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martedì 5 aprile 2011

APPALTI: LA RESPONSABILITA' SOLIDALE

DECRETO “MILLEPROROGHE”: IL REGIME TRANSITORIO PER LA DILAZIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO

IL DL MILLEPROROGHE
Diventa più facile la dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo secondo l'art. 2, comma 20, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, più noto come “D.L. mille proroghe”. Secondo il citato Decreto infatti, il mancato pagamento della prima rata ovvero, successivamente, di due rate, non comporta la decadenza dal beneficio del pagamento rateale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 ma bensì la possibilità di poter usufruire di un'ulteriore dilazione fino a settantadue mesi, sempre che il debitore si trovi (potendolo dimostrare) in situazione di difficoltà.
Non si tratta di una norma «a regime», ma soltanto di una disposizione transitoria per chi beneficia di una o più dilazioni concesse fino alla data del 27 febbraio 2011.
LA DILAZIONE DEL PAGAMENTO
Se il contribuente si trova in una situazione di temporanea o obiettiva difficoltà, l'agente della riscossione può concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad una massimo di 72 rate mensili.
La valutazione della situazione di disagio economico-finanziario è demandata all'agente della riscossione che ha notificato la cartella di pagamento senza che, peraltro, la norma abbia precisato quali sono i vincoli specifici da osservare nell'istruttoria della pratica che si conclude con l'accoglimento della richiesta ovvero con un formale rifiuto nel quale sono indicate le ragioni che ostano alla concessione della rateazione.
REQUISITI SOGGETTIVI
Il beneficio in questione non è riservato a tutti ma ha per oggetto soltanto le rateazioni che sono state concesse entro il 27 febbraio 2011.
Dal beneficio, pertanto, sono esclusi:
1. i debitori che non hanno pagato soltanto una delle rate successive alla prima;

2. le dilazioni concesse dopo il 27 febbraio 2011;

3. le istanze di proroga presentate ma non comprovate dal temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta alla base della concessione della prima rateazione.
In pratica, il beneficio è riservato solo ed esclusivamente a favore del debitore che non ha pagato la prima rata oppure che, pur avendo eseguito il primo versamento, ha omesso il pagamento di due rate successive. In qualsiasi caso, va data dimostrazione del peggioramento delle obiettive condizioni di difficoltà.
REQUISITI OGGETTIVI
L'oggetto della richiesta di rateazione è rappresentato dal tributo o contributo iscritto a ruolo, dagli interessi per ritardato pagamento, dalla sanzione, dall'aggio spettante all'agente della riscossione e dalle spese di notifica della cartella di pagamento nonché, eventualmente, se l'istanza è presentata dopo il sessantesimo giorno successivo alla data di notifica, gli interessi di mora e le spese per la procedura di riscossione coattiva
La disposizione non ha per oggetto soltanto i tributi erariali (cioè IRPEF, IRES, IVA, IRAP, ecc.) ma anche quelli locali (ad esempio l'ICI) nonché i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS, i premi INAIL e, più in generale, tutte quelle entrate che sono gestite dall'agente della riscossione, purché oggetto di pagamento rateale.
Lo stato di peggioramento della situazione economico-finanziaria, a titolo esemplificativo, può avere per oggetto:
1. la sopravvenuta carenza di liquidità finanziaria;

2. l'aggravamento dello stato di crisi aziendale (ad esempio, per situazione del mercato, crisi economica settoriale o locale, riorganizzazione, carenza di liquidità);
3. contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche per sopravvenute situazioni debitorie di tributi o contributi o per esigenze familiari (ad esempio, lo stato di malattia, un intervento chirurgico di costo notevole);

4. precaria situazione reddituale (ad esempio, la messa in cassa integrazione).
ESCLUSIONI
Non è possibile chiedere la rateazione (e, quindi, usufruire della norma) per i debiti che derivano da:
1. disposizioni previste dall'ordinamento comunitario (ad esempio, il recupero di partite derivanti dai «tipi modello RAS» iscritte per agevolazioni dichiarate illegittime, quali gli aiuti di Stato, dall'Unione europea);

2. procedure di riscossione spontanea a mezzo ruolo di cui all'art. 32, comma 1, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 46/1999, su richiesta del debitore;

3. tributi locali inseriti nei cd. «GIA»;

4. ruoli rateizzati sin dall'origine (ad esempio, quelli emessi dall'INPS ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999).

lunedì 4 aprile 2011

Se l'impresa è estinta accertamento solo ai soci

In caso di società estinta, l'avviso di accertamento è nullo se notificato al liquidatore «in qualità di ultimo legale rappresentante», anziché ai soci, nei limiti delle proprie quote.

È questo il principio sancito nella sentenza n. 94/03/11 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano.

La pronuncia ha precisato che la cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione della società, con la conseguente perdita dei poteri rappresentativi dei liquidatori e degli amministratori i quali, pertanto, non possono stare in giudizio.

Una volta estinta la società, dunque, l'ufficio non può notificare l'avviso di accertamento all'ex liquidatore, ma soltanto ai soci fino a concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.

Questo deriva dall'articolo 2495 del Codice Civile, secondo cui la cancellazione della società dal registro delle imprese determina automaticamente l'estinzione della stessa ed eventuali creditori, dopo tale estinzione, possono rivalersi esclusivamente nei confronti dei soci della società e nei limiti delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, ovvero del liquidatore se ad esso è imputabile il mancato pagamento.

Inoltre, la domanda dei creditori può essere notificata, sempre ai soci o al liquidatore, presso la sede sociale se ciò avviene entro un anno dalla cessazione della società.

L'orientamento dei giudici milanesi trova conferma, in altre pronunce di merito e legittimità.
In particolare, le Sezioni Unite della Cassazione, con le sentenze nn. 4060, 4061 e 4062 del 22 febbraio 2010, hanno stabilito che la cancellazione della società dal registro delle imprese determina la cessazione della stessa, e dunque l'estinzione, indipendentemente da creditori (pubblici e privati) non soddisfatti, e che tale previsione vale oltre che per le
cancellazioni avvenute prima del 1° gennaio 2004, anche per tutti i tipi di società, e dunque anche quelle di persone.

da "il sole 24ore" 4/4/2011

NOTIFICA DEL VERBALE UNICO: CHIARIMENTI DEL MINISTERO

Con l’articolo 33 del Collegato Lavoro (legge n. 183 del 2010) sono state introdotte importanti novità in materia di procedure ispettive e di verbalizzazione degli illeciti.

In particolare, il Legislatore ha previsto la redazione di un «unico verbale di accertamento e notificazione» che contenga tutti i provvedimenti di natura amministrativa che scaturiscono dalla definizione dell’ispezione, siano questi dei provvedimenti di diffida ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 124 del 2004 - peraltro interamente sostituito dallo stesso
articolo 33 del Collegato - o di ammissione al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 16 della Legge n. 689 del 1981.

Sul c.d. verbale unico il Ministero del Lavoro si è già espresso, fornendo i primi necessari chiarimenti e la relativa modulistica, con la circolare n. 41/2010.

Ora, invece, con la circolare 28 marzo 2011, n. 10, si fa il punto sugli effetti della notifica del verbale in relazione ai suoi contenuti, argomento non proprio semplice da inquadrare dal momento che nello stesso devono trovare posto provvedimenti - per l’appunto diffida e ammissione al pagamento in misura ridotta - sottoposti a differenti termini di scadenza.

Il Ministero vuole chiarire, in particolare, come vada individuato il dies a quo dal quale comincia a decorrere il termine per il pagamento delle sanzioni in misura ridotta (60 giorni), ex art. 16 della Legge n. 689 del 1981, qualora con il verbale unico siano irrogate sanzioni relative sia ad illeciti oggetto di diffida sia ad illeciti non diffidabili.

Attraverso un'interpretazione quasi letterale del contenuto dell’articolo 33, comma 5, del Collegato - secondo cui il verbale unico produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati «ove da parte del trasgressore o dell’obbligato in solido non sia stata fornita prova al personale ispettivo dell’avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste» - il Ministero chiarisce che detto termine di 60 giorni decorre necessariamente dallo spirare del termine di 45 giorni concesso per estinguere gli (altri) illeciti diffidati.

In altri termini, qualora nel verbale unico si provveda contestualmente, per taluni illeciti, a diffidare il trasgressore e, per altri illeciti, a richiedere il pagamento delle relative sanzioni in misura ridotta, il termine di 60 giorni previsto dal citato articolo 16 della Legge n. 689 del 1981 «decorre necessariamente dalla scadenza dei termini già individuati dal
Legislatore del Collegato Lavoro ai fini dell'ottemperanza alla diffida e del relativo pagamento degli importi in misura minima (45 giorni in tutto ovvero 15 giorni nelle ipotesi in cui trova applicazione la c.d. diffida ora per allora)».


da «Guida al lavoro», 8 aprile 2011, n. 15

ACCERTAMENTO ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE

La gestione antieconomica dell'azienda è censurabile dal Fisco. Sempre più spesso gli uffici, considerando antieconomiche determinate scelte imprenditoriali, rettificano la dichiarazione, in base al principio secondo cui chiunque svolga un'attività economica è indotto a ridurre i costi o a massimizzare i ricavi, a parità delle altre condizioni.
In concreto i verificatori, nonostante non scoprano violazioni alla normativa fiscale, durante il controllo si rendono conto che alcune operazioni e scelte non appaiono improntate a criteri di economicità con la conseguenza che:
a) ritengono i relativi costi sostenuti (se si tratta di acquisti) in tutto o in parte non deducibili in quanto non inerenti;
b) contestano maggiori ricavi se le operazioni considerate non economiche sono quelle attive.
L'Agenzia nel 2008 con una nota interna (n. 55440) ha segnalato agli uffici che i comportamenti palesemente antieconomici possono configurarsi sia con l'eccessività di componenti negativi, sia con l'immotivata compressione
di componenti positivi di reddito.

Secondo l'Agenzia in sede di contestazione e in particolare sotto il profilo dell'iter logico argomentativo, a una condotta ritenuta antieconomica corrisponde un ribaltamento dell'onere della prova sul contribuente il quale, ove non riesca a giustificare la propria condotta, si vedrà riprendere a tassazione il componente negativo di reddito dedotto (o parte di esso) ovvero il componente positivo di reddito non dichiarato (o parzialmente dichiarato).

La direttiva ricorda infine che i rilievi sull'antieconomicità comportano anche il recupero dell'IVA sui maggiori componenti positivi di reddito (IVA dovuta) o minori componenti negativi di reddito (IVA indebitamente detratta).

Il Sole 24 ORE di Lunedì 4 aprile 2011

Contestazione e notificazione del verbale unico

La circolare n. 10/2011 emessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha ad oggetto il cd. verbale unico di accertamento che, ai sensi della normativa in vigore (art. 33, c. 5, L. n. 183/2010) “produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato all’efficacia della notificazione”.

Il Ministero è intervenuto in merito all’individuazione del dies a quo dal quale comincia a decorrere il termine di 60 giorni per il pagamento delle sanzioni in misura ridotta (ex art. 16, L. n. 689/1981) nell’ipotesi in cui attraverso il verbale, per alcuni illeciti si perviene a diffidare il trasgressore, mentre per altri si richiede il pagamento delle relative sanzioni in misura ridotta.

La Circolare specifica che il termine di 60 giorni comincia a “decorrere necessariamente dalla scadenza dei termini già individuati dal Legislatore del Collegato lavoro ai fini dell’ottemperanza alla diffida e del relativo pagamento degli importi in misura minima”, nello specifico 45 giorni in tutto, ovvero 15 giorni nelle ipotesi in cui trova applicazione la diffida cd. ora per allora.

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Circolare 28/03/2011, n. 10

Gli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede del lavoratore nel caso di malattia

Nella sentenza suindicata la Suprema Corte ribadisce che il “principio di diligenza, correttezza e buona fede impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge”.

Da ciò deriva che le parti devono astenersi da comportamenti che possono ledere l’interesse dell’altra alla corretta esecuzione del contratto.

La Corte sottolinea che, come noto, lo stato di malattia del lavoratore è tutelato dalle disposizioni contrattuali e dalla legge in quanto non sia imputabile alla condotta volontaria del lavoratore.

Coniugando tale disciplina con i principi di diligenza, correttezza e buona fede, ne deriva che incombe sui lavoratori l’obbligo di curarsi diligentemente durante la malattia, al fine di non pregiudicare la guarigione ritardando la ripresa del lavoro, ma anche quello di evitare di ammalarsi esponendosi a rischi a cui è connessa un’elevata probabilità di cadere in uno stato morboso.


Corte di Cassazione, sentenza 25 gennaio 2011, n. 1699

Assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni:interpretazione alla L. n. 407/98.

L. 11 marzo 2011, n. 25

Il Parlamento attraverso la L. n. 25/2011 ha fornito interpretazione autentica circa l’art. 1, c. 2, della L. n. 407/1998 che disciplina l’applicazione delle assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili.

La novella stabilisce che l’articolo suindicato deve essere interpretato nel senso che “il superamento della quota di riserva di cui all’art. 18, c. 2, L. 12 marzo 1999, n. 68 , deve in ogni caso avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l’anno di riferimento e che resta comunque ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 3, L. n. 68/1999, e successive modificazioni, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili (”.

Va chiarito che:

- la quota di riserva (art. 18, c. 2, L. 12 marzo 1999, n. 68) si riferisce agli orfani e ai coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché ai coniugi e ai figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763. Tale quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti;
- i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella seguente misura: a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti (art. 3, L. n. 68/1999).

La norma, in vigore dal 9 aprile p.v., riguarda esclusivamente le pubbliche amministrazioni.

venerdì 1 aprile 2011

Imprese assicuratrici, istituito il Fondo di solidarietà

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2011, il decreto del Ministero del Lavoro n. 33 del 21.1.2011 concernente il Regolamento per l’istituzione del “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici”.

Il Fondo ha lo scopo di attuare, nei confronti dei lavoratori delle imprese cui si applica il contratto collettivo di settore, interventi che, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi, o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro:

a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità;
b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.
Il Fondo provvede in via ordinaria:
1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o comunitari;
2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente.
In via straordinaria, il Fondo provvede all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne per un periodo massimo di 60 mesi fino alla maturazione dei requisiti per la pensione INPS. Detto assegno sarà, altresì, erogato nel periodo intercorrente tra la suddetta maturazione e la data di decorrenza dell'erogazione della pensione INPS, escluso, per quest'ultimo periodo, il versamento della contribuzione correlata.

I soggetti interessati devono versare al Fonod un contributo ordinario dello 0,50% (di cui 0,375% a carico datore di lavoro e 0,125% a carico lavoratore). E' inoltre dovuto un contributo addizionale a carico datore di lavoro nella misura non superiore all'1,50% in caso di fruizione dei programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale oppure di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa.

Ministero Lavoro - Decreto 21/01/2011 n. 33- G.U. n. 73 del 30/03/2011

Inail, i valori per calcolare i premi 2011

L’Inail, con la circolare n. 21 del 24 marzo 2011, ha diramato i dati, rivalutati per il 2011, dei premi assicurativi ordinari, dei premi speciali unitari nonché il minimale e il massimale di rendita.

Come di consueto, l’INAIL ha predisposto la circolare che fornisce i dati necessari per il corretto calcolo del premio assicurativo dovuto all’Istituto assicuratore. Nello specifico, pertanto, si comunicano per il 2011, considerata la variazione percentuale calcolata dall’ISTAT pari allo 1,6%,

- i limiti minimi di retribuzione giornaliera: € 44,95
- il limite minimo giornaliero rapportato a mese nell'ipotesi di 26 giorni lavorativi mensili: € 44,49
- il minimale giornaliero e retribuzioni convenzionali in genere: € 24,72
- lavoratori con contratto part-time: se l'orario normale è di 40 ore settimanali, la retribuzione oraria minimale per l' anno 2011 risulta pari a € 6,67
- lavoratori dell'area dirigenziale: dal 1° luglio 2010, l'imponibile orario (€ 89,49 : 8), giornaliero (€ 26.847,60 : 300) e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:
Oraria: € 11,19
Giornaliera: € 89,49
Mensile: € 2.2.37,30
- lavoratori parasubordinati: dal 1° luglio 2010, i limiti minimo e massimo dell'imponibile mensile (€ 14.456,40 : 12; € 26.847,60 : 12) corrispondono ai seguenti importi: Minimo € 1.204,70 e massimo mensile € 2.237,30
- prestazioni occasionali: dal 1° luglio 2010, i limiti minimo e massimo dell'imponibile giornaliero (€ 14.456,40 : 300; € 26.847,60 : 300) e mensile (€ 14.456,40 : 12; € 26.847,60 : 12) corrispondono ai seguenti importi:

Minimo e massimo giornaliero: € 48,19 - € 89,49

Minimo e massimo mensile: € 1.204,70 - € 2.237,30.

La circolare INAIL fornisce, infine, anche i valori dei premi speciali unitari e per il calcolo dell’indennità per inabilità temporanea assoluta e delle rendite per inabilità permanente ed ai superstiti.