Secondo il Tar della Lombardia, la rinuncia alla pratica da parte del datore di lavoro che, dopo aver presentato istanza di regolarizzazione per il lavoratore domestico extracomunitario, non è più interessato a proseguire il rapporto di lavoro, non può far venir meno la possibilità per lo straniero di rimanere, anche se per un periodo di sei mesi, sul territorio nazionale per trovare una nuova occupazione.
In vero, se il datore di lavoro non avesse più interesse a perfezionare il contratto di soggiorno, il cittadino extracomunitario avrà il diritto a vedersi rilasciare il permesso per attesa occupazione.
Tuttavia, se entrambe le parti non si presentino all’appuntamento, rinunciando alla regolarizzazione, la pratica sarà archiviata.
Tar Sentenza n. 7528 del 13/12/2010
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