Si torna al passato: per le situazioni eccezionali
salvate dal D.Lgs. n. 503/1992 e per le quali la pensione di vecchiaia
matura con soli 15 anni di contributi al posto degli attuali 20, l'INPS
conferma l'agevolazione che ha resistito in tutti questi anni, fino al
2011 e poi travolta dalla Riforma Fornero.
L'abolizione dei 15 anni è
stata frutto di una interpretazione restrittiva imposta all'INPS dai
Ministeri dell'economia e del lavoro; ma di fronte alle proteste degli
interessati e delle forze sociali si è preferito tornare al passato
piuttosto che percorrere il periglioso percorso dei ricorsi in
magistratura.
Ecco le particolari categorie di lavoratori dipendenti ed
autonomi che possono accedere, in deroga all'elevazione del requisito
minimo contributivo, alla pensione di vecchiaia in presenza di
un'anzianità contributiva minima di 15 anni anziché 20 ma ovviamente con
le nuove età dettate dal 1° gennaio 2012.
A - Lavoratori che al 31 dicembre 1992 hanno
maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla
normativa previgente - I lavoratori dipendenti ed autonomi che al 31
dicembre 1992 abbiano maturato i requisiti di assicurazione e di
contribuzione previsti dalla normativa previgente sono esclusi
dall'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione. Ai
fini della maturazione dei requisiti in parola, sono utili tutti i
contributi (obbligatori, figurativi, volontari, da riscatto e da
ricongiunzione) riferiti temporalmente a periodi anteriori al 1° gennaio
1993. I contributi figurativi, da riscatto e da ricongiunzione riferiti
a periodi che si collocano entro il 31 dicembre 1992 devono essere
valutati anche se riconosciuti a seguito di domanda successiva a tale
data.
B - Lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria
in data anteriore al 31 dicembre 1992 - L'elevazione dei requisiti di
assicurazione e di contribuzione non opera nei confronti dei lavoratori
dipendenti ed autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria da data
anteriore al 31 dicembre 1992. Per la deroga è necessario che la
decorrenza dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria si collochi
entro la data del 26 dicembre 1992. Non è invece richiesto che
l'assicurato ammesso alla prosecuzione volontaria abbia anche effettuato
versamenti anteriormente alla predetta data.
C - Lavoratori dipendenti che possono far valere
un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultano occupati per
almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno
solare - L'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione
non opera nei confronti dei lavoratori dipendenti che possono far valere
un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultano occupati per
almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a
52 settimane nell'anno solare (art. 2, comma 4, del decreto n. 503). Il
requisito dei 25 anni di anzianità assicurativa e quello dei 10 anni
con periodi di occupazione di durata inferiore a 52 settimane nell'anno
solare possono essere maturati anche successivamente al 31 dicembre
1992.
La deroga in parola non opera nei confronti dei
lavoratori occupati per l'intero anno ai quali venga attribuito, per
l'anno solare, un numero di contributi settimanali inferiore a 52, per
effetto delle disposizioni vigenti in materia di accreditamento dei
contributi ai fini del diritto alle prestazioni pensionistiche.
D - Lavoratori dipendenti che possono far valere al
31 dicembre 1992 un periodo di assicurazione e di contribuzione
inferiore ai 15 anni previsti dalla previgente normativa - Per i
lavoratori dipendenti che abbiano maturato al 31 dicembre 1992
un'anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata
dei periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di
compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe
di conseguire i requisiti assicurativi e contributivi richiesti dal
decreto n. 503 nell'anno di compimento dell'età pensionabile, i
requisiti stessi sono ridotti fino al limite minimo di 15 anni previsto
dalla previgente normativa.
In pratica il numero dei contributi richiesti par
tali lavoratori è pari alla somma delle settimane di contribuzione
maturate fino al 31 dicembre 1992 e delle settimane di calendario
comprese tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di compimento
dell'età pensionabile.
Tutto ciò si applica anche per gli iscritti al
fondo delle Ferrovie di Stato, al fondo delle Poste, alle gestioni ex
INPDAP ed ex ENPALS, secondo le specifiche normative di riferimento.
Ora gli uffici INPS sono tenuti a rivedere le
domande di pensione respinte perché l'interessato non ha raggiunto i 20
anni di contributi.
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