In tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro, l'utilizzazione, da parte dell'appaltatore, di macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, da luogo ad una presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie vietata dalla legge n. 1369 del 1960, solo quando detto conferimento di mezzi sia di rilevanza
tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l'apporto dell'appaltatore.
Fonte: Corte di Cassazione, Sentenza 19/11/2010, n. 23495
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