Colf e
badanti: nuovi importi contributivi.
Dall’inizio dell’anno 2013 sono cambiate le quote orarie dei
contributi INPS per colf e badanti ed essi sono diversi in base al tipo di
contratto stipulato. Infatti, se il contratto è a tempo indeterminato, i contributi
risultano essere inferiori rispetto al 2012; mentre, se il contratto è a tempo
determinato vi è un contributo aggiuntivo e di conseguenza il valore orario
sarà più alto.
La circolare INPS N. 25/2013 ha spiegato che tutto ciò è la
conseguenza dell’introduzione della riforma Fornero dell’Aspi che è andata a sostituire l’assicurazione
contro la disoccupazione introducendo appunto due aliquote contributive:
- 1,31% della retribuzione come valore
ordinario;
- 1,40% come contributo addizionale che si abbatte
solo sui rapporti a termine.
E’ però importante ricordare che il contributo addizionale
non deve essere versato se la colf è stata assunta a tempo determinato in
sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
Se vi sono rapporti di lavoro domestico a tempo determinato
ancora attivi alla data del 1° Gennaio 2013, il contributo addizionale verrà
calcolato direttamente dall’INPS al momento dell’invio del MAV. Ancora, l’INPS,
nel caso in cui il contratto venga trasformato da tempo determinato in tempo
indeterminato, restituirà al datore di lavoro gli ultimi sei mesi di versamento
del contributo addizionale; allo stesso modo, se in seguito alla cessazione del
rapporto per scadenza del termine il datore riassume il lavoratore entro sei
mesi dalla cessazione, l’ente restituirà lo stesso importo.
Il datore di lavoro che, in base ai requisiti richiesti,
avrà diritto a tale rimborso, dovrà presentare la domanda in via telematica
attraverso uno dei seguenti canali: web - servizi telematici accessibili
direttamente dal cittadino tramite Pin attraverso il portale INPS; call-center
- numero gratuito 803164 da rete fissa e 06164164 da telefono cellulare con
tariffazione stabilita dal proprio gestore; intermediari dell'INPS - attraverso
i servizi telematici offerti agli stessi.
Inoltre l’Inps ne approfitta per sottolineare che il
contributo introdotto chiesto dall’Aspi nel caso di licenziamento del
dipendente non è dovuto per i rapporti di lavoro domestico.
Le nuove fasce di retribuzione e dei contributi sono
indicate nelle apposite tabelle. Vi sono valori orari più bassi che sono
previsti solo per i lavoratori che non devono pagare la quota relativa agli
assegni familiari.
Tale esclusione riguarda solo il coniuge del datore di
lavoro domestico (ma solo se quest'ultimo ha l'indennità di accompagnamento e
quindi giustifica la propria dipendenza dall'altro coniuge) e, se conviventi, i
parenti e gli affini entro il terzo grado.
A) Parenti:
- primo grado = genitori - figli;
- secondo grado = nonni - nipoti (figli di figli) -
fratelli/sorelle;
- terzo grado = bisnonni - nipoti (figli di fratelli) - zii.
B) Affini:
- primo grado = suoceri - figli del coniuge;
- secondo grado = nonni del coniuge - nipoti (figli dei
figli del coniuge); cognati;
- terzo grado = bisnonni del coniuge; nipoti (figli dei
cognati) - pronipoti (figli dei nipoti del coniuge); zii del coniuge.
Di seguito riportata la tabella dei contributi INPS:
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