La domanda volta a ricevere i benefici connessi al
pensionamento anticipato dovuto ai lavori usuranti deve essere presentata
all'ente previdenziale presso il quale il lavoratore interessato è iscritto.
Con la domanda il lavoratore deve:
1) indicare la volontà di avvalersi, per l'accesso al
pensionamento, del beneficio;
2) specificare i periodi per i quali è stata svolta ciascuna
delle attività lavorative indicate dal D.Lgs. n. 67/2011;
3) presentare la corrispondente documentazione minima
necessaria, che il datore di lavoro è tenuto a rendere disponibile per il
lavoratore, entro trenta giorni dalla richiesta, tenuto conto degli obblighi di
conservazione della medesima, e che deve riportare, salvo i casi di comprovata
impossibilità, la dichiarazione di conformità all'originale rilasciata dal
datore di lavoro o dal soggetto che detiene stabilmente la documentazione in
originale.
Il monitoraggio delle domande accolte, ai fini della
individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie
annualmente disponibili per legge, è effettuato attraverso l'analisi dei dati
provenienti dall'accentramento, presso l'INPS, delle informazioni trasmesse
dagli enti previdenziali interessati e concernenti:
a) la data di perfezionamento, per ogni lavoratore, dei
requisiti pensionistici agevolati;
b) l'onere finanziario connesso ad ogni anticipo
pensionistico;
c) la data di presentazione della domanda di accesso al
beneficio.
Se l'onere finanziario accertato attraverso il monitoraggio
è superiore allo stanziamento previsto, la decorrenza dei trattamenti
pensionistici anticipati è differita in ragione della data di maturazione dei
requisiti agevolati e, a parità degli stessi, della data di presentazione della
domanda di accesso al beneficio.
L'ente previdenziale comunica al lavoratore interessato
entro il 31 dicembre 2011 (per chi matura i requisiti entro l'anno in corso) ed
entro il 30 ottobre di ogni anno (per chi matura i requisiti negli anni
successivi):
1) l'accoglimento della domanda, con indicazione della prima
decorrenza utile, qualora sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo
svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti e sia verificata la sussistenza
della relativa copertura finanziaria;
2) l'accertamento del possesso dei requisiti relativi allo
svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti, con differimento della
decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell'insufficiente copertura
finanziaria; in tal caso, la prima data utile per l'accesso al pensionamento
viene indicata con successiva comunicazione;
3) il rigetto della domanda, qualora non sia accertato il
possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni usuranti.
Con riferimento alle attività lavorative svolte a decorrere
dall'anno 2011, il datore di lavoro comunica in via telematica alla Direzione
provinciale del lavoro e all'ente previdenziale interessato, attraverso la
compilazione dell'unico modello «Lav.Us.» (reperibile sul sito del Ministero del
lavoro) con periodicità almeno annuale, il periodo o i periodi nei quali ogni
dipendente ha svolto le lavorazioni usuranti; e con periodicità annuale,
l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in
regolari turni periodici.
In caso di omissione delle comunicazioni si applicano
sanzioni da 500 a 1.500 euro per ogni lavoratore.
Contro le decisioni che escludono le domande dal beneficio
il lavoratore può presentare, esclusivamente per motivi di merito ed entro
trenta giorni dalla comunicazione di esclusione, ricorso al Comitato regionale
per i rapporti di lavoro. Passati inutilmente 90 giorni il ricorso si intende
respinto.
La comunicazione con il modello Lav-Us può essere presentata
dal datore di lavoro (da un suo dipendente delegato), dall'associazione cui
aderisce, dal consulente del lavoro, ecc.
Nel modello sono previste cinque tipologie di
comunicazione.
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