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giovedì 1 luglio 2010

Autotrasporto: indennità di trasferta per i co.co.co.

Il Ministero del lavoro, con interpello n. 24 del 9 giugno 2010, ha fornito indicazioni in ordine alla possibilità di considerare esenti da contribuzione previdenziale le somme corrisposte, anche con carattere di abitualità, sotto forma di "indennità di trasferta", da una società committente esercente attività di autotrasporto in conto terzi agli autotrasportatori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, ex art. 61, D.Lgs. n. 276/2003.

Nel fornire i richiesti chiarimenti, il Ministero precisa di prescindere dalla valutazione sulla correttezza dell'utilizzo di tale tipologia contrattuale nell'ambito dell'attività in esame e di incentrarsi sulla normativa di riferimento.

Infatti, con particolare riferimento al settore dell'autotrasporto, la disciplina della trasferta è stata oggetto di numerosi interventi normativi e giurisprudenziali.

Poiché i dipendenti di società di autotrasportatori, sono obbligati per la natura stessa dell'attività esercitata, a svolgere una prestazione lavorativa normalmente espletata in luoghi diversi, già con l'art. 12 della legge n. 153/1969 (poi novellato dal D.Lgs. n. 314/1997), si era posto il problema di determinare se la c.d. "indennità di trasferta" corrisposta a tali dipendenti avesse o meno natura esclusivamente retributiva e dovesse, pertanto, essere ritenuta assoggettabile a contribuzione per l'intero suo ammontare o se, viceversa, fosse assoggettabile nella misura del 50%.

A seguito di un acceso dibattito giurisprudenziale, il legislatore è intervenuto sulla questione con la disposizione speciale di cui all'art. 11 della legge n. 467/1984, secondo cui "l'indennità di trasferta spettante ai dipendenti da imprese di autotrasporto è esclusa, anche se corrisposta con carattere di continuità, dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla base di una quota determinata annualmente con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le rappresentanze degli imprenditori e dei lavoratori. La misura di detta quota non potrà essere maggiore di quella esente dall'imposta del reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e successive modificazioni ed integrazioni".

Pertanto, mentre in via generale erano escluse dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi le somme erogate a titolo di diaria o di indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50% del loro ammontare - anche se spettanti ai lavoratori tenuti per contratto ad una attività lavorativa in luoghi variabili e sempre diversi da quello della sede aziendale e anche se corrisposte con carattere di continuità - con riguardo specifico al settore dell'autotrasporto era rimessa ad un decreto ministeriale la determinazione della quota della indennità di trasferta imponibile ai fini previdenziali.

Fino al 31 dicembre 1997, cioè fino al "nuovo" regime introdotto dal D.Lgs. n. 314/1997, la quota in esame era fissata in lire 90.000 giornaliere, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, ex D.M. 15 luglio 2010.

Con l'entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 314/1997, le somme che il lavoratore in trasferta riceve a titolo di indennità e rimborso spese sono imponibili in base alle regole fiscali dettate in materia; pertanto, esse sono imponibili nella stessa misura tanto per il calcolo dei contributi previdenziali quanto per le imposte dirette. A partire dalle trasferte iniziate dal 1º gennaio 1998, ha trovato dunque applicazione il nuovo regime contributivo della trasferta come disciplinato dall'attuale art. 51), comma 5, del Tuir, nonché la disposizione del comma 6 del medesimo articolo, relativa ai trasfertisti.

Nonostante la norma di cui all'art. 11 della L. n. 467/1984 non sia stata formalmente abrogata e nonostante si tratti di norma speciale, come tale prevalente rispetto alla norma generale, il Ministero, sulla base di quanto già sostenuto dall'Inps, ritiene che, a partire dal 1º gennaio 1998 sia "venuta meno, tra l'altro, l'efficacia della norma contenuta nell'articolo 11 della legge 4 agosto 1984, n. 467, in tema di trasferta per i dipendenti delle imprese di autotrasporto, il cui regime è ricondotto nella normativa di carattere generale". D'altra parte, già ai sensi dell'art. 11, L. n. 467/1984, la misura della quota di indennità non computabile ai fini dell'assoggettamento previdenziale era correlata alla somma esente dall'imposta del reddito delle persone fisiche; inoltre, la misura da ultimo fissata dal D.M. 15 luglio 1996 (lire 90.000 giornaliere, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero) è la stessa indicata dall'art. 51 del Tuir.

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