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martedì 7 dicembre 2010

L'acconto dell'imposta sostituiva sulle rivalutazioni Tfr entro il 16 dicembr

Entro il prossimo 16 dicembre 2010, i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sono tenuti, come di consueto, a versare all'erario l'acconto (nella misura del 90%) dell'imposta sostitutiva (fissata nell'11%) dovuta dai dipendenti sulle rivalutazioni 2010 relative ai Tfr maturati e presenti in azienda, ovvero versati al Fondo Tesoreria Inps (aziende con almeno 50 dipendenti: media anno 2006 o media dell'anno di costituzione; azienda con meno di 50 addetti per il solo personale acquisito a seguito di operazioni societarie provenienti da imprese con almeno 50 addetti), al 31.12.2009. Vale a dire Tfr maturati secondo quanto disposto dall'art. 2120 del codice civile, al netto dello 0,50% dovuto al Fondo Pensioni, meno le quote versate ai Fondi di Previdenza complementare.

La rivalutazione 2010, da calcolarsi sui Tfr al 31.12.2009, potrebbe quindi non essere interamente a carico dell'azienda, in quanto l'ammontare riferito alle somme versate al Fondo Tesoreria è da addebitare Fondo Tesoreria stesso.

Ne consegue che la corrispondente imposta sostitutiva dovrà essere versata dal datore di lavoro sostituto d'imposta che provvederà, successivamente, a recuperarla dalle somme dovute all'Inps, attraverso il flusso Uniemens (Agenzia delle Entrate, circ. n. 70/2007; Inps, msg. n. 5859/2008 e n. 14259/2008; Inps, circ. n. 4/2009 e n. 7/2010; Documento tecnico per la predisposizione del flusso Uniemens).

La normativa di riferimento

L'obbligo di assoggettare a imposta sostitutiva la rivalutazione del Tfr è contenuto nell'art. 11 del Dlgs n. 47/2000 e successive modificazioni (obbligo che permane, come sopra precisato, anche in presenza delle nuove disposizioni in materia di destinazione del Tfr al Fondo Tesoreria Inps).

Calcolo dell'imposta sostitutiva

L'art. 11, comma 3, del Dlgs n. 47/2000 (e successive modificazioni) ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, "sui redditi derivanti dalla rivalutazione dei fondi per il trattamento di fine rapporto è applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11%".

Ciò significa che la rivalutazione annuale, a partire dal 2001, non concorre più alla formazione del reddito di riferimento per la determinazione dell'aliquota di tassazione del Trattamento di fine rapporto e non deve più essere tassata, con detta aliquota, unitamente al Tfr.

L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il 16 febbraio dell'anno successivo e va imputata a riduzione del fondo Tfr.

Il comma 4 del medesimo articolo 11 del Dlgs n. 47/2000 (e successiva modificazione disposta dal Dlgs n. 168/2001) stabilisce che nell'anno solare in cui maturano le rivalutazioni è dovuto un acconto dell'imposta sostitutiva nella misura del 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente (per il prossimo adempimento si deve fare riferimento alle rivalutazioni maturate nell'anno 2009), tenendo conto, così come specificato dall'Agenzia delle Entrate con la circ. n. 29/E/2001, non solo della rivalutazione presente nel fondo contabile alla data del 31 dicembre (dipendenti ancora in forza a tale data) ma anche delle rivalutazioni relative ai Tfr erogati nel corso dell'anno di riferimento.

Detto acconto, a scelta del sostituto d'imposta, può essere commisurato (in alternativa e se più favorevole - per esempio perché sono intervenute, nel corso dell'anno, numerose cessazioni del rapporto di lavoro) al 90% delle rivalutazioni che, in via presuntiva, si ritiene maturino nell'anno per il quale l'acconto stesso è dovuto (per il prossimo adempimento nell'anno 2010 per i Tfr al 31 dicembre 2009).

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate (circ. n. 50/2002, punto 28) ha precisato che l'acconto in via presuntiva deve essere calcolato come indicato nel prospetto a pagina seguente.

Con la medesima circolare n. 50/2002, l'Agenzia delle Entrate ha altresì precisato quanto segue:

a) sostituti d'imposta costituiti nel 2011: possono provvedere a versare solo il saldo dell'imposta sostitutiva entro il 16 febbraio 2011. Non sono tenuti a versare l'acconto entro il 16 dicembre 2010 (qualora lo volessero versare, determineranno l'acconto, in via presuntiva, calcolando l'11% dell'imposta sostitutiva sul 90% delle rivalutazioni che maturano nel 2010, secondo lo schema sopra riportato);

b) sostituti d'imposta costituiti nel 2010: per l'anno interessato non devono versare l'imposta sostitutiva (sia in acconto sia a saldo), in quanto è assente la rivalutazione che ne costituisce la base di calcolo.

Guida al Lavoro del 10 dicembre 2010
di Bonati Gabriele

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