Il nuovo decreto prevede la concessione di un credito di imposta e importanti sgravi contributivi alle imprese (aziende pubbliche e private, cooperative sociali) che assumono lavoratori detenuti, internati e semiliberi.
Per accedere a tali benefici l’assunzione deve avere una durata minima di 30 giorni.
LAVORATORI
| DETENUTI O INTERNATI |
EX DEGENTI DI OSPEDALI PSICHIATRICI | |
CONDANNATI O INTERNATI AMMESSI AL LAVORO ESTERNO O IN REGIME DI SEMILIBERTA’ |
DATORE DI LAVORO
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AZIENDE PRIVATE
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AZIENDE PUBBLICHE
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COOPERATIVE SOCIALI
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TIPOLOGIA DI CONTRATTO
| CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO ANCHE PART TIME DI DURATA NON INFERIORE A 30 GG |
TRATTAMENTO RETRIBUTIVO
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IL CREDITO D’IMPOSTA
L’ entità del credito di imposta varia in base alla condizione del lavoratore, come da tabella seguente:
DETENUTI O INTERNATI (ANCHE AMMESSI AL LAVORO ESTERNO) | FINO A €/MESE 700,00 PER IL 2013 (DA CALCOLARE IN PROPORZIONE DELLE EFFETTIVE GIORNATE DI LAVORO) |
FINO A €/MESE 520,00 A PARTIRE DAL 2014 (DA CALCOLARE IN PROPORZIONE DELLE EFFETTIVE GIORNATE DI LAVORO) |
DETENUTI IN SEMILIBERTA’ O INTERNATI IN SEMILIBERTA’ | FINO A €/MESE 350,00 PER IL 2013 (DA CALCOLARE IN PROPORZIONE DELLE EFFETTIVE GIORNATE DI LAVORO) |
FINO A €/MESE 300,00 A PARTIRE DAL 2014 (DA CALCOLARE IN PROPORZIONE DELLE EFFETTIVE GIORNATE DI LAVORO) |
Tale credito di imposta spetta anche a:
- imprese che svolgono attività formativa nei confronti di detenuti o internati o di detenuti o internati ammessi alla semilibertà, a patto che tale attività sia finalizzata alla immediata assunzione dei detenuti o internati formati per un periodo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione
- imprese che svolgono attività di formazione mirata a fornire professionalità ai detenuti o agli internati da impiegare in attività lavorative gestite in proprio dall’Amministrazione penitenziaria
SGRAVI CONTRIBUTIVI
Sono inoltre previste agevolazioni ai fini previdenziali e assistenziali.
Le aliquote dovute all’INPS in relazione alle retribuzioni corrisposte a soggetti detenuti e internati, ex detenuti degli ospedali psichiatrici, condannati e internarti ammessi al lavoro esterno, sono ridotte nella misura del 95% a partire dal 2013.
Sia il Credito di imposta che gli sgravi contributivi sono inoltre riconosciuti anche nel periodo successivo alla scarcerazione, come da schema seguente:
LAVORATORI EX DETENUTI O INTERNATI CHE HANNO USUFRUITO DELLA SEMILIBERTA’ O AMMESSI AL LAVORO ESTERNO
| 18 MESI SUCCESSIVI ALLA CESSAZIONE DELLO STATO DETENTIVO (PURCHE’ IL RAPPORTO DI LAVORO SIA INIZIATO DURANTE IL PERIODO DI DETENZIONE) |
LAVORATORI EX DETENUTI O INTERNATI CHE NON HANNO USUFRUITO DELLA SEMILIBERTA’ O AMMESSI AL LAVORO ESTERNO
| 24 MESI SUCCESSIVI ALLA CESSAZIONE DELLO STATO DETENTIVO (PURCHE’ IL RAPPORTO DI LAVORO SIA INIZIATO DURANTE IL PERIODO DI DETENZIONE) |
Per usufruire di dette agevolazioni è necessaria la stipula di apposite convenzioni tra le aziende e gli amministrazioni penitenziarie che prevedano:
- l’oggetto della attività lavorativa
- le modalità di svolgimento
- formazione e trattamento retributivo
1 commento:
thaaaaaaaanks
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