Cerca nel blog

venerdì 29 ottobre 2010

Durata dell’apprendistato: calcolo dei periodi di sospensione

Ministero lavoro e politiche sociali nota n. 34 del 15/10/2010

Il Ministero del Lavoro, con nota n. 34/2010, fornisce chiarimenti in merito al periodo di sospensione del lavoratore apprendista.

Il Ministero, con tale nota, risponde in merito al reale termine di scadenza del rapporto di
apprendistato in presenza di sospensione del medesimo e se quest’ultima comporti o meno una sua
proroga e se i periodi di sospensione “brevi” possano essere complessivamente
sommati durante il periodo di vigenza della CIG in deroga e disoccupazione ordinaria.

E’ necessario evidenziare il cd principio di effettività già richiamato nella nota di questo Ministero del 24 dicembre 1981 la quale, confermando l’interpretazione già fornita con la circolare n. 196 del 4 marzo 1959, precisa che, nelle ipotesi di sospensione per malattia, le interruzioni del rapporto inferiori al mese sarebbero ininfluenti rispetto al computo dell’apprendistato poiché di fatto irrilevanti rispetto al pregiudizio dell’addestramento.
Invece, per quanto riguarda i periodi di assenza uguali o superiori al mese, salvo una diversa indicazione da parte della contrattazione collettiva, il rapporto di apprendistato sarà da considerarsi prorogato, per i
medesimi periodi, nei casi disciplinati dal contratto collettivo (di qualsiasi livello) applicato
dalla singola impresa.

Ove manche una disciplina contrattuale, la valutazione andrà effettuata caso per caso
dall’impresa medesima, sulla base del richiamato principio di effettività e quindi sull’effettiva
incidenza dell’assenza sulla realizzazione del programma formativo.

In conclusione, ove il periodo di sospensione non comprometta il raggiungimento dell’obiettivo formativo, individuato e scadenzato dal Piano Formativo Individuale, non sarà necessaria la proroga del rapporto.

Nessun commento: