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domenica 31 gennaio 2010

F24 E CREDITI IVA

Novità per le compensazioni IVA

Da quest’anno per poter effettuare le compensazioni orizzontali dei crediti IVA (ovvero, per il pagamento, mediante modello F24, di imposte, contributi INPS, premi INAIL, e delle altre somme dovute allo Stato, alle regioni e ad altri enti previdenziali) devono sussistere le seguenti condizioni:

  1. la compensazione orizzontale dei crediti IVA annuali e trimestrali per importi superiori a € 10.000 annui può essere effettuata dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito.

L’Agenzia delle Entrate ha istituito specifici codici identificativi da utilizzare per le ipotesi in cui il credito emerga da dichiarazioni o istanze riferite a soggetti diversi rispetto all’utilizzatore e per poter dunque individuare il soggetto cui si riferisce il credito utilizzato in compensazione.

Per la trasmissione dei modelli F24 è sempre obbligatorio utilizzare esclusivamente i servizi telematici dall’Agenzia delle Entrate, vale a dire: a) direttamente dai contribuenti, mediante Entratel o Fisconline; b) tramite gli intermediari abilitati al servizio Entratel; c) tramite i servizi di home banking di banche e Poste Italiane o di remote banking (Cbi) delle banche, esclusivamente per le compensazioni di crediti Iva inferiori a € 10.000;

  1. per importi superiori a € 15.000 è obbligatorio il visto di conformità delle dichiarazioni da cui emerge il credito. In alternativa, tale dichiarazione deve essere sottoscritta dai soggetti abilitati iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro. I contribuenti soggetti al controllo contabile potranno far sottoscrivere la dichiarazione dai soggetti che compilano la relazione di revisione

  1. resta la possibilità di utilizzare il credito per la compensazione verticale dei debiti Iva risultanti dalle liquidazioni mensili e annuali; pertanto, l’utilizzo del credito IVA in compensazione in F24 con debiti IVA scaturenti dalle liquidazioni periodiche non concorre al plafond dei 10.000 euro, né a quello dei 15.000 euro ai fini dell’apposizione del visto di conformità. Detta compensazione sarà, comunque, oggetto di controllo al fine di verificare il corretto utilizzo dei crediti IVA disponibili emergenti dalla dichiarazione annuale e/o dall’istanza trimestrale.

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010 e riguardano i crediti esposti nelle dichiarazioni e nelle istanze presentate a partire da tale data.

Lo scopo delle suddette disposizioni è di contrastare gli abusi dello strumento della compensazione orizzontale di crediti IVA che non risultano dalla dichiarazione annuale e dalle istanze trimestrali, ossia di crediti creati appositamente per essere utilizzati in compensazione nel solo modello F24.

Le stesse si collocano, dunque, nel quadro del contrasto all’indebito utilizzo in compensazione nel modello F24 di crediti inesistenti. Al riguardo, si ricorda in particolare la sanzione del 200% nell’ipotesi di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per un ammontare superiore a 50.000 euro (DL n. 5/2009, art. 7, co. 2).

Si osserva, inoltre, che la nuova disciplina sulla compensazione dei crediti IVA riguarda soltanto la compensazione “orizzontale” o “esterna” dei crediti IVA, e non anche la compensazione “verticale” o “interna”, ossia la compensazione dei predetti crediti con l’IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.

Riferimenti:

DL n. 78/2009, conv. in Legge n. 102/2009, art. 10; Decreto Direttore Agenzia delle Entrate 21/12/2009, prot. n. 2009/185430; Circ. Agenzia Entrate 15 gennaio 2010

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