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martedì 6 luglio 2010

Apprendisti licenziati - Indennità ordinaria di disoccupazione

L'Inps, con il messaggio 18 giugno 2010, n. 16238, fornisce le istruzioni per la gestione delle domande di disoccupazione non agricola ordinaria prevista, dall'art. 19, comma 1, lett. c), del D.L. n. 185/2008, a favore degli apprendisti licenziati.

Tale disposizione riconosce, in via sperimentale per il triennio 2009/2011, l'accesso alla disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali agli apprendisti licenziati, subordinando l'effettività della tutela all'intervento integrativo degli Enti bilaterali nella misura del 20% dell'indennità spettante. In mancanza di detto intervento, i periodi di tutela si considerano esauriti ed i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente.

A tal proposito l'Inps, con la circolare n. 43/2010, ha chiarito che per il riconoscimento del trattamento di mobilità in deroga agli apprendisti licenziati devono essere ricercati i requisiti richiamati dall'art. 7-ter, comma 6, del D.L. n. 5/2009, ovvero anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato.

Pertanto, alla luce del quadro normativo sopra delineato, l'Inps, nel messaggio in esame, dispone:

- che le domande presentate dagli apprendisti licenziati, in assenza dell'intervento integrativo degli Enti bilaterali, devono essere respinte indicando come motivazione la dicitura "assenza intervento integrativo ente bilaterale";

- la verifica, per ogni posizione, della presenza o meno dei requisiti di anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno 6 di effettivo lavoro, indispensabili per l'accesso alla mobilità in deroga ex art. 7-ter, comma 6, del D.L. n. 5/2009;

- l'invio di una comunicazione ai lavoratori apprendisti in possesso dei requisiti summenzionati ed agli ex datori di lavoro presso i quali hanno prestato attività lavorativa, in modo che questi possano presentare richiesta di autorizzazione alla mobilità in deroga presso la regione di competenza.

Gli importi erroneamente liquidati come disoccupazione ordinaria saranno posti a recupero sulla prestazione di mobilità in deroga ovvero, nell'ipotesi in cui il lavoratore non possa vantare i requisiti richiesti, recuperati direttamente.

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