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lunedì 23 novembre 2009

TESTO UNICO TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (ultime novità)


Riferimenti normativi:

Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

Decreto legislativo n. 106 del 3 agosto 2009.

Decreto del Ministero del Lavoro del 4 Marzo 2009.

Il d. lgs. 3 agosto 2009 n. 106, che ha introdotto disposizioni integrative e correttive del d. lgs. N. 81 del 2008, ha portato a compimento il processo di redazione del cosiddetto Testo Unico in materia di tutela e sicurezza sul lavoro.

Tale normativa ha come obiettivo prioritario il superamento delle difficoltà operative, delle criticità e delle lacune evidenziate nei primi mesi di applicazione del Testo Unico originario (d. lgs. 81/2008).


- AMBITO APPLICATIVO

Il d. lgs. ha confermato sia l’ambito di applicazione, tutti i settori di attività private e pubbliche, che la nozione di lavoratore già contenuta nel d. lgs. 81/2008.

Le disposizioni si applicano, quindi, a tutti i lavoratori, subordinati ed autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati.

Si prescinde, dunque, dalla qualificazione del rapporto e si collega la normativa antinfortunistica alla comune presenza dei lavoratori in uno specifico ambiente di lavoro che fa capo ad uno stesso datore di lavoro.

Ne consegue che si considera “lavoratore” soggetto alle disposizioni del Testo Unico qualsiasi “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.

In tale prospettiva, il Testo Unico richiama, per equiparazione all’area del lavoro subordinato, anche figure non espressamente previste dal d. lgs. n. 626 del 1994, come i volontari ed i lavoratori socialmente utili o i lavoratori autonomi.


- SOGGETTI DELL’OBBLIGO DI SICUREZZA

Il primo garante della sicurezza è il datore di lavoro, la cui nozione viene ulteriormente precisata dall’ultima edizione del Testo Unico con riferimento al settore pubblico.

Infatti, si consente all’organo di vertice di individuare come datore di lavoro il funzionario non avente qualifica dirigenziale, purchè dotato di autonomi poteri, decisionali e di spesa.

In caso di omessa individuazione o di individuazione non conforme ai criteri indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice.

Non subiscono variazioni le nozioni di dirigente e di preposto le quali fanno riferimento alla concreta titolarità dei poteri di direzione o di vigilanza. Del resto, il criterio dell’effettività viene eletto regola principe dal Testo Unico, quando esso afferma espressamente che le posizioni di garanzia del datore di lavoro, del dirigente e del preposto gravano anche su di lui che, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti “in concreto” i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

Rispetto a quanto stabilito dal d. lgs. n. 626 del 1994, il testo unico enfatizza il ruolo di vigilanza attiva esercitato dal dirigente e dal preposto. In tale prospettiva, prevede che ambedue frequentino appositi corsi di formazione.

Proprio sulle caratteristiche della formazione il legislatore del Testo Unico interviene con insistenza, dimostrando di considerarla uno strumento fondamentale al fine della prevenzione. Tanto è vero che l’obbligo dei lavoratori di partecipare ai programmi di formazione ed addestramento organizzati dal datore di lavoro viene per la prima volta sanzionato penalmente dall’art. 59, comma 1, lettera a.

Il d. lgs. n. 81 del 2008, novellato sul punto dal d. lgs. n. 106 del 2009, rivisita anche le figure di altri attori della sicurezza, quali il medico competente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il rappresentante dei lavoratori della sicurezza.

Il medico competente vede implementare le sue funzioni: sia per il nuovo obbligo di consegna al datore di lavoro, alla fine dell’incarico, della documentazione sanitaria in suo possesso o al lavoratore, in caso di cessazione del rapporto, di copia della cartella sanitaria e di rischio; sia per la facoltà di effettuare, in alternativa ai dipartimenti di prevenzione delle Asl e su scelta del datore di lavoro, la visita medica in fase preassuntiva, visita che invece la primitiva dizione del decreto espressamente vietava; sia per l’obbligo di visitare il lavoratore precedentemente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

Relativamente alla figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione il Testo Unico prevede, in alcuni casi, la possibilità di centralizzazione del servizio e, nella sua versione aggiornata, consente al datore di lavoro, con non più di cinque dipendenti, di svolgere direttamente anche i compiti di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione, con relativo obbligo di frequenza di corsi relativi a tali materie.

Per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (r.l.s.), il Testo Unico, con riferimento alle modalità della loro elezione precisa che i relativi nominativi devono essere inviati in via telematica all’Inail, all’Ispema e, per il loro tramite, al Sistema informativo nazionale per la prevenzione sui luoghi di lavoro in caso di nuova elezione o di designazione e non più annualmente.


- DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

La nuova disciplina in esame ha esteso l’obbligo di valutazione a tutti i rischi esistenti in azienda semplificando, al contempo, la disciplina relativamente ai principi di redazione e tenuta del DVR.

Al riguardo si stabilisce, infatti, che il datore di lavoro provvede “con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantire la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”.

Si prescrive espressamente che ogniqualvolta si verifichi una variazione nel processo produttivo che modifichi il rischio salute-sicurezza è fatto obbligo al datore di lavoro di effettuare una nuova valutazione dei rischi entro 30 giorni.

Altra novità introdotta dal d. lgs. 106/09 è quella relativa alla certezza della data di redazione del DVR.

In virtù della nuova disciplina essa potrà essere attestata con due diverse modalità:

a) mediante apposizione di data che diventa certa seguendo l’iter ordinario;

b) mediante sottoscrizione congiunta e contestuale del datore di lavoro, del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e del Medico Competente.

Relativamente alle imprese di nuova costituzione la valutazione dei rischi deve essere effettuata immediatamente mentre il documento che attesta l’avvenuta valutazione deve essere redatto entro 90 giorni dall’inizio attività.


- LA DELEGA DI FUNZIONI E LA RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO

L’istituto in esame, sebbene non disciplinato dal d. lgs. 626/1994, trova espressa regolamentazione negli artt. 16 e 17 del nuovo Testo Unico.

La delega deve risultare da atto scritto recante data certa, essere accettata per iscritto, adeguatamente e tempestivamente pubblicizzata, conferita a soggetti in possesso di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.

Risolvendo una questione alquanto controversa, il d. lgs. 106/2009 ritiene legittima la subdelega da parte del soggetto delegato, previa intesa con il datore di lavoro, di specifiche funzioni in materia di sicurezza sul lavoro, rispettando le condizioni fissate per la delega.

Anche in ipotesi di delega, il datore di lavoro deve esercitare una vigilanza sul corretto espletamento da parte del delegato delle sue funzioni. Secondo quanto stabilito dalle nuove disposizioni tale obbligo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello organizzativo previsto dall’art 30, comma 4.

Tale adozione in sede processuale potrà fornire al delegante una presunzione di adeguatezza del controllo, ma egli rimarrà pur sempre soggetto a responsabilità penale, qualora in giudizio emerga che sia venuto a conoscenza di eventuali inadempienze del delegato ed abbia omesso di intervenire in merito.


- INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

L’obbligo di formazione è, oggigiorno, esteso anche ai Dirigenti oltre che ai Preposti.

Al riguardo viene espressamente prescritto che la formazione avvenga durante l’orario di lavoro e senza oneri economici a carico dei lavoratori e che possa avvenire anche esternamente all’azienda.


- APPALTI

Importanti sono le novità che il Testo Unico introduce con riferimento alla tematica degli appalti contenuta negli artt. 26 e 27.

Viene confermato l’obbligo del committente-datore di lavoro di verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo ai quali si è commissionata l’opera o il servizio.

Le maggiori novità riguardano, sicuramente, l’obbligo del DUVRI la cui redazione diventa obbligatoria là dove, a seguito di valutazione dei rischi, sono accertati rischi da interferenza tra le varie lavorazioni.


- SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE

Uno degli aspetti maggiormente innovativi della riforma è l’introduzione del sistema della patente a punti di qualificazione delle imprese finalizzata, essenzialmente, a verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi.

A titolo meramente esemplificativo si possono menzionare tra gli elementi di valutazione:

a) esperienza e competenza professionale;

b) effettuazione di attività formative;

c) rispetto degli standard contrattuali;

d) assenza di sanzioni.

Eventuali mancanze o deficienze riscontrate determineranno una riduzione dei punti assegnati mentre l’azzeramento del punteggio per ripetute violazioni determinerà il blocco dell’attività e la chiusura dei cantieri.


- SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’

La predetta sanzione scatta quando, in seguito ad un intervento ispettivo, viene riscontrato l’impiego di personale irregolare in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro ovvero in caso di “gravi e reiterate” violazioni di sicurezza e salute sul lavoro individuate da apposito decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.


- SORVEGLIANZA SANITARIA

La normativa in esame introduce una puntuale definizione del predetto istituto specificando come per sorveglianza sanitaria si debba intendere un’attività complessa volta precipuamente a tutelare la salute dei lavoratori ed a prevenire l’insorgenza di malattie professionali.

La sorveglianza sanitaria deve essere attivata in tutti i luoghi di lavoro nei quali sono presenti fattori di rischio per la salute dei lavoratori.

La stessa comprende:

- visite preventive che hanno l’obiettivo primario di stabilire e valutare se le condizioni di salute del lavoratore gli consentono, in concreto, di essere esposto ai rischi connessi alla sua mansione e presenti sul suo luogo di lavoro.

Le stesse devono essere effettuate prima che il lavoratore inizi a lavorare, e devono essere ripetute qualora lo stesso venga adibito allo svolgimento di mansioni differenti.

- successive visite periodiche finalizzate a controllare che l’esposizione a tali rischi non abbia prodotto dei danni ed a confermare l’idoneità del lavoratore a svolgere la propria attività.

- visite straordinarie richieste dallo stesso lavoratore qualora ritenga di avere dei disturbi provocati dal lavoro.

- visita alla cessazione del rapporto di lavoro prevista nel caso in cui il lavoratore sia stato esposto a particolari rischi.

La visita si conclude attraverso la predisposizione di un giudizio di idoneità alla mansione specifica che deve essere consegnato in forma scritta al lavoratore ed al datore di lavoro.

Il predetto giudizio può essere:

- di idoneità alla mansione specifica;

- di temporanea non idoneità alla mansione specifica (significa che le condizioni di salute che non consentono di adibire il lavoratore alla sua mansione sono solo temporanee, cioè è previsto un miglioramento nel tempo);

- di idoneità con prescrizioni o limitazioni (il lavoratore può svolgere la sua mansione ma con particolari accorgimenti);

- di non idoneità alla mansione specifica in questo caso il medico competente ritiene che le condizioni cliniche del lavoratore non gli consentono di svolgere la mansione per la quale è stata assunto, per cui il datore di lavoro deve adibire il dipendente ad altra mansione concordata con il medico.

La predetta sorveglianza è affidata ad un medico competente, nominato dal datore di lavoro.


Accertamenti integrativi

Si tratta di esami aggiuntivi che il medico competente ritiene necessari per poter esprimere il giudizio di idoneità.

I più comuni sono:

Audiometria: serve a valutare la funzione uditiva. Viene utilizzato quando la mansione espone al rischio rumore.

Spirometria: è l’esame che valuta la funzione respiratoria, si utilizza nei casi di esposizione a polveri di varia natura, ad agenti chimici volatili, a fumi di saldatura, a vapori.

Elettrocardiogramma a riposo o sottosforzo: valuta parte della funzionalità cardiaca, può essere utile per valutare l’idoneità a mansioni che comportano sforzi fisici intensi o che svolgono in altezza.

Monitoraggio biologico: in caso di esposizione ad alcune sostanze chimiche è possibile rilevare le relative tracce nei liquidi biologici, la quantità rilevata indica se il grado di esposizione è accettabile o supera i limiti consentiti.


Diritti e doveri dei lavoratori.

I lavoratori in tema di sorveglianza sanitaria hanno il diritto di:

- fare ricorso contro il giudizio contro il giudizio del medico al servizio di medicina del lavoro della ASL qualora il lavoratore stesso lo ritenga immotivato o ingiustificato in relazione al suo stato di salute;

- poter accedere ai dati sanitari che lo riguardano;

- avere spiegazioni ed informazioni dal medico sul proprio stato di salute;

- ricevere copia del documento sanitario e di rischio.

È importante precisare che il lavoratore deve essere cosciente del fatto che la sorveglianza medica è uno strumento di tutela della propria salute; pertanto deve collaborare con il medico competente fornendogli tutte le informazioni richieste sul proprio stato di salute.

In virtù di quanto chiaramente dispone l’art. 20, comma 2, lettera i d. lgs. 81/08, il lavoratore ha l’obbligo di sottoporsi, con le periodicità che gli vengono comunicate, alle visite ed alle indagini che il medico ritiene necessarie.

La cartella sanitaria e di rischio.

Il d. lgs. 81/08 dispone che il medico competente deve istruirne una per ciascun lavoratore, essa contiene dati sanitari soggetti a segreto professionale quindi deve essere custodita in luogo sicuro in forma sigillata.

Il datore di lavoro non deve avere accesso ai contenuti della cartella sanitaria e di rischio.

Il lavoratore ha diritto in qualunque momento a ricevere copia della sua cartella se ne fa richiesta.

Ne riceverà, comunque, una copia alla cessazione del rapporto di lavoro.

-APPARATO SANZIONATORIO

Al fine di ovviare allo scarso potere deterrente dell’apparato sanzionatorio previsto dagli artt. 89-93 del d. lgs. 626/1994, il d. lgs. n. 81 del 2008 aveva notevolmente inasprito le sanzioni nei confronti di tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale.

Il successivo intervento del decreto correttivo ha inciso in modo sostanziale sull’entità delle sanzioni penali ed amministrative ed ha introdotto un sistema di indicizzazione delle sanzioni pecuniarie penali ed amministrative.

Il d. lgs. ha esteso anche alle ipotesi delle contravvenzioni punite con la sola ammenda l’istituto della prescrizione obbligatoria che consente al datore di lavoro di evitare la sanzione penale, adeguandosi al comportamento prescritto dall’organo di vigilanza e pagando una sanzione amministrativa pari ad un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione.

Novità vi sono anche per le contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto, per le quali il giudice, su richiesta dell’imputato, può sostituire la pena irrogata nel limite di dodici mesi con il pagamento di una somma di denaro, previa verifica delle fonti di rischio e delle eventuali conseguenze dannose del reato.

Vi è stata inoltre l’introduzione di un nuovo procedimento di estinzione agevolata anche degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione non oltre il termine assegnato dall’organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo.


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