioni, oppure con provvigioni e premi di produzione: il tutto risultante da apposita lettera dia autorizzazione.


Richiamando la normativa in tema di codice delle assicurazioni private, si ricorda che l’art. 109 del decreto legislativo n. 209/2005 è stato istituito il registro degli in terme diari assicurativi e riassicurativi che sostituisce l’albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione e nel quale vanno iscritti obbligatoriamente gli intermediari assicurativi che hanno la residenza o la sede legale nel territorio della Repubblica.

Tuttavia, la circolare si conclude ricordando che l’iscrizione nelle cinque sezioni in cui si articola il registro di cui sopra, non ha effetti sulla materia previdenziale, con riferimento alla quale, occorre riprendere necessariamente la definizione di produttori di terzo e di quarto gruppo sopra riportata.

1 commento:

Anonimo ha detto...

gent. Rag. Cassone Giuseppe,
le spiego, in poche parole, un mio dubbio.
Ho intenzione di aprire diciamo un'attività di assicurazione come collaboratore di un agente iscritto nella sez. A o B. Da quel che leggo su internet, potrei aprirla anche senza mandato di collaborazione, cioè aprirla iscrivendomi come produttore assicurativo di quinto gruppo?
In questo caso non devo pagare contributi?
Negli altri due casi, a chi devo pagare i contributi e come si calcolano?
Mi hanno riferito che bisogna pagarli sia all'INPS che all'ENASRCO.
Nell'attendere un vostro chiarimento, le porgo cordiali saluti.