Nella Ris. n. 104/E del 28 ottobre 2011 l'Agenzia delle
entrate fornisce chiarimenti in merito alla sussistenza del requisito di
mutualità prevalente in capo alle società cooperative di produzione e lavoro,
qualora queste si avvalgano dell'opera di terzi, tramite contratti di appalto,
per lo svolgimento dell'attività sociale.
Al riguardo è stato precisato che nel
caso di contratti di appalto, il corrispettivo pagato per le opere eseguite da
terze imprese non rileva nel computo della mutualità prevalente ai sensi degli
artt. 2512 e 2513 c.c.
I costi relativi alle prestazioni eseguite da dipendenti
o collaboratori dell'impresa appaltatrice vanno computati soltanto ai fini del
calcolo del rapporto previsto dall'art. 11 del D.P.R. n. 601/1973, in quanto la
norma tributaria, diversamente da quella civilistica, pone in rapporto il costo
del lavoro dei soci con il totale dei costi sostenuti dalla cooperativa,
escludendo solo i costi inerenti le materie prime e sussidiarie.
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