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mercoledì 4 marzo 2015

Appalti responsabilità solidale negli appalti

DECRETO SEMPLIFICAZIONI FISCALI
D.LGS. 175/14
ANALISI DELLE SEMPLIFICAZIONI IN TEMA DI RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTI
 
Ulteriori semplificazioni in tema di responsabilità solidale negli appalti.

Dopo l’eliminazione della responsabilità solidale in tema di IVA, già sancita dal DECRETO FARE nel 2013, al via anche l’abolizione della responsabilità in materia di versamenti delle ritenute IRPEF sui redditi da lavoro dipendente dovute in relazione a prestazioni di appalto o subappalto di opere e servizi.

Nei rapporti con il fisco dunque ognuno è responsabile dei propri debiti.

Con D.Lgs 175/14 in tema di semplificazioni fiscali, viene abrogato l’art. 35, commi da 28 a 28-ter decreto legge 4 luglio 2006 convertito in legge 4 agosto 2006 n. 248, che prevedeva :
  • responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore, nel caso in cui il primo avesse pagato il corrispettivo dovuto per prestazioni del subappaltatore, senza essersi prima accertato tramite richiesta di apposita documentazione (documento di as­severazione ovvero dichiarazione sostitu­tiva resa ai sensi del d.P.R. n.445/00) che questi avesse versato all’Erario le ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, la responsabilità era ovviamente limitata alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto;
  • responsabilità anche del committente ,punito con sanzione amministrativa da € 5.000 a € 20.000 nel caso in cui avesse saldato il corrispettivo dovuto all’appaltatore senza essersi preventivamente accertato tramite richiesta di apposita documentazione della regolarità della posizione fiscale sui redditi da lavoro dipendente dell’appaltatore e dei subappaltatori della filiera.
In sintesi dunque abrogazione della responsabilità fiscale solidale sui redditi da lavoro dipendente, sia per l’appaltatore che per il committente.
 
A far data dal 13 Dicembre 2014, data di entrata in vigore del D. Lgs 175/2014 i pagamenti sono svincolati dagli oneri burocratici di cui sopra.
 
Ovviamente rimane aperto, ed è spesso soggetto a diverse interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali, il quesito della gestione del regime sanzionatorio da applicare alle violazioni accertate dopo l’abrogazione della norma ma compiute prima della stessa.
 
A tal fine con Circolare della Agenzia delle Entrate 31/E del 30 Dicembre 2014 è stato disposto che:
  • In relazione alla responsabilità del committente si applica il principio del “favor rei” in base al quale, salvo diversa previsione di legge nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce violazione. Se la sanzione è stata già emessa il debito residuo si estingue ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato. Quindi la sanzione non verrà applicata per violazioni commesse prima del 13 dicembre 2014 e non ancora definite a quella stessa data, ma in ugual modo non possono essere restituite somme già versate per il pagamento della sanzione.
  • In relazione all’appaltatore non può essere applicato il principio del “favor rei”, la responsabilità solidale in questo caso è valevole per tutte le violazioni compiute fino alla data del 13 Dicembre 2014.
La motivazione di questa diversità di applicazione del principio è che il “favor rei” è applicabile alla fattispecie sanzionatoria (caso del committente), in quanto invece alla responsabilità per l’imposta essa è regolata dal Diritto Civile e come tale assoggettata al principio “tempum regit actum” ossia al principio generale di successione di leggi nel tempo ed in particolare al principio di irretroattività (caso dell’appaltatore).
 
L’abrogazione della responsabilità solidale non è valevole nel caso di estinzione di società, o meglio permane per un periodo di 5 anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese.
 
Il senso di tale proroga è evitare che le imprese spariscano nel nulla appropriandosi delle ritenute dei propri dipendenti.
 
Resta invariata invece la disciplina della responsabilità solidale in materia retributiva e contributiva.
 
Ai sensi dell’art. 29 D. Lgs276/2003 il committente è obbligato in solido con l’appaltatore e i subappaltatori della filiera entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori le retribuzioni comprese le quote TFR e a pagare i relativi contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell’appalto.
 
Con l’integrazione del comma 2 è previsto che il committente che effettua il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ciò significa che deve versare delle imposte dovute da altri soggetti e per questo è autorizzato ad effettuare delle ritenute sugli importi dovuti ai lavoratori.
 
Il committente in caso di rivendicazioni potrà avvalersi del principio di preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore e di eventuali subappaltatori.
 
In sintesi:
  • Il committente è responsabile in solido con gli altri attori della filiera appaltatori e subappalltatori, ma può eccepire il “beneficium excussionis” ossia, nonostante la responsabilità solidale sancita dalla norma il creditore deve rivalersi in prima istanza sul patrimonio del debitore principale e solo in caso di infruttuosa escussione sul patrimonio degli obbligati in solido.
  • In merito invece a quanto sancito dal comma 2 art 29 sul ruolo del committente pagante in qualità di sostituto di imposta, dottrina e giurisprudenza manifestano perplessità sulla applicazione univoca del criterio. Di fatto non appaiono chiare le modalità con cui il principio debba essere applicato. Il committente non ha rapporti diretti con il lavoratore (dipendente dell’appaltatore o addirittura lavoratore autonomo), non ha dunque elementi utili e funzionali per l’effettuazione delle operazioni del sostituto di imposta (conguagli, compensazioni da 730, detrazioni, ecc), oltretutto si trova spesso ad intervenire dopo il termine del periodo di imposta.
    Servirebbe a tal proposito una ulteriore normativa di riferimento a dettaglio delle operazioni da svolgere.
Rimane l’obbligo di richiedere con regolarità il rilascio del DURC in corso di validità.
Scopo di tali provvedimenti in materia di riduzione di responsabilità solidale negli appalti è snellire il processo burocratico e “fare girare” l’economia sboccando i pagamenti.