Cerca nel blog

lunedì 21 novembre 2011

Società cooperative a mutualità prevalente


Nella Ris. n. 104/E del 28 ottobre 2011 l'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito alla sussistenza del requisito di mutualità prevalente in capo alle società cooperative di produzione e lavoro, qualora queste si avvalgano dell'opera di terzi, tramite contratti di appalto, per lo svolgimento dell'attività sociale. 

Al riguardo è stato precisato che nel caso di contratti di appalto, il corrispettivo pagato per le opere eseguite da terze imprese non rileva nel computo della mutualità prevalente ai sensi degli artt. 2512 e 2513 c.c. 

I costi relativi alle prestazioni eseguite da dipendenti o collaboratori dell'impresa appaltatrice vanno computati soltanto ai fini del calcolo del rapporto previsto dall'art. 11 del D.P.R. n. 601/1973, in quanto la norma tributaria, diversamente da quella civilistica, pone in rapporto il costo del lavoro dei soci con il totale dei costi sostenuti dalla cooperativa, escludendo solo i costi inerenti le materie prime e sussidiarie.

R.M. 28 ottobre 2011, n. 104/E

Società cooperative a mutualità prevalente








Nessun commento: